google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Effetti della morte del socio nelle società di persone
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Effetti della morte del socio nelle società di persone

In generale, nelle società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) la morte1 del socio determina, in primis, lo scioglimento del rapporto sociale tra il socio deceduto e la società, la quale, pertanto, in via di principio continua tra i soci superstiti, con l'obbligo da parte della società di liquidare entro 6 mesi la quota agli eredi (art. 2284 c.c.).


La morte del socio accomandatario non determina infatti lo scioglimento né l'estinzione della società, ma soltanto la trasmissione o la liquidazione della quota, quale conseguenza dello scioglimento del rapporto tra il singolo socio e la società; qualora poi il nome del socio deceduto sia inserito nella ragione sociale, esso dev’essere sostituito con quello di un altro socio accomandatario, ma ciò non comporta la nascita di una nuova società, che invece continua ad esistere, pur se parzialmente modificata nella ragione sociale. Cass. civ., Sez. V, 20/10/2006, n. 22575

Il carattere essenziale della partecipazione sembra assumere rilevanza ai fini dello scioglimento della società.

La Relazione del Guardasigilli al codice civile nel fornire spiegazione di tale innovazione rispetto al regime precedente poneva l’accento sulla necessità di preservare l’integrità dell’organismo produttivo, evitando la necessità della liquidazione al modificarsi dell’elemento soggettivo.


Art. 2284 c.c. MORTE DEL SOCIO: salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Verificandosi tale “nefasta” ipotesi, la quale determina un vero e proprio diritto di credito (diritto alla liquidazione) per gli eredi, si apre alla società una triplice alternativa: “clause de triple option”

a) sciogliere il rapporto nei soli confronti degli eredi del socio defunto; in questo caso gli eredi diventerebbero titolari di un diritto di credito verso la società, cioè di un diritto al pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore che la quota del de cuius aveva al momento della morte

b) sciogliere la società;

c) continuare la società con gli eredi ove questi vi consentano; ciò è conseguenza della responsabilità illimitata che connota la posizione dei soci della società di persone.


In realtà se non sono state previste delle clausole di continuazione, che successivamente saranno analizzate, spetta ai soli soci superstiti ogni decisione sullo scioglimento della società e sulle modalità di liquidazione, mentre gli eredi del socio sono titolari del solo diritto4 (credito di valuta5) a conseguire il valore della quota del de cuius risultato in sede di liquidazione6.

Inciso non del tutto pleonastico è la necessità di accettazione dell’eredità da parte dei subentranti.

Difatti secondo una sentenza di merito ai fini della validità della clausola di continuazione facoltativa stabilita nel patto sociale a favore degli eredi del socio defunto, è indispensabile che gli interessi e la volontà degli eredi siano posti in primo piano. Inoltre è imprescindibile l’acquisto da parte del destinatario del diritto potestativo di entrare nella compagine sociale della qualità di erede connessa all’accettazione dell’eredità.

Il contratto con il quale viene suggellata la continuazione non richiede particolari oneri formali, potendo risultare anche da fatti concludenti.

Principio espresso dalla S.C. in una nota sentenza secondo cui in caso di morte di un socio, nelle società di persone, qualora i soci superstiti decidano di continuare la società con gli eredi del socio defunto è necessario che intervenga un accordo con gli eredi stessi, accordo che non è soggetto a particolari requisiti di forma e ben può risultare anche da fatti concludenti, in conseguenza del quale gli eredi divengono soci non iure successionis bensì per atto tra vivi.

Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella fornisce assistenza e consulenza sulla materia trattata.

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