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Conto corrente: le eccezioni opponibili dal garante autonomo


L’inopponibilità da parte del garante autonomo delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale non può comportare la sua incondizionata sudditanza ad ogni pretesa del beneficiario. Il garante autonomo può eccepire la nullità per contrarietà a norme imperative del rapporto sottostante e, più in generale, l’abusività della richiesta del garantito con il rimedio dell’exceptio doli generalis. Così ha stabilito il Tribunale di Firenze con sentenza dell’8 giugno 2022. Come noto, l'elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia è individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore-beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta (il rapporto principale garantito) e di provvista (il rapporto che lega il garante al debitore garantito), in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c. (App. Firenze 15 aprile 2020). L’inquadramento strutturale e funzionale del contratto autonomo di garanzia è stato definitivamente operato dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 3947 del 2010 che, nella complessa ed articolata pronuncia ha chiarito, tra l’altro, i seguenti punti: caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è la carenza dell’elemento dell’accessorietà, sicché « il garante s’impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all’efficacia del rapporto di base » (ovvero “incondizionatamente”); la causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel « trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale »; l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale (v. anche Cass. n. 4717/2019). Il tratto distintivo del contratto autonomo di garanzia è dunque che il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a prima richiesta del creditore garantito, e senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia ed alla vicenda del rapporto principale. L’inopponibilità da parte del garante autonomo delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale non può, comunque, «comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario » (Cass. n. 16345/2018), come correttamente ribadito dalla decisione del Tribunale di Firenze. È infatti diffuso il convincimento che sono tre i casi in cui il garante, nel contratto autonomo di garanzia, può opporre eccezione al beneficiario dell’accordo: l’inesistenza del contratto principale; la nullità dello stesso per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare un risultato che l’ordinamento vieta; l’esecuzione fraudolenta od abusiva, rientrando in quest’ultima ipotesi anche il caso di adempimento dell’obbligazione principale, se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento (in arg. Cass. sez. Unite, n. 3947/2010; Cass. n. 3193/2021; Cass. n. 371/2018; Cass. n. 16345/2018; Cass. n. 10652/2008). Sotto il profilo funzionale, il regime “autonomo” del Garantievertrag trova dunque un limite quando: – le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 31956/2018; Cass. n. 25914/2019) ovvero al rapporto garante/beneficiario (Cass. n. 6728/2002); – il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008); – la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa (ad es. interessi usurari) ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; Cass. n. 26262/2007; Cass. n. 5044/2009). La nullità della pattuizione di interessi ultralegali e le altre contestazioni, circa la debenza di commissioni e spese non adeguatamente previste, non si comunica al contratto autonomo di garanzia, non essendo vietato in assoluto nel nostro ordinamento il pagamento di tali interessi e spese ma soltanto quello di interessi usurari (Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 5044/2009; Cass. n. 26262/2007). Con particolare riguardo agli interessi anatocistici, la Cassazione ha affermato che il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti previste dall’art. 1283 c.c. ovvero dall’ art. 120 TUB per gli esercenti l’attività bancaria). Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta (Cass. n. 371/2018; Cass. n. 3873/2021; Cass. n. 24011/2021). In definitiva, la natura di norma imperativa dell' art. 1283 c.c. rende anche i garanti autonomi legittimati a far valere la nullità delle clausole anatocistiche eventualmente pattuite; – sia proponibile la c.d. exceptio doli generalis seu presentis, perché risulta, ad esempio, evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa (rilevano condotte abusive e fraudolente del beneficiario) (ex multis Cass. n. 16213/2015; Cass. n. 16345/2018; Cass. n. 6525/2021). Al riguardo, nel contratto autonomo di garanzia l'abusività della richiesta di garanzia, ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli, deve risultare prima facie o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale. Il debitore può avvalersi del rimedio generale dell'exceptio doli purché alleghi e dimostri la condotta abusiva del creditore che abbia escusso la garanzia in carenza del diritto di credito, al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento e/o all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio al debitore (Trib. Bologna 7 maggio 2020).Il Tribunale di Firenze, nel solco degli orientamenti giurisprudenziali sopra illustrati, ha accolto le eccezioni sollevate dal garante autonomo, ancorché attinenti al rapporto principale, in quanto dirette a far valere la nullità totale o parziale del contratto – per difetto di requisito di forma scritta ad substantiam o in relazione alle clausole che prevedono interessi anatocistici e CMS – e più in generale l’abusività della richiesta della banca. Passando ad altro, la decisione in commento ha anche confermato che sono prive di efficacia probatoria le c.d. staffe e le rigenerazioni archivio, trattandosi di documentazione formata esclusivamente per finalità contabili interne alla banca, non comunicata al correntista debitore, senza alcuna garanzia di attendibilità in quanto non dotata della necessaria specificità e completezza ai fini della prova del credito (Cass. n. 8122/2022). Riferimenti normativi:Art. 1283 c.c. Art. 1936 c.c. Art. 1941 c.c. Art. 1945 c.c. Art. 120 TUB

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