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Incidenti stradali si applica la prescrizione lunga

Incidenti stradali: in caso di lesioni, all'azione di risarcimento si applica la prescrizione lunga

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 9 novembre 2016, ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento dei danni avanzata da un giovane, rimasto vittima di gravi lesioni personali in occasione di un sinistro stradale occorsogli mentre si trovava, in qualità di terzo trasportato, a bordo di un ciclomotore di cilindrata 50 (dunque non omologato per un secondo passeggero), condotto da un amico, minorenne all'epoca dei fatti. I giudici territoriali, riconosciuta la parziale corresponsabilità del danneggiato, e dimostrata purtuttavia, al contempo, la responsabilità del Comune del capoluogo pugliese nella causazione dell'incidente, essendo stato l'evento determinato dalla cattiva manutenzione della strada, hanno altresì precisato che la prescrizione biennale dell'azione risarcitoria non opera laddove l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato (come nella fattispecie, trattandosi di sinistro con lesioni personali a carico della vittima). In tali casi, il termine di prescrizione da applicare è quello, quinquennale e dunque più lungo, previsto per il reato, e decorre dalla data del fatto.

Il fatto

Un giovane, minore di età, subiva gravi lesioni personali a causa della caduta da un ciclomotore di cilindrata 50 condotto da altro minore, a bordo del quale era trasportato. I genitori del ragazzo, pertanto, agivano in giudizio contro la Compagnia assicuratrice del mezzo e contro i genitori del conducente del suddetto ciclomotore, al fine di ottenere il risarcimento degli ingenti danni (quantificati in una somma superiore a 25.000 euro) patiti dal figlio. Questi ultimi, regolarmente costituitisi, chiamavano peraltro in causa il Comune di Lecce, attribuendo all'Ente la responsabilità del sinistro, in quanto, secondo la loro ricostruzione dei fatti, la caduta era stata causata da una buca presente sul manto stradale, e dunque era da addebitarsi a cattiva manutenzione. La Compagnia, invece, eccepiva, nel costituirsi, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento azionato ai sensi dell'art. 2947, comma, 2, c.c.

Il Comune, dal canto suo, si costituiva attribuendo l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro al conducente del ciclomotore. Il Tribunale adito, al termine del procedimento, rigettava la domanda attorea per intervenuta prescrizione, cosicché la giovane vittima, nel frattempo divenuta maggiorenne, si vedeva costretta a proporre appello nei confronti del Comune e della Compagnia.

La decisione

La Corte di Appello di Lecce, in totale riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento della domanda proposta dall'appellante, ha condannato il Comune del capoluogo pugliese a risarcire alla vittima del sinistro stradale, per i danni, patrimoniali e non, da questi patiti, una somma complessiva pari ad oltre 13.000 euro: importo, questo, determinato dai giudici di merito applicando una detrazione pari al 30% in virtù della ritenuta sussistenza di una corresponsabilità nella vicenda del terzo trasportato.

L'Ente, inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio.

La Corte territoriale ha anzitutto affrontato la questione preliminare della corretta (o meno) applicazione delle norme sulla prescrizione da parte del giudice di prime cure, che aveva come detto ritenuto prescritto il diritto fatto valere in giudizio.

In proposito, infatti, i giudici dell'appello hanno accolto, ritenendola fondata, la censura avanzata sul punto dalla giovane vittima, stabilendo come erroneamente il Trubunale avesse dichiarato l'inammissibilità dell'azione risarcitoria per intervenuta prescrizione ex art. 2947, comma 2, c.c..

Ora, il comma ora citato, come è noto, sancisce espressamente che “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”.

La Corte di appello, peraltro, richiamando una recente pronuncia della Corte di Cassazione (la numero 24988/2014, depositata dalla III Sezione), ha evidenziato come in primo grado non si fosse, erroneamente, tenuto conto delle modifiche giurisprudenziali apportate al pregresso indirizzo interpretativo.

Secondo il nuovo orientamento, infatti, “qualora l'illecito civile, sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa, decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in soggetto danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato”.

Per inciso, peraltro, giova rammentare che tale orientamento è ormai risalente nel tempo, tanto da costituire “ius receptum” sin da una famosa pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (la sentenza n. 27337/2008).

Non solo: il principio è stato ancora integralmente ribadito appena pochi mesi orsono da parte dei giudici della III Sezione della Cassazione, i quali, con sentenza n. 16037/2016, hanno confermato:

a) che il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale si prescrive dopo cinque anni anche in difetto di querela;

b) che, tuttavia, il giudice civile deve accertare, incidenter tantum, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.

Ora, tornando alla sentenza in commento, i giudici territoriali, aderendo all'orientamento ora esposto, hanno pertanto rilevato che se, dunque, il principio della prescrizione biennale, per quanto riguarda, il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli non pone alcuna problematica interpretativa con riferimento al danno a cose, “ben più impegnativa si presenta la questione relativa alla prescrizione, con riferimento al danno da lesioni personali subiti dalla vittima di incidente stradale”.

A mente dell'articolo 2947, comma 3, del Codice Civile, infatti: “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.

E nel caso esaminato, appunto, sussistendo tutti gli estremi del reato di lesioni colpose e, non avendo rilievo la mancanza di querela, si è ritenuto applicabile un più lungo termine di prescrizione, quinquennale, non ancora decorso nella circostanza al momento della notificazione dell'atto di citazione di primo grado.

Con riferimento, invece, alla questione del terzo trasportato, i giudici di appello, passando in rassegna l'espletata istruttoria, hanno confermato, quanto alla dinamica del sinistro, che il minore, conucente del ciclomotore, perduto il controllo del mezzo, aveva cagionato la conseguente rovinosa caduta dei due ragazzi.

Ebbene, essendo il ciclomotore abilitato alla guida del solo conducente, e non essendo dunque consentito il trasporto di un passeggero, è apparsa palese Ciò, la corresponsabilità della vittima nella causazione del sinistro del passeggero.

La Corte territoriale, infatti, ha richiamato sul punto la sentenza n. 10526/11 della Cassazione, rappresentativa dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ai sensi della quale “qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all’azione o omissione, non solo del conducente, il quale prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza, ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso”.

Ciò significa, per gli ermellini, che “in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità”.

Nel caso di cui si discute, peraltro, un altro elemento doveva essere necessariamente tenuto in considerazione, ossia il fatto che il conducente, peraltro già risarcito dal Comune di Lecce prima dell'instaurazione del giudizio di appello, aveva perso il controllo a causa di una buca colma d’acqua presente sul manto stradale.

Da ciò, inevitabilmente, ne è derivata pacificamente la dichiarazione di responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c., che sancisce la responsabilità per cose in custodia.

L’ente gestore della strada risponde infatti dei danni conseguenti alla circolazione stradale quando un incidente sia da ascrivere alla propria negligenza nella manutenzione, anche sotto i profili della scarsa illuminazione e dell’assoluta mancanza di segnalazione delle insidie.

Provata dunque la verificazione del sinistro da un lato, e l’addebitabilità della responsabilità in capo al Comune, proprietario della strada, dall'altro, la Corte di Appello ha pertanto escluso, nella fattispecie, la responsabilità del conducente e quindi della compagnia assicurativa.

Ed è stato riconosciuto all’attore appellante, di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno, determinato in 16.918 euro, somma dalla quale, tuttavia, è stato, come detto, detratto il 30% della cifra, e ciò a causa della sopra rammentata corresponsabilità del terzo trasportato.

Il Comune, infine, è stato anche condannato a rifondere le spese processuali del primo e del secondo grado.

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