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La questione dell'USURA sopravvenuta è stata rimessa alla S.U. della Cassazione

Ai fini della configurabilità dell'usura, il momento decisivo e determinante è solo quello della pattuizione negoziale o rileva anche la circostanza che nei rapporti di durata il tasso d'interesse originariamente pattuito si collochi oltre il tasso-soglia sopravvenuto? Con una recente ordinanza (n. 2484 del 31 gennaio 2017) della Corte di cassazione è stato sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite civili per dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in materia di usura c.d. sopravvenuta.


La questione affrontata nell'ordinanza riguarda i finanziamenti (specie mutui) stipulati prima dell'entrata in vigore della L. n. 108/1996, in cui gli interessi originariamente pattuiti nell'ambito del tasso-soglia, a seguito della sopraggiunta modifica del limite di usurarietà, si attestano al di sopra dello stesso (occorre però avvertire che i rilievi mossi con la decisione in commento si riverberano anche sui finanziamenti stipulati successivamente alla normativa antiusura, in cui il tasso originariamente pattuito si collochi successivamente oltre il tasso-soglia di periodo).

Come noto, intorno agli anni 2000 alcune pronunce della Cassazione hanno prospettato una sorta di usurarietà sopravvenuta, estendendo l'applicabilità della normativa sull’usura introdotta dalla L. 108/1996 anche ai contratti pendenti, ma non ancora estinti. (Cass. nn. 1126, 5286 e 14899/2000).

Per contrastare le preoccupanti conseguenze economiche (per il sistema bancario) di un siffatto approccio, il legislatore è intervenuto con la L. 24/2001, di interpretazione autentica della L. n. 108/1996, stabilendo che: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1, comma 1). Il testuale riferimento normativo, rinviando al momento della promessa o convenzione dell'interesse usurario, esclude qualunque rilevanza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., del momento del pagamento degli interessi, quand'anche al di sopra del tasso-soglia di periodo.

Parrebbero escludere l'usura c.d. sopravvenuta anche la considerazione che a) nelle Istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura nei mutui il TEGM è rilevato nel momento della conclusione del contratto (“nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento") - quindi concorre alla definizione del TEGM l'interesse pattuito/convenuto non quello praticato/pagato - nonché b) la circostanza che nei mutui a tasso fisso ammettere la configurabilità dell'usura sopravvenuta costituirebbe motivo di grave instabilità con riferimento ai finanziamenti pattuiti ad un tasso di interesse fisso divenuto poi inferiore al tasso-soglia sopravvenuto (specie laddove si fosse tenuti a ridurre gli interessi pattuiti in misura pari al tasso-soglia, che risulterebbe inferiore a quello concordato).

Come evidenziato dai giudici di legittimità nell'ordinanza in commento, uno degli orientamenti espressi dalla Cassazione esclude che, all'esito dell'interpretazione autentica intervenuta ex art. 1 D.L. n. 394 del 2000 convertito nella L. n. 24/2001, il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo (senza oltrepassare il limite dell'usurarietà), in corso di esecuzione del rapporto possa determinarne ex artt. 1339 e 1418 c.c. la riconduzione entro il predetto tasso soglia stabilito dalla legge.

Viene valorizzato, da quest'indirizzo, il dato testuale dell'art. 1, D.L. n. 394/2000 ed in particolare la locuzione "indipendentemente dal loro pagamento". La legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito spiega la sua efficacia per tutta la durata del contratto nonostante l'eventuale sopravvenuta disposizione imperativa che per una frazione o per tutta la durata del contratto successiva al suo sorgere ne rilevi la natura usuraria a partire da quel momento in poi.

Questo orientamento, formatosi su fattispecie consistenti in contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 ha trovato recente conferma nella sentenza 19/1/2016 n. 801 della Cassazione: "I criteri fissati dalla legge n. 108 del 1996, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, non si applicano alle pattuizioni di questi ultimi anteriori all'entrata in vigore di quella legge, siano esse contenute in mutui a tasso fisso o variabile, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/ 2000 (conv., con modif., dalla L. n. 24/2001), che non reca una tale distinzione" (conff. Cass. 19/03/2007 n. 6514; Cass. 27/09/2013 n. 22204; v. anche Cass. 25/03/2003 n. 4380, Cass. 19/03/2007 n. 6514 e Cass. 17/12/2009 n. 26499).

Di opposto tenore, rileva l'ordinanza, sono le conclusioni di altri giudici di legittimità, come di recente ribadito da Cass. 17/08/2016 n. 17150: "Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte con l'art. 4 della l. n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, comportano l'inefficacia "ex nunc" delle clausole del contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d'ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito" (conff. Cass. 14/3/2013 n. 6550, n. 602 del 2013, n. 17854 del 2007).

Secondo questo diverso angolo di visuale, i principi di solidarietà e buona fede impongono di considerare le variazioni di tasso del mercato in corso di rapporto. In particolare, è rivendicato il ruolo centrale della buona fede, secondo cui avveratosi lo scenario di una discesa notevole e costante dei tassi di mercato non corrisponde al principio di solidarietà il non chiamare il prenditore a partecipare del vantaggio economico conseguente. È rilevato, infatti, che nel piuttosto ampio margine di differenza tra il tasso medio ed il tasso soglia vi è spazio per trasferire al prenditore i vantaggi derivanti dalla discesa dei tassi senza grave sacrificio del prestatore (cfr. anche Collegio coordinamento ABF n. 77/2014).

Ad ulteriore sostegno dell'orientamento che ammette l'usura sopravvenuta è altresì abitualmente osservato che “l’obbligazione di interessi non si esaurisce in una sola prestazione, concretandosi in una serie di prestazioni successive” e che un contratto di durata valido non può generare nel corso del suo svolgimento effetti che siano vietati da una norma imperativa (in arg. Cass. nn. 1126, 5286 e 14899 del 2000; Cass. n. 1689/2006).

Ad orientare i giudici verso l'esclusione dell'usura c.d. sopravvenuta è anche la già vista considerazione secondo cui l'eventuale usurarietà sopravvenuta avrebbe un impatto gravemente distorsivo sui mutui a tasso fisso, sostanzialmente trasformandoli in tasso variabile.

Al fine di dirimere "il radicale contrasto anche sincronico tra i due orientamenti", la causa è stata rimessa al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.

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