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Usura: da quando decorre la prescrizione?


Il delitto di usura reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, costituito da due fattispecie (destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria) aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l’una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. L’induzione di un soggetto alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari può seguire, in rerum natura, iter differenti ed avere sbocchi differenti. Nella sentenza emarginata si segnalano due particolari vicende alternative: l’ipotesi in cui l’induzione conduca ad una pattuizione usuraria e l’ipotesi in cui detta pattuizione sia seguita dalla relativa esecuzione. In questo il diritto si limita a recepire un dato di realtà, sul quale si conforma l’applicazione delle norme. Così, il naturale sviluppo di un’illecita pattuizione è nel conferimento di interessi o vantaggi usurari; analoga attenzione va rivolta a una minor evoluzione del decorso causale, che per ipotesi si fermi al dato della conclusione di un accordo sul riconoscimento dei illeciti profitti o vantaggi. In diritto, appare pertanto innegabile che il conseguimento di un profitto illecito, quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, si ponga quale modello di riferimento del fatto di usura, quanto meno sul piano empirico criminologico. Nondimeno incombe all’interprete verificare che la soglia di rilevanza penale venga superata solo con il conseguimento del profitto o vantaggio, quale posterius indefettibile dell’illecita pattuizione. La mera pattuizione risulterebbe, conseguentemente, irrilevante. In termini concettuali, occorre distinguere l’escussione degli interessi o vantaggi quale evento del reato (imprescindibile per l’assunzione di responsabilità penale) e quale effetto (mero fattore causale ulteriore rispetto al nucleo essenziale del reato). Va detto che la Cassazione non assume un indirizzo restrittivo, bensì prefigura una tutela (anche) anticipata del fatto di usura, ritenendo che la creazione del sinallagma contrattuale integri di per sé un fatto penalmente rilevante. Nel caso di specie, il ragionamento oltrepassa questo profilo, per involgere, oltre alla struttura del reato, in sé considerata, le ricadute sul funzionamento di un istituto chiave qual è la prescrizione. A tal fine, la consumazione del reato viene “posticipata”, se la pattuizione ha esecuzione, al momento del conseguimento e/o conferimento degli interessi o vantaggi usurari, e per la precisione viene individuata nelle circostanze fattuali dell’ultimo episodio. Così, il soggetto che si trovi ad “incassare” profitti illeciti, anche a distanza di tempo dalla pattuizione illecita, non potrà beneficiare del tempo decorso dalla conclusione del sinallagma illecito per rilevare l’intervenuta prescrizione del reato. Tale soluzione risponde indubbiamente a buon senso, ma si raccorda anche ai capisaldi del sistema penale, se è vero che ogni dazione successiva alla pattuizione illecita rinnova ed attualizza il disvalore oggettivo e soggettivo. Da un lato, infatti, sotto il profilo dell’offesa ci si può rappresentare una parcellizzazione dell’evento conseguente all’accordo, giungendo a considerare ogni dazione come frazione del tutto. In tal senso si può tener conto anche della circostanza per cui l’esezione della pattuizione non è l’explicit necessario del reato. Al contempo, sotto il profilo della colpevolezza, appare evidente che ogni episodio rappresenta una manifestazione di scelta (rimproverabile) dell’illecito, da parte dell’individuo, provvista del carattere dell’attualità. In sintesi, nelle parole del Supremo Collegio, “la consumazione del reato non è limitata al momento della pattuizione originaria, ma si prolunga al momento in cui - in seguito alla pattuizione in questione - si verifichi effettiva riscossione degli interessi o il concreto conseguimento dei vantaggi usurari". Ad integrazione delle considerazioni svolte va segnalato che la distinzione tracciata dalla Suprema Corte richiama due possibili manifestazioni del fatto incriminato a titolo di usura, secondo la logica delle fattispecie alternative: per l’integrazione del reato è sufficiente che si riscontri una delle due modalità del fatto; il riscontro di entrambe le modalità non implica un concorso di reati, sicché il soggetto che se ne sia reso autore risponde per aver commesso un solo reato. Lo chiarisce la stessa Cassazione nel precisare che le due fattispecie sono “destinate strutturalmente l’una ad assorbire l’altra con l’esecuzione della pattuizione usuraria”.

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