google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Per il fallimento di una SRL niente decreto ingiuntivo al socio
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Niente decreto ingiuntivo al socio per il mancato spontaneo ripianamento perdite

Gli “opportuni provvedimenti”, che una SRL deve attuare a causa di un bilancio in perdita sono stabiliti dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..

L’assemblea di una SRL ai sensi delle citate norme deve:

– In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo scegliere se:

  1. coprire le perdite con conferimenti dei soci;

  2. ridurre il capitale sociale;

  3. deliberare la moratoria annuale.

Decorso l’anno di moratoria, se le perdite non si siano ridotte di almeno un terzo, coprire le perdite con:

  1. riduzione del capitale per l’importo delle perdite;

  2. ricapitalizzazione della società;

In caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale scegliere se:

  1. coprire le perdite con conferimenti dei soci;

  2. provvedere a deliberare la liquidazione della società:

  3. procedere ad una trasformazione regressiva della società̀.

Nel caso in esame la scelta adottata dall’assemblea della ditta Mevia srl, invece, è stata quella di prevedere l’intervento diretto dei soci al reintegro delle perdite conseguite.

A questo proposito è possibile interporsi in diversi modi: con “versamenti in conto capitale”, “versamenti a copertura delle perdite”, ovvero, “rinuncia del credito di finanziamento maturato nei riguardi della società”.

La scelta dell’assemblea di Mevia srl è stata quella di far effettuare ai soci dei versamenti spontanei a copertura delle perdite.

Integrano, infatti, questa fattispecie i versamenti effettuati spontaneamente dai soci a copertura di perdite in specifica “alternativa” ai provvedimenti degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.. (Cfr. G. Tantini, I “versamenti in conto capitale” tra conferimenti e prestiti, in “Quaderni di giurisprudenza commerciale” n. 11/1990, pagg. 108 e seguenti).

Parte maggioritaria della dottrina ritiene, infatti, che il versamento operato cautelativamente dai soci elimini alla radice il problema ed evita di innestare gli “opportuni provvedimenti” previsti dalle specifiche disposizioni civilistiche di cui sopra.

I “versamenti in conto capitale” e, più in generale, gli apporti che i soci si impegnano ad effettuare nei confronti della società, sul piano formale, non sono computabili nel capitale nominale per difetto del provvedimento di aumento di esso e della sua formale sottoscrizione.

Come nel caso de quo con “versamenti a copertura delle perdite”, ci si riferisce a erogazioni specificatamente per ripianare il deficit di esercizio e per le quali non è previsto l’obbligo di restituzione.

Ne deriva un’ulteriore precisazione riferita alla finalità sottesa a questo tipo di rapporto: il socio che non effettui spontaneamente il versamento NON PUO’ ESSERE OBBLIGATO, non essendo computabile detta erogazione nel capitale nominale per difetto del provvedimento di aumento di esso e della sua formale sottoscrizione.

Ne deriva pertanto la conseguenza che in caso di fallimento della società, il curatore non potrà agire con un procedimento monitorio nei confronti del c.d. socio moroso pro quota per il ripianamento delle perdite.

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