google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Pignoramento della casa coniugale da parte del creditore personale
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Pignoramento della casa coniugale da parte del creditore personale di uno dei coniugi

Eccoci al dunque: l’atto di pignoramento di data 13.04.2014 sull'intero1/1 della casa coniugale in comunione dei beni da parte di un creditore particolare del marito Tizio, è un’integrazione o una rinnovazione dell’atto di pignoramento del 01.08.2012 solo sulla parte di proprietà di Tizio pari alla metà della casa?

La domanda, nel caso che qui ci occupa, ha ovvi risvolti pratici e dirimenti, e la risposta al quesito non può che prendere le mosse dalla stessa sentenza della Cassazione.

Quando la Corte afferma il principio di diritto per il quale: “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà”, è evidente che non deve essere eseguita un’integrazione sulla quota pari a ½ del coniuge non obbligato, ma la rinnovazione del pignoramento sulla quota di 1/1 del bene appartenente al coniuge non debitore.

In questo senso, coglie nel segno la dottrina quando afferma che “in terzo luogo l’espropriazione di interi beni, con possibilità di soddisfarsi sull’intero ricavato della vendita forzata e non su una parte soltanto del loro controvalore economico, è la sola via perfettamente coerente, come sottolineato, con la teoria della proprietà solidale, che attribuendo ai coniugi un diritto pieno, e non un diritto parziale, su ogni bene implica anche che ciascuno sia legittimato per il medesimo intero bene a subire l’espropriazione forzata” (C. Costa, Nuova Giur. Civ., 2013, 78, 663, cit.) E quindi, al di là delle inevitabili improprietà del termine “quota” nella materia in esame, il pignoramento dovrebbe colpire la “quota di 1/1” appartenente al coniuge del debitore. L’incertezza terminologica, può essere superata dalla constatazione che l’art. 189 comma 2 del c.c. legittima la soddisfazione del creditore “sui beni della comunione” anche se “fino al valore della quota del coniuge obbligato”.

Ma ciò significa soltanto che il credito è limitato al valore della quota e non che sia espropriabile solo la quota, visto e considerato che anche la sentenza n. 311/88 emessa dalla Corte Costituzionale ha affermato che la comunione legale è senza quote e che entrambi i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto che ha per oggetto l’intera comunione

Tanto è vero che il coniuge non obbligato “avrà diritto alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione” (Cass. 6575 del 14.3.2013).

Ecco perché la rinnovazione del pignoramento avrà ad oggetto “1/1 della proprietà” ossia il diritto unico e pieno (1/1) sul bene del coniuge non obbligato per un valore (del credito da soddisfare) pari alla quota del coniuge obbligato.

Non vi potrà essere, insomma, un’integrazione del pignoramento “sulla rimanente metà” o formule simili, del coniuge non obbligato, poiché non si tratta di sommare la “prima metà” del coniuge obbligato, pignorata, con “l’altra metà” del coniuge non obbligato, pignorata per estensione o integrazione.

Ne consegue che la costituzione del fondo patrimoniale tra Tizio e Caia, è opponibile alla procedura esecutiva R.G. Es. ........ essendo stato trascritto ben prima del pignoramento sulla quota di 1/1 di proprietà di Caia.

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