google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M danno biologico e danno morale
top of page

danno biologico e danno morale

Il quid iuris sul quale è stata chiamata a decidere la Corte di appello di Venezia, verteva sulla vexata questio della sussistenza o meno all’interno del genus del danno non patrimoniale dei pregiudizi di danno biologico e danno morale/esistenziale, ovvero, se nel caso di specie la sig.ra Mevia transando con la compagnia di assicurazioni la somma di euro ottomila a ristoro del danno biologico iure proprio patito a seguito della morte del marito (1 anno di invalidità temporanea cosi come accertato da CTU in sede di ATP), avesse implicitamente rinunciato all’integrale risarcimento del pregiudizio da perdita del rapporto parentale, in quanto affermerebbe il Tribunale che non esistendo più dal 2008 il danno biologico ma solo danno non patrimoniale e danno patrimoniale, la transazione di cui sopra sarebbe da intendersi come risarcimento di danno non patrimoniale. Ragion per cui la domanda di Mevia sarebbe stata inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Si annota in merito, nell’anno 2010, la sentenza Tribunale Genova del 17/07/2010, la quale s’inserisce nel lungo e travagliato iter giurisprudenziale in tema di danno tanatologico, che sino alle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione ha tenuto desto un acceso dibattito sia in dottrina sia in giurisprudenza.

Pure questa vicenda trae origine dal tragico incidente stradale occorso a un giovane motociclista, investito con esito mortale da un’autovettura che azzardatamene aveva tentato il sorpasso della colonna di veicoli che la precedevano invadendo la corsia di marcia opposta.

Dalla pronuncia si può evincere il rilievo concreto che debbono assumere gli istituti del “danno evento” e del “danno conseguenza” aldilà delle costruzioni dogmatiche: ogni fatto concreta, invero, delle conseguenze e queste debbono essere prese in considerazione al fine di parametrare la liquidazione del risarcimento, fungendo da “medio logico” tra questo e l’“evento” stesso.

In secondo luogo, il Tribunale evidenzia come sia necessario per l’interprete considerare partitamente nella loro essenza ontologica tali conseguenze, così da realizzare l’effettività e la completezza del risarcimento stesso e, nello stesso tempo, evitare la duplicazione delle poste risarcitorie.

Suggerisce, pertanto, come preferibile il metodo analitico di liquidazione del danno, che le SS.UU. dell’11 novembre 2008, n.° 26972 non risultano aver espunto dalla realtà giuridica, pur avendo definitivamente sancito la dicotomia “danno patrimoniale” / “danno non patrimoniale” e l’unitarietà di quest’ultimo.

Ritiene, quindi, utile la differenziazione tra “danno biologico” e “danno morale” inteso quest’ultimo quale “sofferenza individuale non patologica”.

Nell’anno 2013 poi, la Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 26 marzo-28 giugno 2013 n. 16413, riconosceva il diritto al rimborso del danno biologico per il lavoratore che si sia esaurito, per essere stato posto in condizione che lo abbia isolato dal contesto lavorativo determinando uno svilimento della dignità.

Riguardo alla valutazione delle componenti del danno biologico i Supremi Giudici hanno osservato che: “non si riscontra alcuna duplicazione laddove le voci risarcitorie hanno distintamente riguardato il danno biologico (inteso come mera lesione della integrità psicofisica), il danno morale (inteso come sofferenza interiore temporanea causata dalla commissione di un fatto illecito), il danno esistenziale (inteso come umiliazione delle capacità ed attitudini lavorative con pregiudizio all’immagine del dipendente sul luogo di lavoro).

Si ricorda, sul punto, che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato, ovvero, sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall’attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice.

Si ha pertanto duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi (cfr. in tal senso Cass. n. 10527/2011, v, anche Cass. n. 15414/2011 cfr., in materia di danno subito dal lavoratore, anche Cass. n. 9238/2010, n. 23053/2009, nonché, la più recente Cass. 20 novembre 2012 n. 20292 secondo cui il danno biologico - cioè la lesione della salute -, quello morale - cioè la sofferenza interiore - e quello dinamico-relazionale - altrimenti definibile esistenziale, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona - costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti)”.

La sentenza n. 23147/2013 della Cassazione (sez. III civile), invece, piuttosto articolata e complessa, s’inserisce in questo iter logico giuridico e assumendo grande rilevanza, poiché rappresenta un ulteriore e importante contributo della Suprema Corte alla corretta individuazione dei limiti del danno esistenziale, danno che per quanto non astrattamente configurabile come autonoma categoria, costituisce sintagma ampiamente invalso nella prassi giudiziaria.

Proprio per questo motivo la Suprema Corte sostiene che per quanto, nel caso di specie (danni, compreso quello alla vita sessuale, conseguenti a sinistro stradale), il "danno esistenziale" sia stato domandato solo in sede di conclusioni, tale circostanza è tutto irrilevante; quel che rileva difatti è che a quel tipo di pregiudizio fosse stato fatto riferimento in un contesto nel quale era stato richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, senza limitazioni connesse solo ad alcune e non ad altre conseguenze pregiudizievoli derivatene.

D’altronde, sostiene la Suprema Corte, non c’è pericolo di duplicazioni di voci di danno, poiché la stessa Corte ha di recente statuito che il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona), costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (v. Cass. n. 20292/2012).

In definitiva, sostiene la Suprema Corte, se non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero, derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. (con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria), mentre, qualora, si intendesse invece includere nella categoria pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima (essendo essi irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo), quel che rileva, ai fini risarcitori, è che, ove si siano verificati pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, e essi non siano stati già oggetto di apprezzamento e di liquidazione da parte del giudice del merito, a nulla rileva in senso contrario che quest'ultimo li liquidi sotto la voce di danno non patrimoniale oppure li faccia rientrare secondo la tradizione passata sotto la etichetta "danno esistenziale".

D’altronde l'erroneità della denominazione adottata, di per sé sola, non fa ovviamente discendere l'illegittimità della loro liquidazione.

De iure condendo in tema di danno non patrimoniale, la Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 23 gennaio 2014 n. 1361, ha statuito, per la prima volta in sede di legittimità, il principio per cui: «la perdita del bene della vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile, è ex se risarcibile, nella sua oggettività, a prescindere pertanto della consapevolezza che il danneggiato/vittima ne abbia» (Cassazione 23 gennaio 2014 n. 1361, relatore Scarano).

Secondo il Supremo collegio, infatti, costituisce danno non patrimoniale risarcibile anche: «il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell'Ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica».

La componente “in gioco” è questa: «il danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia pertanto dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene dell'uomo costituito dalla vita». Tale voce risarcitoria andrebbe riconosciuta: «a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia», e quindi anche in caso di morte cosiddetta ”immediata o istantanea”, senza che assumano pertanto al riguardo rilievo né il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento da cui la morte è derivata, né il criterio dell'intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabile sopraggiungere della propria fine.

In sintesi, il diritto al ristoro del danno da perdita della vita viene acquisito dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente all'exitus, costituendo una «ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell'irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza», dal momento che la morte ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa (uno dei molteplici beni), ma di tutto (e cioè del bene supremo della vita).

Il risarcimento di questo danno ha una «funzione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di credito) è trasmissibile iure hereditatis».

Circa le modalità di liquidazione di tale nuova voce di danno, la Suprema corte ha affermato che: «il danno da perdita della vita è imprescindibilmente rimesso alla valutazione equitativa del giudice», specificando altresì che non essendo: «il danno da perdita della vita della vittima contemplato dalle Tabelle di Milano è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito l'individuazione dei criteri di relativa valutazione che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, nel significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità, non apparendo pertanto idonea una soluzione di carattere meramente soggettivo, né la determinazione di un ammontare uguale per tutti, a prescindere cioè dalla relativa personalizzazione, in considerazione in particolare dell'età delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell'attività svolta, delle condizioni personali e familiari della vittima».

Post recenti
Archivio

Seguici

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page