google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Non basta la delibera di aumento del capitale per un ingiunzione
top of page

La delibera di aumento del capitale sociale non è sufficiente per un decreto ingiuntivo al socio

Orbene, la deliberazione di aumento del capitale non è idonea, di per sé, a produrre automaticamente l’effetto modificativo del contratto sociale, essendo altresì necessario il concorso delle volontà dell’ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato. Pertanto, ai fini del perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l’incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria, ma non sufficiente, in quanto è pur sempre necessaria la dichiarazione di adesione dei soci ovvero, se prevista, anche dei terzi; detta dichiarazione si manifesta appunto con la sottoscrizione di una quota dell’aumento deliberato, che non coincide ed è diversa dalla manifestazione di voto espressa dal socio durante l’assemblea.

Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha statuito che “In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l'adozione di una forma particolare." (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provata per fatti concludenti la sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società, essendo stato dimostrato l'avvenuto versamento di tre assegni, in adempimento della presunta sottoscrizione), (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19813 del 15/09/2009).

Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell’organo amministrativo; quindi la deliberazione di aumento di capitale ben può configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale (Cass., 26 gennaio 1996, n. 611). Del resto, la necessaria contestualità del versamento (prevista dall’art. 2439 c.c.) non inficia le suesposte considerazioni, dovendosi ritenere che tale contestualità sia stata dettata proprio al fine di assicurare la serietà della manifestazione di volontà del socio o del terzo (se consentito) e che, comunque, si riferisca alla fase esecutiva del contratto.

La natura consensuale del contratto di sottoscrizione si ricava, altresì, dall’art. 2444 c.c., in base al quale gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione, l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito, ciò confermando che il contratto si perfeziona al momento della sottoscrizione (e quindi al momento della manifestazione del consenso e non al momento del versamento del 25% della quota sottoscritta) .

La Suprema Corte (Cass., 19 ottobre 2007, n. 22016) ha, altresì, evidenziato che la manifestazione di volontà del socio o del terzo di procedere alla sottoscrizione dell’aumento di capitale non è soggetta a forme particolari, non essendo al riguardo le stesse prescritte dalla legge, e che l’esercizio di tale diritto può desumersi anche da comportamenti concludenti: l’importante è che l’esercizio del diritto avvenga nel termine previsto nella deliberazione assembleare.

Dunque, è già per effetto di detta manifestazione di volontà -successiva alla deliberazione assembleare e consistente appunto nella sottoscrizione della quota parte del nuovo capitale offerto- che il socio sottoscrittore aumenta la propria partecipazione sociale ovvero conserva la qualifica di socio, partecipando appunto alla ricostituzione del capitale sociale, eventualmente annullato per effetto dell’abbattimento per perdite, ovvero ancora che il terzo assume la qualità di socio della società. In tutti i casi i sottoscrittori assumono, poi, verso la società il consequenziale obbligo di conferimento.

Post recenti
Archivio

Seguici

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page