google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Provvedimento ex art. 700 c.p.c. contro revoca del fido e risoluzione
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Provvedimento ex art. 700 c.p.c. contro revoca del fido e risoluzione del mutuo intimati dalla banca


Con questa interessante ordinanza del febbraio 2017, per il Tribunale di Roma la difficoltà economica transitoria dell’impresa non legittima la revoca del fido e la risoluzione del mutuo



La società Alfa concludeva tre contratti di mutuo ipotecario con la banca Beta, per complessivi € 3.650.000, da erogare secondo l’avanzamento dei lavori finanziati dal prestito. Nonostante questi fossero stati completati al 99,5%, la banca non pagava l’ultima tranche di € 79.800, rifiutava di procedere con l’ammortamento dei mutui e azionava la clausola risolutiva espressa, comunicando la risoluzione dei contratti; revocava altresì due linee di credito su c/c a tempo determinato, chiedendo quindi l’immediata restituzione del capitale mutuato e il rientro dallo scoperto di conto corrente.

Alfa invocava, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la declaratoria d’inefficacia del recesso dagli affidamenti a scadenza e della comunicazione di risoluzione dei mutui.

La banca si costituiva in giudizio sostenendo che l’attivazione della clausola risolutiva espressa e la revoca del fido a scadenza sarebbero state giustificate dalla situazione d’insolvenza di Alfa.

La pronuncia

Il Tribunale di Roma, con il provvedimento in esame, valuta quindi la sussistenza del fumus e del periculum rispetto ai fatti dedotti dalla società ricorrente.

La questione è particolarmente interessante perché il giudice, dopo aver verificato la sussistenza del fumus, prende una posizione netta nel dibattito sui rapporti fra irreparabilità del pericolo nel ritardo e danno patrimoniale, accedendo alla soluzione più moderna.

Le argomentazioni della banca vengono quindi, per le ragioni che seguono, ritenute inconsistenti.

Quest’ultima si era difesa dichiarando di aver agito ai sensi degli artt. 17, lett. l del contratto di mutuo (clausola risolutiva espressa) e 1186 c.c. in ragione della congiuntura negativa in cui Alfa si trovava. Il tribunale osserva tuttavia che, ai sensi dell’art. 17, lett. l, il peggioramento delle condizioni economiche di Alfa potrebbe giustificare la risoluzione del mutuo solo se pregiudicasse il credito o il valore delle garanzie.

Il giudice pertanto si fa carico di verificare se i fatti allegati dalla banca, quali indici del peggioramento delle condizioni economiche di Alfa, superano il filtro dell’art. 17, lett. l (più stretto di quello dell’art. 1186 c.c.) e rileva che lo stato d’insolvenza non sussiste per diverse ragioni.

In prima battuta sottolinea che la semplice esistenza di due procedure esecutive non prova che vi sia alcun pericolo di pregiudizio del credito della banca, perché nella prima il credito è oggetto di contestazione e nella seconda è di modico importo.

Inoltre precisa che lo stato d’insolvenza di Alfa era stato da poco escluso dal tribunale fallimentare, in ragione dell’assenza di debiti dell’impresa con l’Erario e della sua elevata patrimonializzazione, rappresentata altresì dall’evidente crescita rispetto all’esercizio precedente.

Oltretutto, continua il giudice, la stessa banca Beta aveva confermato le linee di credito a scadenza pur dopo aver ricevuto la notifica, quale terzo debitore, di un rilevante pignoramento presso terzi subito dalla ricorrente.

Il tribunale ritiene altresì privo di pregio il rilievo sulla lentezza di esecuzione dei lavori finanziati dal mutuo, sia perché quella non era stata posta a fondamento della risoluzione comunicata dalla banca, sia perché quest’ultima aveva continuato a erogare le tranche del mutuo nonostante i ritardi, tenendo così un contegno incompatibile con la volontà di risolvere il contratto in ragione degli stessi.

La conservazione del valore degli immobili posti a garanzia del credito della banca, oggetto di una perizia effettuata dalla stessa poco prima, persuade poi il giudice sul fatto che non vi è in ogni caso alcuna alterazione negativa delle garanzie reali.

Se le ragioni esposte non legittimano la risoluzione del mutuo, perché non fotografano una società incapace di far fronte ai propri impegni finanziari, non possono giustificare neppure il recesso dagli affidamenti in conto corrente.

Pertanto il giudice ritiene insussistente la giusta causa che, ai sensi dell’art. 1845 c.c., può consentire il recesso della banca e la chiusura anticipata delle linee di credito a scadenza.

Schematizzando si può concludere che, secondo il tribunale romano, il peggioramento delle condizioni economiche dell’impresa, qualora non rappresenti un pericolo di pregiudizio al credito e alle garanzie, non può essere indicativo di uno stato di difficoltà economica tale da giustificare la risoluzione del contratto di mutuo o il recesso dal conto corrente con affidamento. In particolare nella sentenza si esclude che la presenza di due procedure esecutive, il cui credito sia ancora sub judice, la dichiarazione dell’amministratore sulla situazione di difficoltà economica unita alla dichiarazione sulla previsione di miglioramento delle condizioni, il deposito di un’istanza di fallimento (poi rigettata) e il ritardo nell’esecuzione dei lavori finanziati dal mutuo, uniti alla persistenza del valore delle garanzie, non legittimano la risoluzione del mutuo o la revoca del fido per insolvenza.

È implicita nella pronuncia, ma non per questo meno evidente, la propensione del giudice verso una lettura restrittiva dell’art. 1186 c.c. L’approccio appare coerente con il sistema se si tiene conto che, con la tipizzazione contenuta nell’art. 40 TUB, il legislatore ha espresso (in questo specifico settore) la sua avversione nei confronti di una valutabilità troppo ampia della gravità dell’inadempimento. Per tale ragione secondo il giudice non è consentito, nel valutare la legittimità della risoluzione del mutuo, svincolare la difficoltà economica dell’impresa dall’incapacità di soddisfare l’interesse creditorio della banca.

La pronuncia, come già sottolineato, contiene infine un’interessante presa di posizione sui rapporti fra periculum e patrimonialità del danno.

È noto difatti come la giurisprudenza tradizionalmente negava la concessione del provvedimento d’urgenza laddove il rischio di pregiudizio nel ritardo riguardava interessi di natura patrimoniale perché, in quanto economicamente valutabili, sarebbero stati sempre riparabili. Il giudice segue invece l’orientamento più evoluto, secondo il quale la tutela cautelare atipica è ammissibile anche se il pregiudizio paventato riguarda un diritto di credito, tramite il quale soddisfare bisogni di rilievo costituzionale come, nel caso specifico, l’attività d’impresa.

Il tribunale quindi, accertata la sussistenza dei presupposti necessari alla concessione del rimedio ex art. 700 c.p.c., dichiara l’inefficacia delle comunicazioni di recesso dai contratti di apertura di credito su conto corrente e di risoluzione dei contratti di mutuo.

Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella offre assistenza e consulenza sulle tematiche sottese.

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