google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Il ricorso in Cassazione: le 7 regole d'oro
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Il ricorso in Cassazione: le 7 regole d'oro








Le sette regole d’oro per la corretta formulazione del ricorso per cassazione

In sintesi si individuano le regole fondamentali che l’avvocato cassazionista deve seguire nella redazione del ricorso:

1° regola

Effettuare la selezione di ciò che integralmente rileva in funzione della riproduzione ed esposizione sommaria dei fatti di causa, entrambe correlate ai motivi di ricorso; tali valutazioni vanno fatte dal difensore del ricorrente che, per essere iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33, R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 (convertito in legge dalla L. 22/01/1934, n. 36, come successivamente modificata), ha l’esperienza e la competenza necessarie ad un non delegabile compito di sintesi, non sempre del tutto agevole e, tuttavia, assolutamente ineludibile.

Evitare di iniziare il ricorso: “con atto di citazione ...” o con fatti non rilevanti: es. “Il tempo volgeva al peggio”, quando si chiede il danno parentale.

Occorre chiarire alla Corte fin dall’inizio qual è l’oggetto del ricorso e i motivi di censura con un abstract che li sintetizzi all’inizio in un sommario.

2° regola

Individuare correttamente i vizi della sentenza senza confusione concettuale; evitare, ad esempio, di rappresentare sotto il profilo del difetto di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) un vizio sussumibile quale violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c., oppure un error in procedendo (art. 360, n. 4, c.p.c.) quale violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.) o difetto di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).

3° regola

L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata impugnata.

4° regola

I motivi che deducono “difetto e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge” appaiono inammissibili per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.

5° regola

In precedenza occorreva distinguere tra:

  • l’omessa motivazione, che richiedeva l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio,

  • l’insufficienza della motivazione, che richiedeva la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi,

  • contraddittorietà della motivazione, che richiedeva la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Gli ultimi due vizi, ora, non sono più rilevabili in Cassazione.

6° regola

Occorre censurare tutte le diverse ragioni motivazionali idonee a supportare la decisione impugnata.

Ed infatti «qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa»”.

7° regola

Non dedurre censure di costituzionalità senza proporre censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c.

Anche nel caso di declaratoria di incostituzionalità della normativa il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per la mancata specificazione dei motivi.

Al fine di mitigare tale rigore, si deve presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimità costituzionale non si presentino come fine a se stesse, ma abbiano funzione strumentale in relazione all’obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l’impugnazione investa sostanzialmente, sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica la cui costituzionalità è contestata.

Non può, tuttavia, costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento (benché eventualmente ricompreso, da un punto di vista formale, in una sentenza) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, e, d’altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio.


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