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Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.: requisiti e limiti

Immagine del redattore: Umberto Giovannoni
Umberto Giovannoni
22 mar 2017
Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 24 ott

Aggiornamento: 24 ottobre 2026.


Il ricorso ex art. 700 c.p.c. serve a ottenere una tutela provvisoria quando attendere il processo ordinario espone il diritto a un pregiudizio imminente e irreparabile. Non basta avere ragione sul merito o desiderare una decisione più rapida: occorre dimostrare anche l’urgenza qualificata.


Il fumus boni iuris


Il giudice compie una valutazione sommaria della plausibile fondatezza del diritto. Il ricorso deve precisare fatti, titolo e misura richiesta, sostenendoli con documenti e altri elementi pertinenti. La natura cautelare non esonera dall’individuare con chiarezza la domanda che potrebbe formare oggetto del giudizio di merito.


Il periculum in mora


Deve emergere un danno imminente e non adeguatamente rimediabile attraverso la successiva tutela ordinaria. La perdita economica non è sempre irrilevante, ma occorre spiegare perché, nel caso concreto, un risarcimento futuro non sarebbe sufficiente. Ritardi, necessità personali e conseguenze sull’attività devono essere documentati, non soltanto dichiarati.


Una tutela residuale


L’art. 700 opera fuori dai casi regolati dalle misure cautelari specifiche. Prima del deposito va quindi verificato se esista un rimedio tipico capace di affrontare quel pericolo. Non è possibile scegliere liberamente lo strumento soltanto per evitare i presupposti della misura prevista per la fattispecie.


Il giudice decide senza sentire la controparte?


Il contraddittorio è la regola. Un provvedimento iniziale senza previa convocazione è possibile nelle condizioni previste dall’art. 669-sexies c.p.c., quando la convocazione possa pregiudicare l’attuazione della misura. Segue la verifica in udienza. La sola etichetta di urgenza non giustifica una decisione immediata senza confronto.


Serve sempre iniziare il giudizio di merito?


Per i provvedimenti anticipatori di cui all’art. 700 opera il regime di strumentalità attenuata previsto dall’art. 669-octies c.p.c. La mancata instaurazione del merito non determina automaticamente la perdita di efficacia secondo la regola propria di altre misure. Il provvedimento resta però provvisorio e non acquista l’autorità del giudicato.


Reclamo, modifica ed esecuzione


La misura può essere reclamata ai sensi dell’art. 669-terdecies e, ricorrendone i presupposti, modificata o revocata. La sua attuazione segue regole specifiche. È quindi utile progettare fin dall’inizio un ordine concreto e attuabile, evitando richieste generiche.


Per una valutazione servono cronologia, comunicazioni, contratti e prove del pericolo attuale. Il tempo già trascorso prima del ricorso può incidere sulla credibilità dell’urgenza e deve essere spiegato.


Approfondimento istituzionale



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