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Valido il matrimonio via Skype

Il matrimonio via Skype non contrasta con l’ordine pubblico.

Il matrimonio celebrato via Skype secondo le forme e le modalità previste da un ordinamento straniero non contrasta con l’ordine pubblico italiano, per tale dovendosi intendere il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento, che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 15343/2016 della Cassazione.

a cura della Redazione

L’Ufficiale dello stato civile aveva rifiutato di trascrivere l’atto di matrimonio celebrato via Skypee registrato dall’Autorità del Pakistan.

Il diniego era stato impugnato da uno degli sposi dinanzi al Tribunale, il quale, in accoglimento del ricorso, aveva ritenuto valido per la legge pakistana e, quindi, anche per l’ordinamento italiano il matrimonio contratto secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge di quel Paese.

La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero dell’Interno.

La Suprema Corte, nel confermare il provvedimento della Corte territoriale, ha osservato che, ai sensi dell’art. 28, L. n. 218/1995, il matrimonio celebrato in Pakistan e validamente secondo la legge di quel Paese deve considerarsi valido anche per l’ordinamento italiano, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico.

Invero, il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico deve essere riferito al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento, valori che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili.

Se l’atto matrimoniale è valido per l’ordinamento straniero in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l’ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall’ordinamento italiano.

Inoltre, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che la forma matrimoniale descritta nell’art. 107 c.c. non è considerata inderogabile neppure dal legislatore italiano, il quale ammette la celebrazione inter absentes (art. 111 c.c.) in determinati casi, nei quali non può ritenersi che siano inesistenti i requisiti minimi per la giuridica configurabilità del matrimonio medesimo e cioè la manifestazione di una volontà matrimoniale da parte di due persone di sesso diverso in presenza di un ufficiale celebrante (come, nella fattispecie, in esame l’autorità pakistana).

Peraltro, in un caso analogo, la Suprema Corte aveva affermato il diritto al ricongiungimento familiare ai coniugi pakistani che avevano celebrato il matrimonio in forma telefonica in presenza di testimoni.

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