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Sul correntista incombe l'onere della prova dell'accertamento negativo del credito della ban

Con sentenza del 16 febbraio 2017, il Tribunale di Cosenza ribadisce l’orientamento — più volte espresso sia in sede di legittimità che di merito — secondo il quale incombe sul correntista il quale agisca in giudizio per l’accertamento negativo del debito, nei confronti della banca, delle somme che si assumono indebitamente versate all’istituto di credito a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di spese asseritamente non dovute, l’onere di dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto della causa rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori a quelli dovuti.


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. civ. sez. I, n. 9201/2015

Cass. n. 9099/2012

Cass. n. 7501/2012

Cass. n. 23229/2004

App. Milano 5 gennaio 2017

Trib. Roma, sez. IX, 16 novembre 2016

Trib. Agrigento 14 marzo 2016

Trib. Ortona 19 gennaio 2016

Trib. Trapani 22 ottobre 2015

Trib. Taranto 15 settembre 2015

App. Napoli sez. III bis 15 luglio 2015

Trib. Cagliari 26 maggio 2015

App. Cagliari 11 giugno 2014

Trib. Taranto 11 giugno 2013

Trib. Ascoli Piceno 6 giugno 2012

Trib. Ravenna 6 giugno 2012

Difformi:

App. Lecce, Sez. II Civ., 12 novembre 2015


Il fatto

Con l’atto introduttivo del giudizio di merito di primo grado, un imprenditore individuale evoca in giudizio la banca presso cui intrattiene un conto anticipi fatture e un conto anticipi RIBA, entrambi regolati in conto corrente ordinario, lamentando l’illegittimità della revoca operata dalla banca.

In relazione ai rapporti negoziali intercorsi tra le parti, egli deduce, tra l’altro, l’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, delle competenze e delle spese (ivi inclusa la commissione di massimo scoperto), l’illegittima applicazione delle valute, il calcolo del saldo debitore, nonché la violazione dell’art. 117 T.U.B. per non avere la banca indicato o concordato per iscritto il tasso debitore effettivamente applicato in misura comunque superiore al tasso soglia.

L’attore conclude chiedendo la declaratoria dell’illegittimità della revoca operata dalla banca e l’accertamento della rettifica del saldo e intimando il pagamento di una somma nella misura indicata in citazione, oltre a interessi e ad accessori.

La decisione del Tribunale di Cosenza

La sentenza con cui il Tribunale di Cosenza ha deciso la controversia sottoposta al suo esame si colloca nel solco delle decisioni afferenti ai sempre più numerosi casi nei quali, in questi ultimi anni, chi agisce in giudizio deduce sotto diversi profili la nullità di clausole di uno o più contratti bancari – usualmente, di conto corrente bancario e di apertura di credito – e chiede, di conseguenza, la declaratoria di queste nullità parziali. la ricostruzione contabile del saldo e la condanna della banca convenuta in giudizio al pagamento delle somme indebitamente trattenute e al risarcimento del danno da mancata disponibilità delle somme in caso di saldi attivi per il correntista.

Nella fattispecie concreta che qui ora occupa, in cui è il correntista – rectius, il cliente della banca convenuta - uniformandosi, a quello che può essere oramai definito un orientamento pressoché pacifico in giurisprudenza, il Giudice ha (ri)affermato il principio per cui incombe sul correntista il quale agisca in giudizio per l’accertamento negativo del debito, nei confronti della banca, delle somme che si assumono indebitamente versate all’istituto di credito a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di spese asseritamente non dovute, l’onere di dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto della causa rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori a quelli dovuti.

Egli poi soggiunge – in ossequio all’orientamento oramai consolidato della Suprema Corte di Cassazione - come «L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito»

Detto onere probatorio va assolto mediante la produzione sia dei contratti di conto corrente bancario e degli eventuali ulteriori contratti e delle condizioni generali di contratto sia degli estratti conto del conto corrente bancario relativi all’intero periodo in cui si è dispiegato il rapporto contrattuale.

È solo attraverso l’esame del testo contrattuale che il Giudice può accertare e verificare che il contratto possegga i requisiti prescritti dall’art. 117 T.U.B., rechi l’indicazione della data della stipulazione (ciò, ai fini della individuazione della disciplina legislativa e regolamentare applicabile) e contenga la/e clausola/e di/delle quali si afferma l’invalidità.

Quanto agli estratti conto, soltanto la produzione dell’intera loro sequenza offre la possibilità di ricostruire integralmente il dare e l’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate.

Riferimenti normativi:

Art. 2033 c.c.

Art. 2697, comma 1, c.c.

Tribunale di Cosenza, sentenza 16 febbraio 2017

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