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Ai soci di S.R.L. non possono essere imposti obblighi patrimoniali oltre ai conferimenti

La deliberazione assembleare volta ad imporre ai soci di una s.r.l. una partecipazione paritaria alla copertura delle perdite ed alla concessione di garanzie in favore della società viola il principio di limitazione della responsabilità dei soci nella misura del capitale sottoscritto e, come tale, risulta affetta da nullità.


Il Tribunale di Milano era chiamato a giudicare dell’impugnazione proposta dal socio di una s.r.l. avverso una delibera assembleare con la quale era stato imposto ai soci di partecipare in misura paritaria alla copertura delle perdite della società ed a prestare fideiussione in favore di quest’ultima: la domanda è stata accolta dai Giudici milanesi che hanno ritenuto nulla la deliberazione impugnata per impossibilità giuridica dell’oggetto delle determinazioni così assunte.

Com’è noto, la società a responsabilità limitata è una società di capitali che risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio: tutti i soci hanno infatti responsabilità limitata al loro conferimento. Il concetto di responsabilità limitata, da un lato, connatura intimamente le società di capitali e le modalità con le quali tali persone giuridiche rispondono per le obbligazioni sociali e, dall’altro, esprime il diritto di ciascun socio della società di capitali di impegnare unicamente il proprio conferimento per la soddisfazione dei creditori della società, lungi dall’essere assimilabile alla posizione di “fideiussore necessario” del socio di società di persone. A seguito della novella del diritto societario del 2003, la responsabilità limitata è divenuta modalità ordinaria dell’esercizio di qualsiasi iniziativa economica, in una prospettiva generale di favore e di stimolo per l’investimento di capitali nell’attività d’impresa: il legislatore ha elevato la limitazione della responsabilità a regola generale, priva di eccezioni, in tutte le ipotesi di adozione dello schema organizzativo della s.r.l. o della s.p.a. Sia l’art. 2462 c.c. in tema di s.r.l. sia l’art. 2325 c.c. in tema di s.p.a. individuano infatti nel beneficio della responsabilità limitata la caratteristica peculiare del tipo societario di appartenenza. In forza della concessione di tale beneficio, con l’acquisizione della personalità giuridica da parte dell’ente si realizza la separazione tra il patrimonio della società e quello dei soci e, quindi, il trasferimento del rischio d’impresa a carico della sola società, essendo i soci tenuti solo nei limiti dei rispettivi conferimenti. Le uniche ipotesi in cui il socio di s.r.l. può dover rispondere al di là del proprio iniziale conferimento sono quelle in cui il socio stesso sia chiamato alla ricostituzione del capitale sociale ovvero in cui si invochi la responsabilità del socio quale amministratore di fatto della società, ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c.

Il principio dell’autonomia patrimoniale è poi derogato quando la società si trovi ad avere un unico socio, che risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza della società: la ratio di questa disciplina speciale risiede nell’esigenza di tutelare l’interesse dei terzi, in particolar modo dei creditori sociali, alla trasparenza ed all’integrità del capitale in presenza di una situazione, qual è quella di unipersonalità, percepita come potenzialmente più rischiosa rispetto a quella speculare di pluripersonalità. Tale regime, eccezionale e sussidiario, lungi dall’incidere sulla configurazione tipologica della società, rappresenta la reazione dell’ordinamento alla situazione patologica determinata dall’inadempienza. Si ricorda peraltro che il socio di s.r.l. unipersonale, nel caso di insolvenza della società, può comunque fruire del beneficio della responsabilità limitata se tutti i conferimenti previsti dall’art. 2464 c.c. sono stati effettuati - in sede di costituzione della società, di aumento del capitale, di unipersonalità sopravvenuta ovvero se l’unico quotista non effettua, nel termine legale di novanta giorni, i versamenti ancora dovuti sulle quote - oppure se è stata data attuazione alle forme di pubblicità previste dall’art. 2470 c.c. - nelle ipotesi di riunione di tutte le quote sociali in un unico soggetto, di mutamento della persona del socio unico ovvero di costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci.

Così inquadrato il diritto alla limitazione della responsabilità quale posizione soggettiva di cui ogni socio di s.r.l. diviene titolare aderendo al contratto sociale, deve escludersi che si possa disporre di tale diritto attraverso una delibera assembleare assunta a maggioranza, che contrasterebbe con il criterio generale di intangibilità dell’altrui sfera giuridica. Sulla scorta di tali principi il Tribunale di Milano ha ritenuto che la delibera impugnata – attraverso la quale sarebbe stato imposto ai soci di partecipare paritariamente alle perdite della società e di garantirne le obbligazioni – sia affetta da nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto, ledendo il principio cardine della limitazione di responsabilità del socio di s.r.l..

Deve ricordarsi in proposito che l’art. 2379 c.c. sancisce la nullità della delibera assembleare, oltre che per l’illiceità, anche per l’impossibilità dell’oggetto, definendosi impossibile la delibera che riveli un oggetto fuori della realtà sensibile: in particolare, gli esempi di delibera con oggetto giuridicamente impossibile, prospettati dagli interpreti, attengono le ipotesi di violazione di norme direttamente protettive di interessi generali o di terzi, ovvero ipotesi di inutilità della delibera. Così, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto nulla per impossibilità dell’oggetto una delibera che aveva disposto la ripartizione dei beni sociali tra i soci senza far luogo alla fase di liquidazione ovvero una delibera che aveva pronunciato la decadenza di un sindaco in un’ipotesi in cui la decadenza si era prodotta automaticamente per il verificarsi dei presupposti di legge, o, ancora, una delibera di trasformazione di s.r.l. in s.n.c. adottata senza il consenso di tutti i soci. La semplice contrarietà dell’oggetto della delibera a norme imperative non ne determina tuttavia automaticamente la nullità, che sussiste esclusivamente nei casi in cui la norma imperativa sia dettata a tutela di un interesse generale che trascende l’interesse del singolo socio, ovvero per impedire una deviazione da quello che è lo scopo essenziale economico- pratico del rapporto di società. E, nel caso di società a responsabilità limitata, la limitazione della responsabilità del socio ai conferimenti rappresenta senza dubbio un principio cardine di tale tipo sociale, non comprimibile attraverso una deliberazione societaria.

Nel caso deciso dalla pronuncia in esame, peraltro, il socio che aveva impugnato la delibera ne aveva richiesto la declaratoria di nullità soltanto in via subordinata, chiedendo in via principale una pronuncia di inefficacia della delibera nei propri confronti, non avendo provveduto l’organo amministrativo della società a trascrivere l’atto di trasferimento della partecipazione nel libro soci della s.r.l. Al riguardo deve ricordarsi che, dal 30 marzo 2009, per le società a responsabilità limitata è stato abolito il libro soci: a seguito di tale modifica il trasferimento delle partecipazioni detenute in una s.r.l. ha effetto nei confronti della società e, di conseguenza, l'acquirente acquista la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, con l’iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessione delle quote. E’ peraltro sempre possibile che lo statuto della s.r.l. preveda l'istituzione volontaria del libro soci da parte della società e vengono conseguentemente ritenute valide ed efficaci le clausole statutarie che subordinano l'efficacia delle cessioni di quote di s.r.l. nei confronti della società e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali all’iscrizione del libro soci facoltativamente istituito o mantenuto, ferma restando, ovviamente, la necessità di assolvere previamente all'obbligo del deposito nel registro imprese ex art. 2470 c.c. L'istituzione facoltativa di tale libro sociale consente, fra l’altro, all'organo amministrativo di ottenere con immediatezza le informazioni concernenti i soci ed i loro rapporti con la società. Il Tribunale di Milano rileva come l’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento delle quote in favore dell’attore integri il presupposto di opponibilità del trasferimento della partecipazione anche nei confronti della società, così come previsto dall’art. 2470 c.c., risultando irrilevante, a tali fini, l’iscrizione nel libro soci del trasferimento. Nel caso di specie, peraltro, non poteva neppure dubitarsi del fatto che la società riconoscesse la qualità di socio in capo all’attore, avendogli rivolto rituali convocazioni assembleari proprio in tale veste.

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