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Gl INTERESSI di MORA rientrano nella determinazione del calcolo del tasso di USURA?


Per la Corte d’Appello di Roma, sentenza 7 luglio 2016, gli interessi di mora rientrano nel perimetro di operatività degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., e determinano, in caso di loro pattuizione usuraria, la gratuità dell'intero finanziamento.



Nel vivace dibattito sulla assoggettabilità degli interessi moratori alla disciplina antiusura (L. 108/1996) si inserisce la decisione in commento (App. Roma 7.7.2016), che ricomprende anche gli interessi di mora nel perimetro di operatività degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., facendone derivare, in caso di loro pattuizione usuraria, la gratuità dell'intero finanziamento.

Come noto, nella prassi si fronteggiano due opposti orientamenti. Secondo un primo indirizzo (in arg. Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia; Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012), ad escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla normativa antiusura concorrono: a) ) il rilievo che gli artt. 1815, comma 2, c.c., e 644, comma 1, c.p., si riferiscono, rispettivamente, agli interessi "convenuti" e "in corrispettivo", dunque valorizzando la fase fisiologica del rapporto (Trib. Verona 12.9.2015); b) la circostanza che le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto): la L. 108/1996 esige, infatti, la rilevazione comparata di “operazioni della stessa natura” (la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori ha indotto parte della giurisprudenza di merito ad escludere la loro assoggettabilità alla disciplina sull'usura: Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016); c) la diversa funzione degli interessi moratori - comunque eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, alternativa rispetto agli interessi corrispettivi, aventi invece natura remunerativa: “gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell’erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell’inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile” (Trib. Treviso 12.11.2015); d) la circostanza che il c.d. TAEG ‘comunitario’ (cfr. Direttiva 2008/48/CE e Direttiva 2014/17/UE, entrambe recepite dal nostro ordinamento) non contempla gli interessi moratori (credito ai consumatori).

Nella direzione dell'esclusione del tasso di mora dal perimetro di operatività della L. 108/1996 si pone anche un orientamento giurisprudenziale che argomenta tale esclusione alla luce del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 (tasso BCE + 8 punti): c.d. tasso legale di mora nelle transazioni commerciali. Tale tasso, con riferimento a certe categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso-soglia: le parti, dunque, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, ben potrebbero oggi pattuire un interesse di mora pari o anche superiore a quello del D.Lgs. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia, e non incorrere in usura, essendo la loro condotta conforme al nuovo dettato dell'art. 1284 c.c. (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib. Milano 28.4.2016).

Anche in ambito penale, infine, è rilevato che, in riferimento all'art. 644 c.p., “nulla è detto circa l’interesse moratorio che pertanto, stante il divieto di interpretazione analogica ed il principio di tassatività della norma penale, non può essere ricompreso nel calcoli relativi al superamento o meno del tasso soglia” (Trib. Lecce, GIP, 3.3.2016).

Maggiormente diffuso appare, tuttavia, il convincimento, cui aderisce la decisione in commento, che include gli interessi moratori nelle soglie d'usura (per tutti Cass. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l’assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia).

Il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è la affermata esistenza di un “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” (così la Cassazione nelle decisioni da ultimo citate).

Ulteriori argomenti a favore di questo orientamento sono sintetizzabili come segue:

  • a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli “interessi … promessi o convenuti, a qualunque titolo”, quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);

  • b) l'art. 644 c.p. stabilisce il “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” senza operare distinzioni tra tipologie di interessi;

  • c) i rischi di una utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;

  • d) l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora);

  • e) gli interessi di mora, infine, secondo talune ricostruzioni sarebbero anch'essi “collegati alla erogazione del credito” (Trib. Torino 27.4.2016) ed avrebbero una funzione remunerativa, se determinati operando una maggiorazione (c.d. spread di mora) degli interessi corrispettivi (Trib. Torino 31.10.2014; Trib. Pescara 30.4.20105).

Stabilita l'assoggettabilità degli interessi di mora alla disciplina antiusura, la decisione in commento aderisce all'indirizzo secondo cui l’art. 1815, comma 2, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie, che prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all’esigenza di maggior tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della soglia di cui alla l. 108/1996 (App. Venezia 18.2.2013; Trib. Padova 13.5.2014; Trib. Udine 26.9.2014; Trib. Pavia 10.12.2014; Trib. Torino 20.6.2015 e 27.4.2016; Trib. Rovereto 30.6.2015; Trib. Massa 23.3.2016).

Per l’effetto di quanto sopra esposto, nel caso di superamento del tasso soglia d’usura, nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario avrà diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi.

Per completezza di esposizione occorre segnalare che quello da ultimo riferito non appare, allo stato, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, assestata sulla diversa impostazione secondo cui ove il tasso di mora risulta pattuito in termini da superare il tasso-soglia rilevato all’epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora è nulla, ex art. 1815, comma 2, c.c., (e quindi non applicabile), con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso-soglia) (Trib. Milano 28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016; Trib. Lecce 25.9.2015; Trib. Reggio Emilia 25.2.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Trani 10.3.2014; Trib. Napoli 28.1.2014 e 15.9.2014; Trib. Venezia 15.10.2014; Trib. Pescara 30.4.2015; Trib. Taranto 17.10.2014; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Ferrara 16.12.2015; Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Ivrea 26.2.2016; Trib. Padova 27.4.2016; Trib. Napoli 20.6.2016; Trib. Agrigento 20.6.2016).

Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella è specializzato nel fornire assistenza nelle cause antiusura.

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