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RETTIFICA DEL SESSO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO


Si può procedere alla rettifica dei dati anagrafici di un transessuale anche a prescindere dall’operazione chirurgica di cambio del sesso. Lo ha detto ieri la Cassazione [1], seguendo un orientamento ormai consolidato da qualche anno. Diversamente, obbligare la persona all’intervento chirurgico per la rettifica dei dati anagrafici lo esporrebbe all’alternativa di salvaguardare o la sua salute psichica (obbligandola ad un trattamento ed ad una modifica corporea che non vuole) o quella fisica (non esponendosi ai rischi dell’intervento).

Il diritto al cambiamento di sesso è uno dei diritti inviolabili della persona sancita nell’ordinamento italiano dalla Corte Costituzionale con una sentenza del 1985 [2]. La stessa legge [3] non contiene (a differenza di altre esperienze europee, come ad esempio Germania ed Austria) un obbligo di procedere al trattamento chirurgico.

Dunque non è necessaria la preventiva demolizione dei caratteri sessuali anatomici primari, attraverso il bisturi, perché si possa giungere alla rettificazione anagrafica del sesso. È sufficiente un intervento di tipo ormonale.

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