google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Il mutuo è gratuito se le parti pattuiscono interessi di mora superior
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Il mutuo è gratuito se le parti pattuiscono interessi di mora superiori al T.S.U.

Un ulteriore commento alla sentenza del Tribunale di Como.

Il Tribunale di Como, allineandosi all'orientamento minoritario, ha offerto una rigorosa interpretazione dell'art. 1815 c.c. enunciando la regola della integrale gratuità del mutuo laddove le parti abbiano pattuito interessi di mora superiori al T.S.U. benché tali interessi non siano mai stati in concreto applicati nel corso del rapporto.


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

- sull'applicabilità dell'art. 644 c.p. agli interessi moratori:

Cass. Civ. 17 novembre 2000, n. 14899; Corte Cost. 25 febbraio 2002, n. 29; Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. Civ. 9 gennaio 2013, n. 350; Cass. Civ., 6 marzo 2017, n. 5598

- sulle sorti del contratto caratterizzato da interessi di mora superiori al T.S.U.:

Corte d’Appello di Roma, 7 luglio 2016

Difformi

- sulle sorti del contratto caratterizzato da interessi di mora superiori al T.S.U.:

Trib. Chieti 22 aprile 2015; Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015; Trib. Taranto 17 ottobre 2014; Trib. Napoli 15 settembre 2014; Trib. Milano 28 gennaio 2014, 22 maggio 2014 e 8 marzo 2016; Trib. Chieti 23 aprile 2015; Trib. Venezia 15 ottobre 2014; Trib. Bologna 24 febbraio 2016Trib. Padova 27 aprile 2016; Trib. Napoli 20 giugno 2016

Vedi anche:

Cass. Civ., 05 Aprile 2017, n. 8806


Il provvedimento in commento si inserisce nell'ampio dibattito in ordine alla rilevanza degli interessi moratori rispetto alla disciplina di contrasto all'usura.

In particolare il Giudice lariano si sofferma sulla annosa questione delle sorti del contratto di mutuo caratterizzato ab origine dalla pattuizione di un saggio degli interessi moratori superiore al tasso soglia laddove tuttavia il mutuatario non abbia maturato alcun ritardo nella restituzione della somma avuta in prestito.

La fattispecie, di rilevanza seriale, pone due questioni giuridiche distinte.

La prima attiene all'ambito applicativo del combinato disposto degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. con specifico riferimento all'idoneità di tale disciplina a ricomprendere anche gli interessi di mora stante il loro carattere sanzionatorio e non corrispettivo.

La seconda attiene alle sorti del contratto laddove tali interessi, sebbene in concreto non applicati, siano superiori al T.S.U.

Tali questioni vanno affrontate separatamente, seppur sinteticamente, a fini di maggiore chiarezza espositiva.

Disciplina anti usura e interessi moratori

Per meglio inquadrare il tema occorre soffermarsi brevemente sul dibattito in essere relativamente all'idoneità degli interessi di mora a provocare fenomeni usurari.

Lo spazio a disposizione è limitato e pertanto si dovrà necessariamente procedere per sintesi nella speranza di riuscire ad evitare di rendere una rappresentazione eccessivamente semplicistica.

Può dirsi, tuttavia, che sul punto si confrontano due tesi.

La prima, alla stato minoritaria ma con un discreto seguito nella Giurisprudenza di merito, predica l'esorbitanza degli interessi di mora rispetto alla disciplina di contrasto all'usura sul presupposto che quest'ultima sanzionerebbe la corresponsione o la pattuizione dei soli vantaggi avente carattere corrispettivo.

Per contro gli interessi moratori hanno innegabile funzione risarcitoria sanzionando, appunto, il ritardo del debitore nell'adempimento.

L'argomento sistematico, pertanto, impedirebbe di applicare il combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. a tale categoria di oneri contrattuali.

La seconda scuola di pensiero, ormai assolutamente granitica nella Giurisprudenza di legittimità, giunge a conclusioni diametralmente opposte valorizzando il disposto dell'art. 1 del D.L. 394 del 2000che, nel fornire una interpretazione autentica alla disciplina introdotta con la L. n. 108/1996 ha stabilito che devono considerarsi usurari gli interessi che superano la soglia consentita all'atto della pattuizione, interessi “...a qualunque titolo convenuti...”.

Sulla base di questo presupposto si è ritenuto che il ricorso al ragionamento sistematico sia precluso dalla presenza di una norma specifica e chiara volta a ricomprendere nella valutazione di usurarietà ogni forma di interesse stabilito da una parte a carico dell'altra in relazione alla messa a disposizione del denaro, ivi compresi gli interessi di mora.

Peraltro, con specifico riferimento al mutuo bancario, va detto che la vera e propria funzione sanzionatoria viene svolta dalla maggiorazione (c.d. spread) da applicarsi al saggio dell'interesse corrispettivo.

Infatti, il ritardo del mutuatario nel pagamento della singola rata comporta che la remuneratività della rata venga “spalmata” anche sul periodo di tempo nel quale si concreta il ritardo. Lo spread assolve quindi alla funzione di compensare questo fenomeno evitando (nell'ipotesi di recupero delle somme) al mutuante di subire un danno consistente nel minore guadagno rispetto alle condizioni economiche pattuite all'atto della stipula del mutuo.

Va detto che, a fronte di un dibattito giurisprudenziale di merito ancora molto acceso, l'orientamento della Suprema Corte, favorevole all'applicazione della disciplina anti usura agli interessi di mora, sul punto appare allo stato consolidato (Cass. Civ. 17 novembre 2000, n. 14899, Cass. Civ, 4 aprile 2003, n. 5324, Cass. Civ. 9 gennaio 2013, n. 350 e, da ultimo, Cass. Civ., 6 marzo 2017, n. 5598).

La sorte del contratto di mutuo nel quale sono pattuiti interessi moratori ab origine superiori al tasso soglia

Anche volendo ammettere (come fa il Giudice lariano nel provvedimento in commento) che anche gli interessi di mora siano sottoposti al rispetto del T.S.U. resta da affrontare il tema, spinosissimo, delle sorti del contratto (ed in particolare degli interessi corrispettivi nel frattempo versati) nell'ipotesi in cui il saggio di mora sia superiore alla soglia di usura ma, in concreto, il mutuatario non si sia mai reso moroso.

La questione si pone in relazione al disposto dell'art. 644 c.p. che non si limita a punire soltanto chi si fa dare una contropartita usuraria ma estende la sanzione anche alla mera pattuizione di tale corrispettivo.

E conseguentemente occorre fornire una adeguata lettura del disposto dell'art. 1815 c.c. che stabilisce che nell'ipotesi di pattuizione di interessi usurari “la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Sul punto, in assenza di precedenti di legittimità in termini, si confrontano due tesi.

La prima, assolutamente maggioritaria, predica l'impossibilità di pronunciare la nullità della clausola ai sensi del citato art. 1815 c.c. laddove, in concreto, l'interesse di mora non abbia trovato applicazione (quando, quindi, il mutuatario non sottraendosi ai propri obblighi non abbia determinato l'applicazione della maggiorazione a titolo di mora).

Tale impostazione si fonda sul rilievo per il quale interessi moratori e corrispettivi assolvono a funzioni distinte, descrivendo così due paradigmi contrattuali alternativi destinati a trovare applicazione in ragione della condotta del debitore.

Questa tesi, peraltro, porta con se il corollario per il quale, nell'ipotesi di concreta applicazione della mora la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. debba riferirsi (per le citate ragioni) solo al paradigma concretamente applicato con la conseguenza che oggetto degli effetti restitutori potranno essere solo gli interessi di mora effettivamente versati, senza alcun riverbero sulle sorti degli interessi corrispettivi.

Altra, e decisamente minoritaria, tesi giunge invece ad opposto approdo valorizzando il dato testuale della norma incriminatrice nella parte in cui sottopone a sanzione penale anche la mera pattuizione di un corrispettivo usurario.

Secondo questa impostazione, inoltre, la dicitura “non sono dovuti interessi” scolpirebbe nell'ordinamento il principio della gratuità, nel suo complesso, del contratto affetto da profili usurari, impedendo quindi una atomizzazione delle conseguenze della stipulazione di un contratto a condizioni vietate.

Questa tesi si ritrova espressa emblematicamente nella sentenza Corte d’Appello di Roma, 7 luglio 2016 che a tali fini ha richiamato la regola (sempre dettata dal Legislatore in sede di interpretazione autentica) per la quale “...ai fini della applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora...” facendone discendere il principio per il quale “...l’art. 1815comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e prevede la conversione forzosa del mutuo da usuraio in gratuito...” pertanto “...in caso di interessi usurari la clausola che li prevede è nulla e dunque non sono dovuti interessi per il capitale prestato dal mutuante...”.

L'interpretazione dell'art. 1815 c.c. e la ratio della L. n. 108/1996

Fatta questa (estremamente) sintetica premessa va detto che sotto il profilo dell'interpretazione puramente letterale entrambe le richiamate letture dell'art. 1815 c.c. sono plausibili.

Occorre quindi domandarsi quale di queste interpretazioni sia congruente rispetto alla ratio dell'intervento riformatore che ha ispirato il Legislatore del 1996 tenendo ben presente il principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8806/2017 laddove viene chiarito che il modello normativo dell'usura è unico ed è esclusivamente quello tipizzato dall'art. 644 c.p. imperniato, tra l'altro, sul principio di onnicomprensività.

Ad avviso di chi scrive, pertanto, occorre prendere in considerazione le caratteristiche proprie della fattispecie astratta così come interpretata negli anni dalla Suprema Corte.

La Giurisprudenza di legittimità, infatti, a più riprese ha offerto una lettura della norma incriminatrice quale reato a schema duplice che si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria (ex multis Cass. pen. Sez. II, 21-11-2014, n. 50397; Cass. pen. Sez. feriale, 19-08-2010, n. 32362; Cass. pen. Sez. II Sent., 01-10-2008, n. 38812; Cass. pen. Sez. II, 07-12-2006, n. 41595; Cass. pen. Sez. II, 10-12-2003, n. 11837).

Appare corretto, quindi ricondurre il reato di cui all'art. 644 c.p. nella categoria dei reati di pericolo giacché al momento della semplice pattuizione usuraria non vi è ancora una effettiva lesione del bene giuridico protetto.

Inoltre la formulazione dell'art. 644 c.p., relegando l'approfittamento di una situazione di debolezza della persona offesa ad elemento non più necessario ai fini della configurazione del reato in presenza di uno sforamento rispetto al tasso soglia, impone di riportare il delitto di usura alla categoria dei c.d. reati contratto, ovverosia, fattispecie nelle quali il Legislatore punisce non tanto una condotta tenuta nel corso (o mediante) la conclusione di un contratto ma in primo luogo la conclusione del contratto stesso a determinate condizioni (nel caso di specie il contratto contenente pattuizioni usurarie).

Il sistema di contrasto primario all'usura si realizza quindi mediante la previsione di un delitto al tempo stesso reato di pericolo e reato contratto dando vita ad un complesso i disposizioni caratterizzate da una marcata anticipazione della soglia della rilevanza penale (e conseguentemente della rilevanza ai sensi dell'art. 1815 c.c. che è disposizione ancillare)

La contemporanea previsione di una sanzione civile volta a privare di ogni vantaggio economico anche la sola pattuizione di interessi usurari deve quindi essere letta nel quadro di tale marcata funzione general preventiva quale sanzione destinata a trovare applicazione con riferimento all'intero contratto (interessi corrispettivi compresi) e a prescindere dal concreto verificarsi del fatto (il ritardo nell'adempimento) idoneo a dare luogo alla applicazione degli interessi di mora.

Le conclusioni del Tribunale di ComoI

Si tratta di un approdo certamente molto rigoroso ma a tutti gli effetti congruente rispetto alla ratio ispiratrice della riforma del 1996.

Nell'attesa che sul punto intervenga la Suprema Corte non resta che rimarcare nuovamente l'incertezza interpretativa che caratterizza il contenzioso in tema della c.d. usura bancaria.

Tribunale di Como, sentenza 13 luglio 2017, n. 1088

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