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Volo cancellato: rimborso, assistenza e spese ulteriori

Immagine del redattore: Umberto Giovannoni
Umberto Giovannoni
18 apr 2017
Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 24 ott

Aggiornamento: 24 ottobre 2026.


Quadro aggiornato al 2026


Il riferimento corretto per i diritti dei passeggeri è il regolamento CE n. 261/2004, non il n. 961/2007 indicato nel titolo originario. Cancellazione può dare diritto a scelta tra rimborso e volo alternativo, assistenza e, alle condizioni previste, compensazione. Spese ulteriori richiedono verifica di necessità, causalità e documenti: non ogni costo sostenuto è automaticamente rimborsabile.


Contributo originario e precedenti

Il testo che segue conserva il contributo pubblicato in precedenza. Gli orientamenti e i riferimenti temporali vanno letti alla luce delle precisazioni aggiornate riportate sopra.

Il Giudice di Pace di Torino condanna Ryanair a risarcire il cliente in base al regolamento CE 961/2007

La compagnia aerea che cancella il volo, oltre a rimborsare il biglietto, deve restituire al passeggero anche i costi sostenuti per il trasferimento in pullman da e per l'aeroporto. È la storica decisione del giudice di pace di Torino (magistrato onorario Daniela Volpes), sentenza n. 1230/2017, che ha condannato la celebre compagnia low cost Ryanair a risarcire il cliente anche dei costi sopportati per i trasferimenti dall'aeroporto all'albergo e viceversa.

La rifusione delle spese sostenute dal passeggero si giustifica in base al regolamento CE 961/2007, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento della compagnia. Viene così accolto il ricorso avanzato dagli avvocati Alessandro Lazzari e Paola Cisiano contro il vettore: a seguito della cancellazione del volo Cuneo-Marrakech che sarebbe dovuto essere operato dalla compagnia aerea, i passeggeri avevano potuto scegliere tra il rimborso e un viaggio "riprotetto" su altro volo verso la stessa destinazione.

L'interessato ha optato per il rimborso, ma nella cifra restituita non era stato incluso il costo pagato per i trasferimenti da e per l'aeroporto che la compagnia stessa, all'atto della prenotazione, aveva suggerito al cliente che per comodità lo aveva inserito nel pacchetto.

Stante il silenzio della compagnia a seguito dei numerosi solleciti, è stato azionato il rimedio previsto dal regolamento europeo in quando la vicenda rientra nei parametri di procedibilità: si tratta di controversia transfontaliera, avendo il vettore residenza o domicilio abituale in uno stato UE diverso dall'Italia, e avendo la lite valore inferiore ai duemila euro fissati dalle disposizioni europee.

È bastato scaricare tramite internet l'apposito modello, compilarlo nella propria lingua e consegnarlo alla cancelleria del giudice di Pace che, nel caso di specie, ha ritenuto dovuta la somma in quanto il pagamento dei transfer è inadempimento consequenziale alla cancellazione del volo, frutto di un'iniziativa unilaterale del vettore. La sentenza, immediatamente consecutiva, ha stabilito che la compagnia dovrà pagare sulla cifra anche gli interessi legali, il costo dei solleciti giudiziari sostenuti dal cliente oltre che le spese di lite.


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