Documenti bancari e accesso agli atti di Bankitalia: quali limiti?
Aggiornamento: 11 ott
Contributo originario: Lucia Izzo. Prima pubblicazione: 17 settembre 2018. Aggiornamento redazionale: 11 ottobre 2026. La revisione distingue le indicazioni originarie dagli sviluppi successivi.
Ti servono documenti per valutare una controversia bancaria? La prima domanda è chi li detiene. Richiedere alla propria banca contratti e documentazione del rapporto è diverso dal chiedere a Bankitalia informazioni riservate raccolte nell’attività di vigilanza. Non esiste un diritto indiscriminato a consultare ogni documento di Bankitalia.
Documenti del rapporto: la richiesta alla banca
L’art. 119, quarto comma, TUB riconosce al cliente, ai suoi successori e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere documentazione relativa a singole operazioni degli ultimi dieci anni. La consegna deve avvenire entro un termine congruo, comunque non superiore a novanta giorni; sono addebitabili i soli costi di produzione.
Per il contratto va considerato anche l’obbligo di consegna dell’esemplare previsto dall’art. 117 TUB. Non bisogna estendere automaticamente il limite decennale delle singole operazioni a ogni questione relativa alla documentazione contrattuale.
Una richiesta utile identifica rapporto, periodo e documenti. Conserva la richiesta e la prova della ricezione. Se arriva una risposta incompleta, indica quali documenti mancano invece di reiterare una domanda generica.
Atti di vigilanza: il caso Buccioni
La Corte di giustizia dell’Unione europea, Quinta Sezione, sentenza 13 settembre 2018, causa C-594/16, Buccioni, ECLI:EU:C:2018:717, ha esaminato la richiesta di un depositante di una banca in liquidazione coatta amministrativa, diretta a valutare un’azione civile.
La Corte ha interpretato l’art. 53 della direttiva 2013/36/UE, relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi. L’accesso alle informazioni riservate può essere consentito anche prima di avviare il giudizio, ma la richiesta deve fornire elementi precisi e concordanti che rendano plausibile la loro rilevanza per una controversia civile o commerciale e deve delimitare i documenti necessari.
L’autorità e il giudice devono bilanciare l’interesse difensivo con la riservatezza. Restano limiti, compresa la protezione delle informazioni riguardanti terzi coinvolti in tentativi di salvataggio. La decisione non impone la divulgazione automatica di ogni atto.
Che cosa cambia rispetto al vecchio titolo
L’espressione “niente segreti” era troppo ampia. Il caso riguardava un ente in liquidazione e una specifica richiesta difensiva: non autorizza un controllo generalizzato sull’attività di vigilanza di qualsiasi banca.
Il precedente resta utile per impostare la domanda, ma occorre individuare il regime di accesso effettivamente applicabile, l’autorità competente e la finalità. Non va confuso con il distinto diritto del cliente di ottenere documenti dalla propria banca.
Come preparare una richiesta motivata
Prima di chiedere atti di vigilanza, raccogli i documenti del rapporto e le comunicazioni relative alla crisi dell’istituto. Precisa quale possibile pregiudizio hai subito, quali fatti intendi chiarire e perché i documenti individuati possono servire a una concreta azione.
Per i documenti del conto o del finanziamento, conserva numero del rapporto, estratti già disponibili, corrispondenza e prova della qualità di cliente, erede o amministratore. Non dare per scontato che un’autorizzazione generica risolva le verifiche sulla legittimazione.
Una richiesta documentale non sospende di per sé i termini di una diversa azione. In caso di diniego, il rimedio dipende dal destinatario e dal regime applicabile: occorre leggere motivazione, data di comunicazione e norme richiamate prima di scegliere come procedere.
Approfondimenti e fonti
Per controllare un finanziamento, consulta ammortamento alla francese e interessi moratori usurari.
Fonti: CGUE, C-594/16, testo integrale pubblicato dal Senato; TUB, artt. 7, 117 e 119, testo Banca d’Italia. La sentenza interpreta il quadro della direttiva 2013/36/UE e va letta nella specifica fattispecie esaminata.
Individuare i documenti che servono
La banca non consegna i documenti o vuoi valutare una richiesta di accesso agli atti di vigilanza? Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella può esaminare il rapporto, la richiesta già inviata, la risposta ricevuta e la finalità difensiva, per valutare il percorso applicabile. Consulta l’assistenza nel contenzioso bancario e contattaci per spiegare il tuo caso.























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