google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Serve il dolo abituale per il reato di maltrattamenti in famiglia
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E'necessario il dolo abituale perché si configuri il reato di maltrattamenti in famiglia ex art.

A parere della Sez. VI della Corte di cassazione (sentenza 6 aprile 2017, n. 17574), nel reato di maltrattamenti contro familiari, oltre che verificare l’abitualità dei comportamenti offensivi, è necessario accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del “dolo abituale”, non potendosi richiamare il generico criterio per il quale non occorre uno specifico programma criminoso, ma è sufficiente la consapevolezza di persistere in un’attività vessatoria diretta a ledere la personalità della vittima, dovendosi, invero, valutare la coscienza e la volontà di persistere in una tale siffatta attività. A sua volta, anche in mancanza di dati probatori nuovi e senza il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, è ben possibile la reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado, purché il (nuovo) giudizio di condanna reso in appello poggi su argomentazioni più forti, tali da elidere il dubbio che potrebbe essere evocato dal contrasto tra le due sentenze.


La Corte, pur prendendo atto della rivalutazione delle condotte violente come penalmente rilevanti ed evidenziando come non sia censurabile l’assorbimento del reato di cui all’art. 612-bis c.p. in quello sanzionato dall’art. 572 c.p. (per effetto della clausola di sussidiarietà contenuta nel comma 1 di quest’ultima disposizione), ha rilevato, però, la mancata motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del necessario elemento psicologico del “dolo abituale”, essendosi limitata a richiamare il generico criterio per il quale non occorre uno specifico programma criminoso, ma è sufficiente la consapevolezza di persistere in un’attività vessatoria diretta a ledere la personalità della vittima, senza, quindi, argomentare circa la coscienza e la volontà di persistere in una tale siffatta attività (come già statuito alcuni suoi precedenti: Cass. pen. Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 16836; Cass. pen. Sez. VI, 19 giugno 2012, n. 25183).

Con l’effetto, pertanto, che la sentenza è stata annullata per un nuovo giudizio sul punto, ove, all’evidenza, sarà fondamentale valutare la reale incidenza del fattore volitivo/intenzionale che ha accompagnato le condotte, complessivamente intese, realizzate dall’imputato.

In proposito, infatti, l’elemento psichico deve evidenziare nell’agente una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e deve ricondurre a unità i vari episodi di aggressione alla sua sfera morale e materiale, pur non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta valutata periodi di normalità e di accordo col soggetto passivo (in tal senso, Cass. pen. Sez. VI, 26 giugno 1996; Cass. pen. Sez. VI, 1 febbraio 1999).

L’elemento soggettivo dei maltrattamenti familiari: il dolo c.d. unitario

Relativamente all’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 572 c.p., è bene ricordare che la Suprema Corte – nell’invitare il giudice del merito a operare le dovute indagini sulle reali intenzioni del soggetto maltrattatore – ha avuto modo di precisare, anche di recente, che il dolo è da intendersi unitario e programmatico nel senso che esso funge da “elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima”, concretizzandosi nell’inclinazione della volontà a una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte (in tali termini, Cass. pen. Sez. VI, 11 dicembre 2003, n. 6541; Cass. pen. Sez. VI, 21 maggio 2015, n. 30432). E questo in quanto – in definitiva – il reato in esame consiste nella sottoposizione dei familiari a una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni e umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di vita: i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l’esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 4 dicembre 2003, n. 7192).

Occorre, ancora, che il soggetto attivo non si limiti a porre in essere condotte che ledono o pongono in pericolo beni che l’ordinamento giuridico già autonomamente protegge (percosse, lesioni, ingiuria, violenza privata), ma che il suo comportamento si estenda a tutti quei fatti lesivi del patrimonio morale e dell’integrità psichica della vittima, che, seppur singolarmente considerati e se anche non costituenti reato, siano tali da rendere abitualmente dolorosa la relazione con l’agente. La condotta di questi, dunque, non deve limitarsi a sporadici episodi di violenza, di minaccia o di offesa, come espressione reattiva, magari, a un particolare e contingente clima di tensione, ma deve sottoporre il soggetto passivo a una serie di sofferenze (non necessariamente fisiche), in modo che gli atti singolarmente intesi siano “uniti” tanto da un legame di abitualità (elemento oggettivo), quanto da un’intenzione criminosa che si ponga come elemento unificatore dei singoli atti vessatori (elemento soggettivo, inteso come dolo unitario) (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 7 ottobre 2010, n. 1417).

Si è insistito, più in particolare, sull’unitarietà del dolo, in modo da non confonderlo con la coscienza e volontà di ciascun frammento della condotta, tanto da negare che l’elemento psicologico debba scaturire da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto. Vale a dire: non occorre che debba essere fin dall’inizio presente una rappresentazione della serie degli episodi. Quel che la legge impone, in realtà, è che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale. Un intento, dunque, riferibile alla continuità del complesso e perfettamente compatibile con la struttura abituale del reato, attestata a un comportamento che solo progressivamente è in grado di realizzare il risultato: la conseguenza è che – come ritiene giurisprudenza risalente (Cass. pen. Sez. VI, 17 ottobre 1994) – il momento soggettivo che travalica le singole parti della condotta e che esprime il dolo del delitto de quo ben può realizzarsi in modo graduale, venendo a costituire il dato, appunto, unificatore di ciascuna delle componenti oggettive.

La valutazione di tale componente soggettiva, di difficile connotazione esterna, è comunque rimessa necessariamente all’apprezzamento del giudice di merito, il quale, però, e proprio per tale ragione, deve fornire del suo convincimento una motivazione priva di vizi logici e “ancorata” a dati di fatto che costituiscano chiara manifestazione dell’intima volizione del colpevole (Cass. pen. Sez. VI, 8 febbraio 1995).

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