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Centrale di Allarme Interbancaria o CAI

La Centrale di Allarme Interbancaria o CAI, è stata istituita nell’ambito della riforma sulla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e riguarda, appunto, le nuove norme di circolazione degli assegni bancari per un maggiore controllo.

Il CAI è stato istituito presso la Banca d’Italia con il decreto legislativo numero 507 del 30 dicembre 1999 modificando la legge numero 386 del 15 dicembre 1990.


Il CAI è un vero e proprio archivio informatizzato che si trova nella sede della Banca d’Italia che gestisce le controversie in fatto di assegni bancari, assegni postali e carte di pagamento.

L’obiettivo principale della Centrale di Allarme Interbancaria è quello di scoraggiare la circolazione di assegni scoperti, cioè senza i fondi necessari per cui vale l’assegno in questione.

L’intera riforma che ha istituito il CAI risponde proprio all’esigenza di creare un vero e proprio sistema sanzionatorio aggiuntivo a quello penale.

La caratteristica che fa sì che il CAI possa rispondere alla sua funzione è quella di essere istituto proprio all’interno dell’intermediario che ha a disposizione tutti i dati necessari per controllare che l’assegno o la carta di pagamento siano effettivamente punibili di sanzione, cioè la Banca d’Italia.

Per quanto riguarda la gestione tecnica dell’archivio, la Banca d’Italia si avvale di un ente esterno, ma è comunque proprietaria di tutti i dati di pagamento per cui può controllare la validità di un assegno in circolazione presso il CAI.

L’archivio è di livello nazionale, quindi espleta la sua funzione all’interno dei confini italiani e non può occuparsi di modalità di pagamento straniere.

In caso di richiesta di controllo di validità con di esito positivo sull’illegalità dell’assegno in oggetto, viene iscritto presso il CAI il nominativo della persona che ha emesso quell’assegno senza validità. Inoltre, chi ha emesso l’assegno scoperto viene segnalato anche nel registro dei cattivi pagatori.

Il periodo di controllo in cui le autorità accertano che l’assegno sia effettivamente scoperto è definito periodo di negoziazione in stanza di compensazione.

Per evitare l’iscrizione al CAI sono definiti dei termini specifici, ma in tutti i casi l’iscrizione avviene automaticamente dopo un protesto di un Pubblico Ufficiale.


Il protesto è l’atto per cui un Pubblico Ufficiale è chiamato a controllare e poi successivamente constata il mancato pagamento di un assegno.

Per essere iscritti al CAI non è necessario subire un protesto: basta anche la segnalazione dello scoperto da parte dei gestionali delle banche che, appena un incasso su un assegno non va a buon fine, fa partire una procedura di mancanza di fondi.

Il protesto è però quell’atto ufficiale che assicura l’iscrizione al CAI.

Una volta ottenuto il protesto, il creditore può dare avvio alle procedure esecutive previste dalla legge per il recupero del credito, come per esempio il pignoramento dei beni del debitore.

Per evitare che il proprio nome venga iscritto alla Centrale è necessario essere in possesso di un atto autenticato in comune da un notaio, in cui il creditore conferma che il pagamento in oggetto è avvenuto secondo i termini legali, da consegnare come prova insieme a una marca da bollo.

In mancanza di questa dichiarazione, il termine per l’iscrizione è di 60 giorni dalla negoziazione di stanza di compensazione dell’assegno.

Scaduto questo termine, il traente, ovvero la persona che ha emesso l’assegno scoperto, sarà iscritto automaticamente al CAI e non potrà emettere assegni di nessun istituto di credito o istituto postale su tutto il territorio italiano.

L’iscrizione alla Centrale è una pena molto seria a cui prestare attenzione, è molto importante non far scadere i termini della negoziazione dell’assegno.


Il pagamento dell’assegno che è finito in fase di negoziazione prima dell’iscrizione al CAI non implica soltanto onorare la somma nominale iscritta sull’assegno.

Per onorare e pagare il titolo di pagamento in fase di negoziazione significa pagare l’importo nominale scritto sull’assegno sommato al 10% secco dell’importo dell’assegno e sommato anche degli interessi maturati dal primo giorno di negoziazione in stanza di compensazione fino al giorno in cui si salda il pagamento (che può essere massimo di 60 giorni, pena iscrizione al CAI).

Le conseguenze di iscrizione presso la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) sono molto serie. Proprio per questa pena che permette di raggiungere l’obiettivo per cui la Centrale è stata istituita: evitare la circolazione di metodi di pagamento scoperti.



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