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Anche la forma della Vespa Piaggio nel diritto d'autore

Una recente Sentenza del Tribunale di Torino si pronuncia a tutela della Vespa, una delle icone del costume e del design italiano.


La Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino si è pronunciata a tutela di una delle più note icone del costume e del design italiano: la Vespa.

Il noto scooter di Piaggio & Co S.p.a. è stato, infatti, oggetto di recente contraffazione da parte di alcune società di origine cinese, la Zhejiang Zhongneng Industry Group e Taizhou Zhongneng Import and Export Co (nel prosieguo, società Znen), che hanno immesso sul mercato italiano alcuni modelli di scooter aventi la “forma della Vespa” e denominati “Ves”.

Così facendo, le dette società si sono rese responsabili di contraffazione del marchio (italiano e comunitario) tridimensionale “figura di scooter” di titolarità di Piaggio, di violazione del diritto d’autore relativo alla Vespa e di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., come per l’appunto statuito dalla recente Sentenza torinese n. 13811/2014 del 17 marzo 2017 emessa a conclusione del giudizio di accertamento negativo di contraffazione instaurato dalle stesse società Znen nei confronti di Piaggio, dopo aver subito, in occasione di una fiera di settore, un sequestro dei propri prodotti a seguito di una denuncia a firma della rinomata società italiana.

La validità e la contraffazione del marchio Piaggio

Il giudizio incardinato avanti il Tribunale di Torino dalle società cinesi Znen era per la precisione volto all’ottenimento di un provvedimento che accertasse e dichiarasse i) la nullità del marchio invocato dalla Piaggio per l’esecuzione del sequestro, ovvero il marchio italiano tridimensionale n. 0001556520, e ii) che, in ogni caso, i sequestrati modelli di scooter “Cityzen”, “Revival” e “Ves” non costituivano contraffazione né del detto marchio né del marchio comunitario tridimensionale n. 011686482 di Piaggio.

In punto di nullità, le società Znen hanno sostenuto che il segno azionato dalla Piaggio in occasione del sequestro avrebbe dovuto ritenersi privo del requisito della novità, perché anticipato proprio dagli scooter attorei, e perfino di quello della capacità distintiva, anche a causa dei numerosi scooter immessi sul mercato da Piaggio e da altri imprenditori, che avrebbero comportato la volgarizzazione della “forma della Vespa”.

Le attrici hanno altresì asserito la nullità del marchio Piaggio ai sensi dell’art. 9 C.P.I., argomentando che: la forma di scooter invocata della convenuta sarebbe stata in verità standardizzata, le caratteristiche proprie della c.d. “forma della Vespa” sarebbero state necessarie da un punto di vista tecnico-funzionale e, in ogni caso, la “forma della Vespa” sarebbe stata tale da conferire un valore sostanziale al prodotto.

Il Tribunale di Torino, aderendo alle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio, ha invece concluso nel senso della validità del segno tridimensionale di Piaggio: da un lato, infatti, le contestazioni attoree sulla mancanza di novità si sono rivelate prive di fondamento in quanto il marchio registrato di Piaggio è stato ritenuto “corrisponde[re] ad un precedente modello Piaggio, anteriore a quelli attorei, perché messo in commercio in Italia a partire dal 2005”, ovvero al modello “Vespa XL”, di cui è stato accertato un “uso anteriore notorio” con conseguente applicabilità al caso di specie dell’art. 12 C.P.I.; dall’altro, la pretesa assenza di capacità distintiva è stata smentita dal fatto che nel corso della CTU, e i Giudici si sono detti d’accordo, è emersa la costante presenza negli scooter Vespa sin dal 1945 di quattro caratteristiche individualizzanti, ovvero la “forma a freccia dello scudo frontale”, la “forma ad Ω che raccorda la sella e la pedana”, la “forma ad X che unisce le bombature laterali al sottosella” e la “sagoma a goccia della scocca posteriore”, cui ricollegare la sussistenza del requisito in parola e infatti il Tribunale di Torino ha rilevato che esse “delineano in modo individualizzante la complessiva forma della Vespa oggetto del marchio tridimensionale registrato, ne costituiscono il ‘cuore’, chiaramente visibile … e originale, e la distinguono dagli altri scooter in commercio, determinando la sua riconducibilità la produttore Piaggio”.

La capacità distintiva nello scooter Vespa è stata, del resto, confermata anche da un’indagine demoscopica versata in atti da Piaggio, opportunamente ritenuta “un indicatore determinante della capacità distintiva del marchio di forma di Vespa”. Del tutto priva di fondamento si è conseguentemente rivelata anche la lamentata volgarizzazione del segno contestato di Piaggio: il Tribunale di Torino ha anzi precisato che “l’originalità e riconoscibilità del marchio Vespa derivano, inoltre, dall’estrema diffusione della Vespa sul mercato italiano degli scooter, del quale essa occupa la quota maggiore”.

E’ stato inoltre escluso che nel caso di specie fossero ravvisabili i profili di nullità di cui all’art. 9 C.P.I. invocato dalle società cinesi: la forma della Vespa non è stata ritenuta standardizzata, né “esclusivamente” dettata da un’esigenza tecnica, né idonea ad attribuire per se un valore sostanziale al prodotto, poiché il consumatore è portato all’acquisto dello scooter Vespa non certo solo per ragioni estetiche, ma anche per motivi di natura economica e tecnica.

Nessun dubbio, dunque, circa la validità del marchio Piaggio.

E nessun dubbio è residuato neppure in punto di contraffazione del medesimo (e del marchio comunitario tridimensionale) ad opera dello scooter attoreo modello “Ves”, in quanto l’unico dei tre modelli oggetto di sequestro prima e di causa poi ritenuto “molto simile alla forma della Vespa, costituendone contraffazione, perché le limitatissime differenze sono poco percettibili e non escludono la confondibilità”.

Con l’immissione in commercio di tale modello di scooter, le società cinesi si sono rese responsabili anche di concorrenza sleale, aspetto sul quale, tuttavia, il Tribunale di Torino non si è affatto dilungato, essendosi anzi limitato a rilevare che “tale produzione comporta anche concorrenza sleale, considerata la confondibilità del modello attoreo Ves con la forma della Vespa e rilevato che tale confondibilità è accresciuta dall’uso della denominazione ‘Ves’, chiaramente tendente ad agganciarsi alla denominazione dello scooter Vespa”.

Violazione del diritto d’autore

La domanda riconvenzionale della Piaggio di accertamento della violazione del diritto d’autore relativo alla “forma Vespa” da parte delle società cinesi ha rappresentato l’occasione per il Tribunale di Torino di affermare che la Vespa soddisfa i requisiti necessari ex lege per godere della tutela autorale.

In particolare, se è stato evidenziato che la Vespa è senz’altro nata “come oggetto di design industriale”, tuttavia, i numerosi premi e riconoscimenti dall’ambiente artistico hanno inevitabilmente posto l’accento sulle “qualità creative ed artistiche, da diventare un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano”.

Da qui il rilievo dei Giudici torinesi per il quale “non si ritiene che il diritto d’autore protegga unicamente un design industriale che nella mente dell’autore dovesse sin dall’origine avere carattere creativo e sia stato concepito ai fini artistici”, ben potendo tali due aspetti, ovvero la creatività e il valore artistico, essere acquisiti successivamente “attraverso il riconoscimento collettivo da parte del mercato e degli ambienti artistici”.

Interessante, in ultimo, notare che, pur essendo stata accertata la contraffazione del marchio Piaggio, il Tribunale di Torino ha disatteso la domanda riconvenzionale della Piaggio in punto di risarcimento del danno: la convenuta, infatti, non “ha dimostrato di aver subito un concreto danno a seguito della produzione del modello attoreo Ves”.

Tribunale di Torino, sentenza 17 marzo 2017

Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella fornisce assistenza e consulenza sul diritto d'autore e tutale dei marchi.

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