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Usura bancaria: il significato di un rinvio a giudizio

Immagine del redattore: Umberto Giovannoni
Umberto Giovannoni
10 lug 2017
Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 24 ott

Aggiornamento: 24 ottobre 2026.


Quadro aggiornato al 2026


La notizia del rinvio a giudizio riportata nel 2017 è una notizia storica su una fase processuale. Non costituisce un accertamento definitivo di colpevolezza e questo aggiornamento non attribuisce al procedimento un esito successivo non verificato.


La responsabilità penale personale va distinta dalla contestazione civilistica delle clausole del finanziamento. Per una valutazione attuale occorrono contratto, costi e pagamenti, oltre agli atti ufficiali del procedimento se disponibili. Non è corretto desumere l’usura del proprio contratto dalla sola vicenda giudiziaria riguardante un intermediario.


Contributo originario e precedenti

Il testo che segue conserva il contributo pubblicato in precedenza. Gli orientamenti e i riferimenti temporali vanno letti alla luce delle precisazioni aggiornate riportate sopra.

Anche le finanziarie piangono.

Findomestic, società finanziaria leader nel prestito ai consumatori, vede i suoi vertici rinviati a giudizio dal Tribunale di Verona per usura.

Questo il capo di imputazione:

reato p. e p. dagli artt. 110 e 644, ca. 1 e 3, prima parte, e 5' n. 1 C.P., perché, agendo in concorso tra loro, il Fioravanti come amministratore delegato, il Salomone come direttore generale e Lenzi come condirettore generale di "FINDOMESTIC Banca SPA", si facevano dare o promettere da PACIA Andrea interessi o altri vantaggi usurari in quanto superiori alla soglia determinata dalla legge e dai decreti ministeriali emanati sulla base delle rilevazioni della B. d'I., in corrispettivo di una prestazione di denaro effettuata con contratto del di finanziamento 24.01.2007 n. 20120716984013 per l'importo di€ 25.000, con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria (in particolare il superamento del tasso soglia, pur maggiorato di 2, 1 punti percentuali di tasso medio di mora, deve ritenersi verificato stante la previsione in contratto, oltre al tasso di mora, di una "penale dell'8% per mensilità scadute e non pagate).


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