Documenti bancari: costi delle copie e richiesta ex articolo 119

Aggiornamento: 24 ott
Aggiornamento: 24 ottobre 2026.
Quadro aggiornato al 2026
L’articolo 119 TUB consente di ottenere copia della documentazione sulle operazioni degli ultimi dieci anni entro un termine non superiore a novanta giorni, con addebito dei soli costi di produzione. Non è una tariffa libera per rendere impraticabile l’accesso.
La richiesta deve identificare rapporti, periodi e operazioni; vanno conservate prova d’invio e risposta. Documenti contrattuali e documenti delle singole operazioni non devono essere confusi. Se è pendente una causa, l’istanza alla banca non sospende i termini processuali.
Contributo originario e precedenti
Il testo che segue conserva il contributo pubblicato in precedenza. Gli orientamenti e i riferimenti temporali vanno letti alla luce delle precisazioni aggiornate riportate sopra.
Banche: stop al caro copia di estratti conto e documenti
Per l'Abf, il meccanismo di determinazione forfettaria dei costi è ammissibile ma non può essere condizionato dal numero di pagine
L'Arbitro Bancario e Finanziario di Milano, con la decisione numero 2609/2017 qui sotto allegata, ha detto basta al caro copia degli estratti conto e dei documenti bancari richiesti dai clienti.
Costo copie a forfait
Per l'ABF infatti, posto l'obbligo di consegna anche dei contratti e dei documenti non aventi carattere strettamente bancario purché collegati ai contratti bancari, gli istituti di credito possono sì stabilire un costo per le copie che, per ragioni organizzative, sia determinato secondo un meccanismo forfettario, ma su di questo non deve influire il numero di fogli stampati.
Nel caso di specie, la banca parte del contenzioso era arrivata a chiedere addirittura 960 euro per 96 fogli, avendo fissato un costo per pagina pari a 10 euro. L'Arbitro Bancario Finanziario, invece, ha ridimensionato le sue pretese precisando che la richiesta può, casomai, ammontare a 10 euro per l'intero documento, ai quali aggiungere solo le spese vive di spedizione.
Consegna immediata
Non solo. L'ABF ha anche aggiunto che gli istituti di credito non possono neanche subordinare la consegna delle copie richieste dal cliente all'effettivo pagamento dei relativi costi: la consegna deve avvenire tempestivamente e non può essere condizionata alla dazione di una determinata somma.
Chiaramente, poi, il richiedente dovrà provvedere a corrispondere quanto dovuto in tempi ragionevoli.
ABF testo decisione numero 2609/2017
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