USURA BANCARIA: cos'è?
L’usura bancaria costituisce, all’interno dell’attuale art. 644 c.p., una forma aggravata di usura in ragione del collegamento funzionale tra lo svolgimento stabile dell’attività professionale e l’erogazione di danaro. È nell’ambito dell’usura bancaria (a differenza di quella criminale) che si pongono spinose questioni inerenti la verifica del superamento del tasso legale. Infatti, la determinazione del tasso, lungi dal rappresentare un’operazione meramente tecnica e automatica, affida ai soggetti deputati ampi margini di discrezionalità tecnica, che si manifestano a monte nella fase della rilevazione dei tassi medi. Recentemente, si è posta la questione se debbano essere inclusi o meno nel computo del TEG (e nelle rilevazioni del TEGM) anche interessi moratori, oneri eventuali, penali e costi di estinzione anticipata del credito che attengono alla dimensione patologica del rapporto contrattuale, a prescindere dal fatto che si siano verificate le condizioni cui il pagamento di tali interessi o oneri eventuali è subordinato. Al quesito, la giurisprudenza civile fornisce risposta positiva: poiché il reato di usura punisce la mera promessa, si deve necessariamente ritenere che il contratto sia usurario qualora contempli, già al momento della pattuizione, la previsione di interessi moratori, costi e clausole penali per anticipato inadempimento che, da soli o sommati al tasso previsto per gli interessi compensativi, oltrepassino il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che siano stati in concreto corrisposti. Focalizzando l’attenzione sulla promessa usuraria, occorrerebbe quindi – oltre che rilevare la natura usuraria dell’interesse corrispettivo– prevedere ex ante tutte le diverse possibili o probabili ipotesi di evoluzione fisiologica e/o patologica del contratto e comprendere tali oneri nel computo del costo complessivo del credito, così analizzando non solo il costo attuale, ma anche quello potenziale, possibile o probabile del finanziamento. In senso opposto, si propone una lettura della norma, supportata dalle pronunce della giurisprudenza penale, che valorizza la dimensione di pericolosità insita nel reato e che recupera la ratio sostanziale del divieto penale per le sole ipotesi di dissimulazione dolosa di un contratto usurario, qualora la previsione di interessi moratori ed ulteriori costi svolga in concreto una funzione integrativa degli interessi corrispettivi.