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Reati stradali e prelievo ematico: il protocollo della Procura di Venezia

La Procura della Repubblica di Venezia, con direttiva del 30 maggio 2017 ha dettagliato le modalità di condotta da tenere nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi alle operazioni di prelievo di liquidi biologici, compreso il prelievo ematico. Lo specifico protocollo di comportamento consente, tra l’altro di tutelare maggiormente l’indagato da operazioni che incidono sui suoi diritti costituzionalmente riconosciuti.


I nuovi delitti di omicidio e lesioni personali stradali

La L. 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.). La scelta del legislatore è stata nel senso di rendere autonome tali fattispecie di reato, prima rispettivamente previste come circostanze aggravanti al comma 2 e 3 dell’art. 589 e al comma 3 dell’art. 590 c.p. e di irrigidirne il relativo trattamento sanzionatorio e la complessiva disciplina.

In particolare, insieme alla previsione della fattispecie base, concernente l’omicidio o le lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sono state introdotte circostanze aggravanti ad effetto speciale per il caso in cui l’omicidio o le lesioni personali gravi o gravissime siano state commesse da colui che si sia posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, comma 2, lett. c, cod. strada) ovvero in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187, cod. strada) (art. 589 bis, comma 2; art. 590 bis, comma 2) ovvero da conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (art. 186, comma 2, lett. b, cod. strada) (art. 589 bis, comma 3 e 4 c.p.; art. 590 bis, comma 3 e 4 c.p.).

Il prelievo coattivo di materiale biologico. La riforma degli artt. 224 bis e 359 bis c.p.p.

Tra gli interventi apportati dalla L. 23 marzo 2016, n. 41 alle norme del codice di rito assume primaria rilevanza l’introduzione di un nuovo caso di prelievo biologico coattivo sia in caso di perizia disposta nel corso del dibattimento (art. 224 bis c.p.p.) sia in caso di accertamento tecnico da eseguirsi nel corso delle indagini preliminari (art. 359 bis c.p.p.) in relazione proprio ai delitti di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. (sui limiti costituzionali di tale delicata materia si rinvia alla fondamentale sentenza Corte Cost., 9 luglio 1996, n. 238).

L’introduzione nell’art. 224 bis c.p.p. del riferimento espresso ai delitti di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. consente ora anche in relazione a tali reati il compimento coattivo in sede di perizia, anche in assenza di consenso, di atti incidenti sulla libertà personale dell’imputato, tassativamente individuati nel prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA ovvero in accertamenti medici, secondo le modalità e con le garanzie già individuate dalla norma nella previgente formulazione.

Per quanto concerne, invece, gli accertamenti da eseguirsi nel corso delle indagini preliminari, la L. 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto all’art. 359 bis c.p.p. un nuovo co. 3 bis, ai sensi del quale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero può disporre lo svolgimento delle operazioni sia con decreto sia con autorizzazione resa oralmente e successivamente confermata per iscritto. È inoltre previsto che gli ufficiali di polizia giudiziaria procedano all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento, anche in forma coattiva se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni deve essere data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.

Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero deve richiedere la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, il quale deve provvedere al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Vengono richiamate, infine, le condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 224-bis c.p.p., sul divieto di operazioni che contrastino con espressi divieti posti dalla legge o che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona ovvero che, secondo la scienza medica, possano provocare sofferenze di non lieve entità, nonché sul necessario rispetto della dignità e del pudore di chi è sottoposto al prelievo, con il dovere di dare preferenza alle tecniche meno invasive.

La direttiva 30 maggio 2017 della Procura della Repubblica di Venezia

Il disposto del comma 3 bis dell’art. 359 bis c.p.p. è destinato ad assumere rilevanza centrale nell’attività di indagine per l’accertamento dei delitti di cui agli artt. 589 bise 590 bis, in particolare con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle circostanze aggravanti relative allo stato di ebbrezza alcolica o stupefacente.

La Procura della Repubblica di Venezia ha dettagliatamente specificato, in una direttiva del 30 maggio 2017 inviata alla Questura di Venezia e alle Pubbliche Autorità deputate all’accertamento di tali delitti, le modalità di condotta da tenere nel caso in cui, al momento di espletare gli accertamenti tecnici necessari alle indagini, il conducente si rifiuti di sottoporsi alle operazioni di prelievo di liquidi biologici, compreso il prelievo ematico. La definizione di uno specifico protocollo di comportamento consente di tutelare maggiormente l’indagato da operazioni che incidono sui suoi diritti costituzionalmente riconosciuti quali la libertà personale (art. 13 Cost.) e la salute (art. 32 Cost.), in particolare.

La direttiva, infine, opportunamente precisa che le modalità di intervento dalla stessa disciplinate si dovranno applicare nel caso in cui i prelievi non siano effettuati nell’ambito di cure e terapia disposte autonomamente dal personale sanitario. In questo caso, infatti, i prelievi di liquidi biologici effettuati per esigenze sanitarie possono essere utilizzati nel procedimento penale indipendentemente dal consenso dell’interessato e dalla presenza del difensore (cfr. in proposito, tra le tante: Cass. pen. sez. VI, 13 settembre 2016, n. 43894, in CED Cass., rv. 268505; Cass. pen. sez. IV, 4 giugno 2013, n. 38458, in CED Cass., rv. 257573; Cass. pen. sez. IV, 21 dicembre 2011, n. 34145, in CED Cass., rv. 253746, tutte in relazione al delitto di guida in stato di ebbrezza).

Le modalità di intervento in caso di rifiuto al prelievo


Procura della Repubblica di Venezia, direttiva 31 maggio 2017, prot. 2015/2017

Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e consulenza sula materia trattata.


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