google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Conto ONLINE: se il denaro sparisce la banca deve risarcire
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Conto ONLINE: sei soldi spariscono la banca deve risarcire, in quanto è onere della banca dimostrar

La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 febbraio 2017, n. 2950, ha accolto il ricorso avanzato da un correntista, teso ad ottenere dalla propria banca il risarcimento del danno derivato da due operazioni (una di giroconto e l’altra di bonifico) eseguite in assenza di sue disposizioni e di cessione a terzi dei codici personali di accesso al sistema che consentiva le operazioni on line. Secondo la Suprema Corte, infatti, una corretta ripartizione dell’onere della prova induce inevitabilmente a ritenere che sia la banca ad essere obbligata a dimostrare che il proprio sistema informatico è sicuro: dinanzi all’eccezione di inadempimento del creditore, dunque, è il debitore che deve dimostrare la propria diligenza.



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi:

Cass. civ., sentenza n. 13777/2007

Cass. civ. sentenza n. 826/2016

Cass. civ., sentenza n. 806/2016

Difformi:

Non si rinvengono precedenti


Il fatto

Il correntista di una banca agiva in giudizio nei confronti di quest’ultima, lamentando la sparizione di denaro dal proprio conto. Nello specifico, l’uomo si era accorto che due operazioni, una di giroconto e l’altra di bonifico, erano state eseguite nonostante l’assenza di sue disposizioni e senza che mai egli avesse ceduto a terzi i codici personali di accesso al sistema che consentiva le operazioni on line.

Ritenuta pertanto la banca esclusiva responsabile dell’accaduto e denunciatane la pretesa negligenza, l’uomo adiva le vie legali chiedendo la condanna dell’istituto di credito al risarcimento del danno patrimoniale da lui subito. Tuttavia, i giudici di merito (sia in primo grado, che in appello) respingevano la domanda attorea. La Corte territoriale, in particolare, aveva infatti ritenuto:

a) mancante una prova certa dell’estraneità del cliente rispetto al bonifico disposto;

b) impeccabili le misure di sicurezza on line adottate dalla banca, in quanto caratterizzate dall’utilizzo di un sistema di crittografia dei dati di riconoscimento del cliente, e dunque tali da escludere che l’accesso alle funzioni fosse consentito a chi non era a conoscenza delle chiavi di accesso;

c) pressoché certo che, pertanto, le operazioni in questione fossero state rese possibili dalla mancata custodia o comunque da un incauto comportamento del correntista, tale da consentire la sottrazione dei codici mediante tecniche fraudolente. Avverso tale decisione veniva tuttavia avanzato dal cliente della banca ricorso in Cassazione.

La decisione

La Prima Sezione della Suprema Corte ha accolto la domanda del ricorrente, cassando, pertanto, l’impugnata sentenza della Corte di Appello e rinviando la causa, anche per la regolamentazione delle spese, ai giudici territoriali in diversa composizione.

Il correntista, infatti, aveva lamentato nel proprio ricorso l’omessa applicazione, da parte della Corte di Appello, delle regole in tema di ripartizione dell’onere probatorio.

Nel corso dei due precedenti giudizi, infatti, l’uomo aveva denunciato un inadempimento contrattuale della banca, rea di non avere dimostrato che le operazioni contestate fossero state eseguite attraverso i codici di accesso del ricorrente.

Quest’ultimo, ancora, con un secondo motivo contestava la valutazione operata dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto idoneo il sistema di sicurezza adottato, e ciò in assenza di prove da parte dell’istituto di credito, e nonostante l’attore avesse documentato le numerose frodi informatiche subite dai clienti della banca.

Ciò nonostante, la domanda dell’attore era stata inspiegabilmente rigettata.

Ebbene, gli ermellini hanno ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, e, richiamando due recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (rispettivamente, Cass. 20 gennaio 2015, n. 826 e Cass. 19 gennaio 2016, n. 806), hanno precisato:


a) che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento;

b) che il principio sub a) trova anche una propria specificazione con riguardo all’utilizzazione di servizi e strumenti con funzioni di pagamento, che si avvalgono di mezzi meccanici o elettronici, in quanto non può essere omessa la verifica dell’adozione, da parte dell’istituto bancario, delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio;

c) che, infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e va valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, ed assumendo quindi come parametro la figura dell’“accorto banchiere”.


Tutto ciò premesso, a questo punto, la Cassazione ha ritenuto errata la decisione della Corte d’appello di escludere un risarcimento a carico della banca, sul presupposto che le due operazioni di giroconto e di bonifico sarebbero state comunque da addebitare ad un (peraltro solo presuntivamente affermato) incauto comportamento del cliente, la cui condotta sarebbe stata tale da consentire il furto delle credenziali.

In base a tale ricostruzione, insomma, non basta, dunque, attribuire rilievo all’assenza di una prova certa dell’estraneità del cliente della banca: è necessario, piuttosto, accertare in positivo la riconducibilità delle operazioni al correntista.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, insomma, nella fattispecie sono state violate le norme che ripartiscono l’onere della prova, in quanto sta al debitore dimostrare il fatto estintivo della pretesa altrui.

Ma vi è di più: la possibilità, si legge in sentenza, che i codici del correntista siano sottratti attraverso tecniche fraudolente rientra nell’area del cosiddetto “rischio di impresa”, il quale può essere fronteggiato attraverso l’adozione di misure tali da consentire di verificare, prima di dar corso all’operazione, se essa sia effettivamente (o meno) attribuibile al cliente.

Del tutto ragionevole allora, per la Suprema Corte, e proprio al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (interesse, questo, che riguarda peraltro gli stessi operatori del settore), “ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione di codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non potere essere fronteggiati in anticipo”.

La circostanza, insomma, che il furto dei codici di accesso rientri nel rischio professionale comporta che la banca non debba dare accesso al conto on line del correntista se non è certa che le operazioni richieste siano effettivamente da questi disposte.

Di qui, l’accoglimento del ricorso ed il rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione.

Servizi bancari ed inadempimento: danni (anche) non patrimoniali

I rapporti contrattuali che il cliente stipula con gli istituti bancari possono dar luogo, in caso di inadempimento, ad un pregiudizio ulteriore rispetto a quello meramente economico, avente carattere non patrimoniale, egualmente risarcibile attraverso una liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Nei rapporti bancari di tipo commerciale, ad esempio, un ruolo essenziale è svolto dall’informazione: la condotta negligente e/o imprudente degli istituti di credito nell’assumere informazioni, nel comunicarle a terzi e nel diffonderle erroneamente provoca, comprensibilmente, un serio pregiudizio per l’immagine sociale, l’onore e la reputazione del correntista, ossia una lesione di diritti della persona garantiti dagli artt. 2, 3, 41 e 47 della Costituzione.

Quanto all’assunzione di informazioni, ad esempio, come abbiamo visto anche nel caso appena sopra commentato appare fondamentale, nei rapporti con gli istituto di credito, la corretta identificazione della clientela da parte di questi ultimi.

Una negligenza quale quella posta in essere, nella fattispecie, dall’istituto bancario, che non verifica l’effettiva provenienza dell’ordinativo dai titolari del conto, è da considerarsi inescusabile, e può costare la condanna della banca anche al risarcimento del danno non patrimoniale (in particolare, del danno morale o esistenziale).

L’art. 31, D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice per la protezione dei dati personali”) stabilisce infatti che “i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

L’art. 15 del medesimo testo normativo, ancora, dispone che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile”.

L’art. 1176 del Codice Civile, infine, prevede particolare diligenza nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale.

Nella fattispecie attinente all’espletamento dei servizi di pagamento tramite internet, la banca è tenuta ad adottare tutte le misure tecniche idonee a garantire un adeguato standard di sicurezza nell’effettuazione dei pagamenti, in modo da impedire l’accesso di soggetti non abilitati al sistema ed evitare danni ai clienti.

L’omissione di una simile accortezza, evidentemente, comporta una responsabilità contrattuale, con conseguente diritto al ristoro del danno (patrimoniale e non) in favore dei propri clienti.

Più in generale, la richiesta, operata nei confronti dei clienti, dell’esibizione di un valido documento di riconoscimento da parte delle banche rappresenta non solo una buona prassi ma un vero e proprio obbligo normativo, ad esempio in caso di presentazione all’incasso di assegni.

Il personale dell’istituto ha, nella fattispecie, l’obbligo di riconoscere il richiedente l’incasso attraverso l’esibizione del documento di identità, i cui estremi possono essere annotati sul titolo.

L’inadempimento, infatti, obbliga a risarcire ogni conseguenza “immediata e diretta” dallo stesso derivante, tra cui rientra certamente, secondo consolidata giurisprudenza e l’unanime dottrina, anche il danno di natura non patrimoniale, sempre che in caso di colpa, il danno poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.

Nell’ambito della responsabilità contrattuale occorre infatti dare rilevanza agli interessi riguardati dal programma contrattuale così come stabiliti dalle parti, cosa questa che comprende necessariamente anche i casi in cui vengano violati specifici obblighi di protezione.

Segnalazione alla Centrale dei rischi

Come noto, il debitore che si trovi in uno stato di sofferenza finanziaria e che non riesca a far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dell’intermediario bancario può venire da questi segnalato alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.

Una ingiusta o errata segnalazione può, come ben si comprende, pregiudicare in modo pesante lo stile di vita e le attività realizzatrici della vittima, atteso che l’inserimento nelle cosiddette “liste dei cattivi pagatori” proietta per tutti gli operatori economici che consultino detto elenco un elemento fortemente negativo in sede di decisione sulla concessione di affidamenti.

Contro l’errata o ingiusta segnalazione, purtroppo, il debitore non può far altro che adire l’autorità giudiziaria, anche in via di urgenza, per ottenere il riconoscimento del diritto alla eliminazione, da parte dell’ente in difetto, della segnalazione del credito tra quelli in sofferenza.

Non è infatti sufficiente per banche o enti finanziari eseguire la segnalazione ove si sia in presenza di un mero ritardo nei pagamenti, bensì è necessario un oggettivo stato di difficoltà del debitore nell’adempimento, vale a dire un vero e proprio stato di insolvenza, del quale la banca o l’ente, nell’effettuare la richiamata segnalazione, deve fornire adeguata motivazione a seguito di idonea, accurata ed evidenziata istruttoria, indicando con precisione gli elementi che lo inducono a far ritenere quel determinato soggetto “in stato di insolvenza” che non possono ridursi, in mancanza di altri indizi, al mero inadempimento e al ritardo dello stesso, relativo ad un solo rapporto.

La banca o l’ente che non si attengono a tali linee di condotta pongono in essere un comportamento contrario ai canoni di diligenza professionale, tale da potere integrare uno specifico titolo di responsabilità della banca verso i correntisti per colpa rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, nonché per violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ai sensi degli artt. 1715, 1374 e 1375 c.c.

Il pregiudizio che ne discende, per lo più, ha natura non patrimoniale, e la giurisprudenza non lesina i risarcimenti di rito: anche le sentenze del 2008 delle Sezioni Unite, del resto, riconoscono negli inadempimenti contrattuali di tale gravità la fonte di un diritto al ristoro dell’interesse leso.

Così, pensando a decisioni recenti, si può segnalare anzitutto una interessante pronuncia arbitrale, resa dall’Arbitrato Bancario Finanziario: trattasi di ABF, Collegio di Napoli, decisione 3 aprile 2013, n. 1773, che, nel valutare la sussistenza di un danno non patrimoniale derivato dalla segnalazione illegittima in Centrale Rischi, ha correttamente attribuito grande rilievo alla esiguità dell’importo non adempiuto nella fattispecie (appena 10 euro), in addizione con la circostanza che l’intermediario non avesse offerto al cliente la possibilità di porvi tempestivo rimedio.

Merita segnalazione anche la sentenza del Tribunale di Torino 22 dicembre 2011, con cui è stata accertata l’illegittimità della segnalazione del nominativo di una donna in una banca dati privata dei “cattivi pagatori”.

Anche in tale circostanza, l’indesiderato inserimento era avvenuto in seguito a modesti, ed oltretutto giustificati, ritardi nel pagamento di ratei di finanziamento.

Il giudice di merito, accertato anzitutto l’inadempimento della banca, che non aveva fornito riscontro alle comunicazioni dell’attrice, e ritenuto insussistente il preteso inadempimento della cliente, ha condannato l’istituto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla donna.

Il pregiudizio ora lamentato, consistito nella lesione dell’immagine di corretto pagatore, vulnerata dall’inserzione del nominativo nella citata banca dati, è stato in giudizio provato in via presuntiva e quantificato in via equitativa in misura pari a 5.000 euro.

Illegittima levata di protesto e iscrizione ipotecaria

Anche l’illegittima levata di protesto ovvero l’ingiustificato perdurare di una iscrizione ipotecaria rappresentano una grave forma di inadempimento contrattuale in grado di dar luogo ad un danno non patrimoniale, connesso al discredito del nome, dell’immagine e della reputazione personale della vittima. Presupposto per il ristoro di tale posta di danno, in ogni caso, la precisa allegazione, ad opera del danneggiato, di opportuni riscontri probatori atti a dimostrare la compromissione di interessi costituzionalmente tutelati.

Due interessanti pronunce, quanto ai casi di protesto illegittimo, sono rappresentate:

a) in giurisprudenza di merito, dalla pronuncia del Tribunale di Palermo, sentenza 27 marzo 2014, che si è occupato del caso occorso ad un cliente di una banca, costretto a ricorrere al procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per far valere l’erronea levata di protesto, cagionato da un errore materiale riguardante i dati identificativi dell’impresa (nella fattispecie, la erronea indicazione di partita IVA della ricorrente, appartenente a soggetto terzo).

L’errore sui dati anagrafici del soggetto protestato imputabile alla banca è stato ritenuto sufficiente ad integrare il requisito del fumus boni iuris.

Quanto al periculum in mora, il giudice siciliano ha correttamente evidenziato come il permanere dell’erronea iscrizione costituisca certamente circostanza tale da essere suscettibile di creare un danno non patrimoniale all’immagine (sempre maggiore con il trascorrere del tempo), oltre che negative ripercussioni sull’attività commerciale derivanti da maggiori difficoltà nell’accesso al credito;

b) in giurisprudenza di legittimità, dalla sentenza della Corte di Cassazione, 10 novembre 2010, n. 22819, che, in una vicenda di protesto illegittimo, ha confermato la pronuncia di una Corte di appello, con la quale era stata valutata negativamente, per violazione del dovere di correttezza e buona fede, la condotta di una banca ed ha ritenuto provato, e dunque risarcibile, il danno esistenziale patito dal cliente e individuato nella lesione sugli assetti relazionali e sulla sfera reddituale dell’attore.

Gli ermellini hanno però corretto la pronuncia di merito sul rilievo che il danno esistenziale non può essere considerato in re ipsa, ma può essere provato, come è avvenuto nel caso di specie, mediante la prova presuntiva.

Quanto, invece, alla seconda ipotesi segnalata, va ricordata la recente pronunzia di altra corte di merito pugliese, Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Francavilla Fontana, sentenza 2 aprile 2011.

Il Tribunale aveva accertato, nel caso in esame, l’ingiustificato perdurare di una iscrizione ipotecaria su un bene immobile di proprietà di una coppia di coniugi per mancata presentazione, da parte di una banca, dell’atto di assenso alla cancellazione ai sensi dell’art. 2882 c.c., in violazione dell’art. 47 della Costituzione.

Gli attori avevano così incontrato notevoli difficoltà nell’accedere al sistema creditizio e, di conseguenza, nel soddisfare importanti esigenze della propria vita.

Il giudice di merito, evidenziato come la richiamata norma costituzionale miri ad incoraggiare e tutelare il risparmio popolare, ovvero quello non diretto ad un investimento economico, bensì all’acquisto di beni personali e strumentali alla vita quotidiana delle persone, consentendo di soddisfare esigenze primarie, ha ritenuto di risarcire il danno esistenziale, giudicato “non futile” e “non tollerabile” nel senso stabilito dalle note (e sopra già richiamate) Sentenze di San Martino depositate nel 2008 dalle Sezioni Unite, ed ha proceduto alla sua liquidazione in via equitativa, riconoscendo agli attori la somma di 6.000 euro, pari a mille euro per ogni anno di permanenza dell’iscrizione ipotecaria.

Esito del ricorso:

Accoglimento della domanda

Riferimenti normativi:

Art. 2 Cost.

Art. 3 Cost.

Art. 41 Cost.

Art. 47 Cost.

Art. 1176 c.c.

Art. 1218 c.c.

Art. 1226 c.c.

Art. 1375 c.c.

Art. 1710 c.c.

Art. 1715 c.c.

Art. 1768 c.c.

Art. 1856 c.c.

Art. 2043 c.c.

Art. 2050 c.c.

Art. 2697 c.c.

Art. 2882 c.c.

Art. 15, D.Lgs. n. 196/2003

Art. 31, D.Lgs. n. 196/2003

Cassazione civile, sentenza 3 febbraio 2017, n. 2950

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