google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Art. 656 cod. proc. civile: Impugnazioni
top of page

Art. 656 cod. proc. civile: Impugnazioni

  1. Revocazione.

L’impugnazione del decreto ingiuntivo per revocazione prevista dall’art. 656 c.p.c. nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395 è ammissibile non soltanto nell’ipotesi in cui il decreto sia divenuto esecutivo per mancata opposizione o mancata costituzione dell’opponente, secondo le ipotesi espressamente previste dall’art. 647 cui fa richiamo il citato 656, ma anche nel caso in cui il decreto stesso sia divenuto esecutivo per estinzione del procedimento di opposizione (art. 653). (Nella specie, alla stregua del ribadito principio, il s.c. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto ininfluente, sull’efficacia esecutiva acquisita dal decreto ingiuntivo a seguito di estinzione del processo di opposizione, il successivo accertamento penale della falsità delle cambiali poste a base dello stesso, ma non dedotte con l’impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 2, del codice di rito). Cass. 29 marzo 1989, n. 1492; conforme Cass. 14 aprile 1982, n. 2229; Cass. 27 gennaio 1977, n. 411.


L’accertamento, in sede di revocazione, che un documento sia stato dichiarato o meno falso dal giudice penale, concernendo l’interpretazione di un giudicato esterno, si traduce in un accertamento di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da errori giuridici. Ai fini della revocazione di cui all’art. 656 c.p.c. il compito del giudice non è di accertare se il documento in base al quale e stato emesso il decreto ingiuntivo fosse o meno falso, bensì di accertare se la falsità di esso sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata. Cass. 22 ottobre 1973, n. 2697.


Al procedimento di revocazione del decreto ingiuntivo si applicano le regole relative alla revocazione della sentenza. Pertanto la citazione introduttiva deve contenere, a pena d’inammissibilità, anche nel caso che il provvedimento di cui si chiede la revocazione sia un decreto ingiuntivo, l’indicazione oltre che del motivo dell’impugnazione delle prove relative alla dimostrazione del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo ovvero della falsità del documento. Cass. 10 aprile 1968, n. 1074.


Non sussiste litispendenza tra il giudizio di impugnazione per revocazione del decreto ingiuntivo e il giudizio di esecuzione. Cass. 22 giugno 1967, n. 1488.


La sentenza, che abbia pronunciato in primo grado sulla revocazione di un decreto ingiuntivo, può essere impugnata soltanto con l’appello. Pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro di essa. Cass. 5 luglio 1966, n. 1741.


Il decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo per difetto di opposizione ha autorità ed efficacia di sentenza passata in cosa giudicata, in relazione al diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla entità della prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi. Pertanto, fuori della ricorrenza di una delle ipotesi di impugnazione per revocazione ammesse dall’art. 656 c.p.c., è colpita da preclusione l’azione proposta dal debitore cambiario, che abbia pagato all’avallante in esecuzione dell’ordine contenuto in decreto ingiuntivo non opposto, tendente ad ottenere il rimborso di meta della somma versata, in base alla allegazione della propria qualità di coavallante. Cass. 7 marzo 1966, n. 659.


1.1. Esclusioni.

Con riguardo a decreto ingiuntivo, la deduzione del debitore, secondo cui il provvedimento, emesso in base a titolo di credito, è frutto di firma di girata dolosamente apposta su tale titolo, può essere fatta valere con l’opposizione al decreto medesimo, non con l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c., considerato che il denunciato comportamento doloso e la sua efficacia sul provvedimento giurisdizionali sono conosciuti dall’ intimato con la notifica di quel decreto (e del relativo ricorso). Cass. 3 febbraio 1992, n. 1134.



  1. Opposizione di terzo ex art. 404.

L’opposizione di terzo revocatoria, configurandosi come impugnazione straordinaria, la quale presuppone il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario, è proponibile avverso il decreto ingiuntivo quando lo stesso, come previsto dall’art. 656 c.p.c., sia divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., per difetto di tempestiva opposizione o per mancata costituzione dell’opponente. Cass. 25 giugno 2010, n. 15350.


L’opposizione di terzo revocatoria, configurandosi come impugnazione straordinaria, la quale presuppone il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario che risulti frutto di dolo di una delle parti o di collusione fra le stesse e che sia inoltre pregiudizievole per i creditori o gli aventi causa di una di esse, è proponibile avverso il decreto ingiuntivo quando lo stesso, come previsto dall’art. 656 c.p.c., sia divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. per difetto di tempestiva opposizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata inammissibile l’opposizione proposta dal terzo creditore avverso un decreto ingiuntivo non ancora divenuto esecutivo, in virtù del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale sui beni del debitore, sul presupposto che il dolo o la collusione tra quest’ultimo ed il creditore ricorrente non si era concretizzato nel momento in cui era stata verificata l’avvenuta iscrizione di tale ipoteca, ma in quello successivo in cui si era consumata la fraudolenta astensione del debitore dall’opposizione). Cass. 29 aprile 2010, n. 10288.


Il creditore che agisce con il rimedio della opposizione di terzo revocatoria avverso un decreto ingiuntivo (che si assuma) ottenuto, nei confronti del proprio debitore, da un terzo per effetto di collusione tra questi ultimi, ha l’onere di indicare specificamente, nell’atto di citazione in opposizione, la data della conoscenza di tale collusione e della relativa prova, così come prescritto dall’art. 405, comma secondo, c.p.c., con la conseguenza che la omissione di tale indicazione è causa di nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 156, comma secondo, stesso codice (integrando, in sostanza, una ipotesi di «mancata esposizione dei fatti» richiesta dall’art. 163, n. 4, c.p.c., cui il successivo art. 164, comma quarto, ricollega detto effetto di nullità, peraltro non sanabile con la mera costituzione del convenuto, ma solo con la integrazione successiva della domanda e con effetto soltanto ex nunc, trattandosi di vizio inerente non alla vocatio in ius, ma alla vera e propria editio actionis), atteso il difetto, nell’atto, di uno dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento del suo scopo, costituito, nel caso di specie, dall’esigenza di porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di rilevare la tempestività dell’opposizione, in relazione al termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dagli artt. 325 e 326, comma secondo, del codice di rito. Cass. 15 ottobre 1997, n. 10116.


La sentenza che accoglie l’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c., proposta da un avente causa o da un creditore di una delle parti avverso la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva (ovvero il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.), quando sia l’effetto di dolo o collusione a suo danno (e quindi pregiudichi un suo diritto o, comunque, una sua situazione giuridica favorevole), non comporta l’inefficacia del precedente giudicato opposto, nei soli confronti del terzo opponente, mantenendolo fermo nel rapporto tra le parti originarie, bensì la totale eliminazione della sentenza (o del decreto) passata in giudicato nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente (nella specie, alcuni creditori, ottenuti decreti ingiuntivi esecutivi ex art. 647 c.p.c. nei confronti di un debitore, avevano conseguentemente iscritto ipoteca sui suoi beni. altro soggetto, il promissario acquirente di un fondo così ipotecato, aveva proposto opposizione revocatoria deducendo la collusione a suo danno tra le parti della procedura monitoria, per il pregiudizio collegato all’eventuale espropriazione dell’immobile promessogli in vendita dal debitore e la s.c. ha confermato la pronuncia affermativa dell’ammissibilità e fondatezza dell’opposizione, enunciando il principio di cui alla massima). Cass. 27 giugno 1988, n. 4324.


Il creditore che voglia far venir meno l’efficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore e della relativa iscrizione ipotecaria, per asserita simulazione del negozio e delle cambiali sulla cui base è stato emesso il decreto, non può chiedere tale inefficacia come conseguenza dell’accertamento giudiziale della simulazione del negozio, ma è tenuto a proporre l’opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 656, 404, comma secondo, 405, 325 e 326 c.p.c., che subordinano, tra l’altro, la ammissibilità della opposizione di terzo revocatoria, all’osservanza di termini perentori che decorrono dal giorno della scoperta del dolo e della collusione in danno del terzo e della relativa prova (la cui data deve essere, a tal fine, indicata nell’atto introduttivo del relativo giudizio). Cass. 26 marzo 1983, n. 2151.

Post recenti
Archivio

Seguici

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page