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Risarcimento del danno da omessa impugnazione di provvedimento giudiziale


Allineandosi al consolidato indirizzo vigente nella giurisprudenza di legittimità, i



Il caso

La sentenza in oggetto ha deciso su una domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivante dal mancato deposito del ricorso in impugnazione di una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia, pronunciatasi sulla contestazione di alcuni avvisi di accertamento recanti indicazione di imponibili a fini IRPEF, IRAP e IVA maggiori rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. In particolare, l’attore deduceva che, contrariamente alle rassicurazioni offerte dal convenuto – ossia, il dottore commercialista incaricato dell’impugnazione – in merito all’avvenuta redazione dell’atto di appello e al suo deposito, aveva modo di constatare come, in realtà, non risultasse iscritto presso la cancelleria della Commissione tributaria regionale alcun ricorso in impugnazione. Si costituiva il convenuto, il quale, chiamato in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, contestava la fondatezza della domanda, assumendo come la decisione di non proporre appello fosse in realtà condivisa dall’attore – visto l’alto rischio di una reformatio in peius -, al quale al tempo era legato da un rapporto di amicizia.

Il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda proposta dall’attore, rilevando come l’affermata sussistenza di “ampi margini di appellabilità del provvedimento” non fosse stata corroborata dall’indicazione di elementi concreti, in fatto o in diritto, utili a far ritenere che l’esito del giudizio di primo grado potesse essere modificato in senso ulteriormente favorevole all’appellante; l’attore, piuttosto, si sarebbe dovuto premurare di indicare errori della decisione ovvero censure spendibili in sede di impugnazione, con ragionevoli probabilità di accoglimento.

L’errore professionale addebitabile

Con una pronuncia senz’altro condivisibile, e in linea con i tradizionali principi vigenti in materia di ripartizione degli oneri probatori nelle azioni risarcitorie, il Tribunale di Perugia afferma che l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per errore professionale richieda la dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno risentito dal cliente.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità appare consolidata, nella misura in cui ripetutamente si è affermato che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno del quale è chiesto il risarcimento (in questi termini, Cass. sez. II, 23 marzo 2006, n. 6537; Cass. sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966).

Ciò costituisce un evidente riflesso della natura delle obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale, qualificabili come obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo: il nesso causale tra la condotta del professionista (avvocato) e il pregiudizio del cliente deve allora essere valutato nel senso che, nell’ipotesi in cui il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Ne deriva che l’affermazione della responsabilità per colpa professionale dell’avvocato implica una valutazione prognostica - necessariamente probabilistica di contenuto tecnico-giuridico - positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, senza che il giudice possa entrare nel merito delle scelte difensive più idonee all’interesse del cliente (nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano sez. V, 16 aprile 2015).

La responsabilità professionale per omessa impugnazione di un provvedimento giudiziale

I principi richiamati trovano un coerente sviluppo nella fattispecie specifica, oggetto della decisione in commento, in cui la responsabilità professionale sia invocata in conseguenza della mancata impugnazione di un provvedimento giudiziale.

Ne deriva che l’affermazione della responsabilità in capo al professionista presuppone l’allegazione e la dimostrazione di concrete possibilità di riforma della sentenza in senso favorevole all’appellante – il quale, dunque, ben potrà affermare di aver subito un pregiudizio direttamente discendente dalla condotta omissiva del professionista -, in quanto il semplice fatto della proposizione dell’impugnazione non rappresenta, con tutta evidenza, circostanza di per sé idonea a produrre effetti favorevoli nei confronti della parte, neppure per quanto riguarda la possibilità di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, essendo tale pronuncia subordinata alla valutazione del fumus boni iuris dei motivi di gravame.

Si richiama, sul punto, la recente pronuncia di Cass. sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2638, nella parte in cui ha statuito che la responsabilità dell’avvocato per omessa proposizione di impugnazione non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.

Proprio in relazione alla figura del dottore commercialista, peraltro, si era già espressa Cass. sez. III, 26 aprile 2010, n. 9917, nel senso che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell’attività del commercialista incaricato dell’impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.

Tribunale di Perugia, sez. II, sentenza 16 febbraio 2017

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