google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Il nuovo articolo 590 sexies c.p., la responsabilità del medico
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Il nuovo articolo 590 sexies c.p., la responsabilità del medico

Una fattispecie ad hoc per la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria: il nuovo articolo 590-sexies. La novità più rilevante sul fronte penalistico è contenuta all’art. 6 della legge n. 24 del 2017 e consiste nell’introduzione nel codice penale di un nuovo articolo (590- sexies), a tenore del quale – al di là del richiamo del primo comma all’applicazione delle pene previste per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. se i fatti ivi previsti sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria12 – “qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto". Nella ridisegnata cornice della responsabilità, dunque, la punibilità è esclusa, senza più alcun riferimento testuale al fatto che si versi in colpa grave o lieve, qualora, nell’esercizio della professione sanitaria: i) l’evento si sia verificato a causa di imperizia; ii) siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinicoassistenziali (le quali, dunque, rispetto tanto alla legge Balduzzi, quanto alla versione approvata alla Camera, assumono una posizione suppletiva nei confronti delle linee guida); iii) le raccomandazioni contenute nelle linee guida predette risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

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