google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Illegittima segnalazione alla CR: banca risarcisce perdita di chance
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Illegittima segnalazione alla Centrale rischi: banca responsabile del danno da perdita di chance (ma


L'istituto bancario responsabile di una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. concernente la perdita di chance (mancato guadagno) subita dal soggetto illegittimamente segnalato.


La recente decisione in commento (Trib. Mantova 9 marzo 2017) affronta una tematica di perdurante attualità, ossia la responsabilità della banca colpevole di una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi.

La Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela verso banche e intermediari finanziari. È finalizzata a fornire agli intermediari partecipanti un’informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito: tra i suoi obiettivi ci sono, infatti, il miglioramento della qualità del portafoglio crediti delle banche (anche allo scopo di scongiurare il pluriaffidamento bancario) e il rafforzamento della stabilità del sistema creditizio.

La Centrale dei rischi censisce (mensilmente) informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela (persone fisiche e giuridiche). In particolare, sono oggetto di segnalazione mensile i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.

Requisito fondamentale per garantire l’affidabilità dei servizi offerti dalla Centrale dei rischi è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza.

È consolidato il convincimento giurisprudenziale che la condotta della banca che effettui una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi configuri una sua responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, sia a seguito della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex artt. 1175, 1374, 1375 c.c., sia ex art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) (ex multis Cass. n. 13345/2006; Trib. Ascoli Piceno 13 settembre 2016; Trib. Verona 12 novembre 2015 e 27 aprile 2014; Trib. Milano 19 febbraio 2001; Trib. Napoli 19 gennaio 1998). Di regola, è ritenuto ammissibile il concorso cumulativo di una azione di responsabilità contrattuale con una di responsabilità extracontrattuale, atteso che le due azioni nascono da presupposti diversi: la prima deriva dall’inadempimento di espressi obblighi contrattuali (buona fede, correttezza, solidarietà contrattuale: Trib. Milano 23.9.2009), l’altra sorge direttamente dalla violazione di diritti speciï¬~ci del soggetto leso (diritti della personalità).

Il cliente della banca che assuma l’illegittimità della segnalazione 'a sofferenza' del proprio nominativo alla Centrale dei rischi deve fornire la prova di avere subìto, in conseguenza di ciò, un concreto pregiudizio (patrimoniale o no) (ex multis: Cass. n. 8421/2011; Cass. n. 4366/2003; Cass. n. 6199/2004; Cass. n. 2679/1997; Cass. n. 4881/2004; Trib. Torino 20 maggio 2015; Trib. Perugia 6 marzo 2014; App. Milano 8 giugno 1999; Trib. Bologna 25 maggio 2005); non sono, infatti, ricevibili richieste di risarcimento generiche: "ildiritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subìto dal titolare del diritto leso (da dimostrare)" (in arg. Cass. sez. Unite, n. 15350/2015, Cass. sez. Unite 26972/2008; Cass. nn. 1931/2017;23206/2015, 16133/2014, 1781/2012 e 1183/2007; v. anche ABF Roma 1027/2013; ABF Roma 28 gennaio 2015; Collegio coordinamento ABF 3500/2012). Ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subito non può essere invocata la tesi del danno in re ipsa, poiché “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (Cass. sez. Unite n. 26972/2008).

In tema di conseguenze, anche risarcitorie, di una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, occorre distinguere tra danno patrimoniale (danno emergente/perdita subita: es. smobilizzazione di investimenti a causa della illegittima segnalazione ovvero lucro cessante/mancato guadagno: es. perdita di opportunità imprenditoriali a causa della conseguente interruzione del credito) e danno non patrimoniale (reputazionale).

Come noto, nel danno patrimoniale è lamentata la lesione di un diritto soggettivo riveniente dalla illegittima segnalazione: ad es., impossibilità di accedere a delle nuove linee di credito (perdita di chance), pregiudizio talora ricondotto nell'alveo dell'art. art. 41 Cost. (diritto di iniziativa economica privata) e/o revoca delle concessioni dei crediti esistenti. Nel momento in cui si ritiene sussistere una responsabilità ex contractu della banca, il soggetto erroneamente segnalato alla Centrale dei rischi dovrà dimostrare il nesso di causalità tra la segnalazione illegittima addebitabile alla banca e il concreto danno conseguente nonché fornire indicazioni riguardo all’entità dei danni patrimoniali subiti (hanno liquidato il danno patrimoniale Trib. Bari 24.1.2008; ABF n. 217/2013).

In sostanza, spetta al danneggiato (dunque, al ricorrente) l’onere di fornire la prova del concreto pregiudizio economico subìto, ai fini della successiva liquidazione (Cass. 25 marzo 2009, n. 7211); in mancanza della prova circa l’esistenza del pregiudizio, non è stato ritenuto possibile neppure procedere alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. (Cass. 127/2016; Cass. 1931/2017): il potere di liquidazione equitativa, infatti, è stato considerato esercitabile solo quando, fornita dal cliente la prova della ricorrenza del pregiudizio, residui un’oggettiva difficoltà o impossibilità di quantificarlo nel suo preciso ammontare (Cass. n. 12626/2010).

Il danno non patrimoniale (per tutti Cass. sez. Unite 11 novembre 2008, n. 26972 e Cass. sez. Unite n. 15350/2015) riguarda, invece, il danno all’immagine, alla reputazione (commerciale e personale) e all’onorabilità che abitualmente deriva da una (illegittima) segnalazione alla Centrale dei rischi.

La decisione in commento ha affermato la responsabilità ex art. 2043 c.c. della banca segnalante per danno patrimoniale da perdita di chance/mancato guadagno, essendo stato negato, al soggetto illegittimamente segnalato, un finanziamento bancario finalizzato alla concretizzazione di una attività imprenditoriale già bene avviata sotto il profilo industriale e finanziario (e quindi non una mera ipotesi di lavoro).

Gli aspetti salienti del ragionamento del giudice mantovano si snodano nei seguenti termini:

a) la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. 30 settembre 2016 n. 19604; Cass. 12 febbraio 2015 n. 2737; Cass. 25 agosto 2014 n. 18207; Cass. 10 dicembre 2012 n. 22376; Cass. 18 maggio 2012 n. 7927; Cass. 13 luglio 2011 n. 15385; Cass. 11 maggio 2010 n. 11353);

b) è notorio che in presenza di una segnalazione in Centrale rischi - specie considerato, nella fattispecie decisa dal tribunale, il rilevante importo dei finanziamenti occorrenti (€ 1.200.000,00) e la natura comunque rischiosa dell’iniziativa economica in questione - nessun istituto di credito, osservando le regole di cautela prescritte, avrebbe potuto concedere il prestito; c) in forza di ciò, deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causalità fra l’illegittimo comportamento tenuto dall'istituto bancario e il mancato avvio del progetto industriale e la perdita di utilità economica, e ciò facendo applicazione della regola causale "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", dovendosi ritenere accertato, con elevato grado di probabilità, che il risultato diverso e migliore si sarebbe verificato "più probabilmente che non" (cfr. Cass. 17 settembre 2013 n. 21255);

d) la tipologia di danno in questione, infine, va liquidata con equo apprezzamento delle circostanze del caso (cfr. art. 2056, comma 2, c.c.) e tenuto conto che i danni debbono essere conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (cfr. artt. 2056 e 1223 c.c.).

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