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Diritto alla prova contraria per chi non ha depositato la lista testi o l'ha depositata in ritar

Il difensore dell'imputato che non deposita la lista dei testimoni ovvero la deposita oltre il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni e consulenti tecnici?



L’art. 468, comma 1, c.p.p. (analoga disciplina è dettata dall’art. 555, comma 1, c.p.p. nei casi in cui si procede a citazione diretta in giudizio) prevede che “le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame”.

Seguendo un'interpretazione letterale e restrittiva del comma 4 dell'art. 468 c.p.p., la Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. VI, 22 gennaio 2010, n. 17222) ha ritenuto che la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici, non compresi nella propria lista, è attribuita, da detta norma, a ciascuna parte con funzione integrativa della lista già presentata, in relazione alle circostanze indicate nelle altre liste. Tale facoltà non può, pertanto, essere esercitata dalla parte che non ha presentato tempestivamente la propria lista testimoniale, la cui richiesta di prova è divenuta, conseguentemente, inammissibile, "salva la possibilità del giudice di procedere d'ufficio all'ammissione dei testi, periti o consulenti tecnici indicati nella lista stessa nell'esercizio del potere attribuitogli dall'articolo 507 c.p.p., nei limiti in cui ne ritenga l'assunzione assolutamente necessaria". Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, risultava dalla sentenza di appello che il ricorrente, nel giudizio di primo grado, non aveva presentato la lista dei testimoni e pertanto, la sua richiesta di citazione dei testi a prova contraria risultava, a giudizio dei giudici di merito, illegittima. La Corte di cassazione aveva, quindi, ritenuto corretta la lettura dell'art. 468 c.p.p., operata dai giudici di merito (sul punto, Cass.pen., Sez. IV, 10 aprile 1995 n. 8033). L'orientamento giurisprudenziale in esame, dunque, valorizza – in senso strettamente letterale – la previsione codicistica, che prevede in capo alla parte un vero e proprio onere di rivelare in anteprima (c.d. discovery) i mezzi di prova dichiarativa che la parte stessa ha intenzione di assumere nel corso della fase dibattimentale, a titolo di prova principale. Tale onere si estenderebbe anche alla prova contraria e laddove, quindi, la parte si sottragga a tale obbligo di preventiva indicazione, scatterà la sanzione dell’inammissibilità, che andrà a colpire anche la richiesta di ammissione della prova contraria.

Tale orientamento restrittivo è stato, più di recente, rivisitato dalla Corte di legittimità, che ha ritenuto che la parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, "considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma 1, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, e che l'opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa" (Cass. pen., Sez. V, 12 novembre 2013, n. 2815; negli stessi termini, Cass. pen., Sez. V, 3 novembre 2011, n. 9606).

L'indirizzo giurisprudenziale da ultimo citato sembra essere più aderente ai principi generali che regolano il diritto dell'imputato alla controprova, tenuto conto, in primo luogo, del disposto dell'art. 495, comma 2, c.p.p., che sancisce il diritto dell’imputato di ottenere l’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico (lo stesso diritto spetta al pubblico ministero, in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico) e soprattutto, dei principi costituzionali in materia (art. 111, comma 3, Cost.) ed è rispettoso della Cedu (art. 6, paragrafo 3, lett. D),Cedu). Sarebbe, infatti, irragionevole non ammettere prove contrarie rispetto a quelle indicate dal pubblico ministero, quanto tali prove contrarie comporterebbero o potrebbero comportare una smentita dell'ipotetico esito della prova diretta, nonché del fatto contestato. In altri termini, l’imputato ha diritto all’ammissione delle prove che tendono a negare i fatti di cui è chiamato a rispondere ed analogo diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a discarico indicate dall’imputato.

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