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Se la S.R.L. è cancellata i creditori possono agire nei confronti degli ex soci per le attività non

In caso di cancellazione di una s.r.l. dal Registro delle imprese e di sua conseguente estinzione, le attività non comprese nel bilancio di liquidazione della società si trasferiscono in capo ai soci e i creditori sociali possono agire su tali beni per ottenere la soddisfazione coattiva delle proprie pretese creditorie.


La cancellazione della società dal Registro delle imprese rappresenta l’atto finale del procedimento di liquidazione, vale a dire di quell’insieme di operazioni finalizzate a reperire le risorse necessarie a soddisfare i creditori sociali ed a ripartire tra i soci il residuo attivo. La necessità di stabilire con certezza gli effetti della cancellazione – vale a dire di determinare il momento oltre il quale non possono più esistere situazioni attive o passive imputabili alla società, sia da un punto di vista sostanziale che da un punto di vista processuale – assume particolare rilievo con riferimento alla sorte delle sopravvenienze attive o passive in capo alla società cancellata, vale a dire di quelle voci di credito o di debito che, sebbene presenti anche in forma solo potenziale al momento della cancellazione della società, sono state pretermesse dai liquidatori. L’individuazione del momento in cui la società si estingue definitivamente implica un bilanciamento tra l’esigenza di certezza giuridica e l’esigenza di tutela dei creditori sociali.

Prima della riforma del diritto societario, l’art. 2456 c.c. - dettato per le sole società per azioni, ma destinato, attraverso la tecnica del rinvio, ad applicarsi anche alle altre società di capitali – stabiliva che, dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori dovevano chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese e che, dopo tale cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti potevano agire nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, oltre che nei confronti dei liquidatori, ove il mancato pagamento fosse dipeso dalla condotta di questi ultimi. Nella vigenza di tale disciplina si era formato un contrasto fra la dottrina maggioritaria – secondo la quale la cancellazione determina l’estinzione della società - e la giurisprudenza di legittimità - secondo la quale la cancellazione dal Registro delle imprese dell’iscrizione di una società non sarebbe sufficiente a determinarne l’estinzione.

La novella del 2003 ha disciplinato in maniera unitaria lo scioglimento delle società di capitali attraverso l’art. 2495 c.c., norma che – confermando quali presupposti della cancellazione lo scioglimento della società e la procedura di liquidazione – attribuisce alla cancellazione della società dal Registro delle imprese efficacia costitutiva dell’estinzione. La cancellazione produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di debiti insoddisfatti: in base all’art. 2495, comma 2, c.c. i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Tale modifica normativa, lungi dal sopire il contrasto formatosi tra dottrina e giurisprudenza sulla portata formale o sostanziale dell’estinzione, ha determinato l’insorgere di un conflitto giurisprudenziale in seno alla Corte di Cassazione: alcune pronunce hanno infatti continuato ad affermare che l’atto formale di cancellazione di una società dal Registro delle imprese, così come il suo scioglimento, con l’instaurazione della fase di liquidazione, non determinano l’estinzione della società ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non siano definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi. Secondo un diverso indirizzo della Suprema Corte, invece, la cancellazione dal Registro delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti. Nel 2010 sono intervenute sul punto tre pronunce della Suprema Corte, in cui la Cassazione ha riconosciuto che l’art. 2495 c.c., incidendo sul sistema, impone una modifica del pregresso orientamento fondato sulla ritenuta natura non costitutiva dell’iscrizione della cancellazione: l’estinzione della società si produce quindi contestualmente all’iscrizione della cancellazione dell’ente nel Registro delle imprese, anche in presenza di sopravvenienze passive, stante l’esistenza di una regola espressa secondo cui i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci nonché dei liquidatori. Per quanto attiene le sopravvenienze attive, gli elementi dell’attivo patrimoniale dimenticati o scoperti successivamente dovrebbero spettare pro quota ai singoli soci, secondo le norme sulla comunione ed in proporzione alla quota di riparto attribuita a ciascun socio. Le Sezioni Unite, tuttavia, con due ulteriori pronunce del 2010 hanno nuovamente cambiato impostazione e, con riferimento all’ipotesi di società di capitali che, dopo la cancellazione volontaria, avevano trasferito la propria sede all’estero, hanno ritenuto che il trasferimento della sede costituisca un evento tale da far presumere la prosecuzione implicita dell’attività della società. Con tre pronunce del marzo 2013, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno poi definitivamente statuito che, in caso di rapporti attivi e passivi ancora pendenti al momento della cancellazione della società dal Registro delle imprese, tanto le obbligazioni quanto i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, secondo i limiti di volta in volta applicabili in base al tipo di società: venuta meno la società, i soci diventano gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che gli stessi avevano secondo il tipo sociale prescelto. Sotto il profilo dei residui attivi, la Suprema Corte afferma che si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in tale bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. Secondo le Sezioni Unite, le previsioni di cui all’art. 2495 c.c. implicano dunque un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Tale soluzione – in base alla quale ciò che governa è, in conclusione, la circostanza che la cessazione dell’impresa sia stata portata a conoscenza dei creditori con mezzi idonei - è stata sottoposta a critica sia a fronte dei problemi pratici derivanti dal venire meno di ogni potere di rappresentanza della società estinta in capo ai liquidatori (ad esempio in relazione alla necessità di prestare l’assenso alla cancellazione di un’ipoteca a suo tempo iscritta in favore della società a garanzia di un credito sociale soddisfatto oppure in merito alla gestione delle sopravvivenze attive costituite da beni immobili o da beni mobili registrati ed alla sistemazione dei rapporti non definiti), sia – soprattutto - in relazione alla posizione dei creditori sociali ritardatari o sopravvenuti, costretti - successivamente alla cancellazione - ad agire nei confronti di una pluralità di soci ed in concorso con i creditori particolari dei soci stessi. Al fine di riequilibrare la posizione dei creditori insoddisfatti e di risolvere le problematiche correlate alle sopravvenienze attive si è proposto di consentire, in siffatte ipotesi, la “cancellazione della cancellazione” della società, attraverso l’esercizio, da parte del Giudice del registro delle imprese, dei poteri di cui all’art. 2191 c.c.: numerose pronunce di merito hanno ritenuto che la nuova disciplina non sottragga del tutto l’iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. ed a quello, conseguente, della cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c., anche per l’iscrizione della cancellazione di società dal Registro.

Nel caso sottoposto alla decisione dei Giudici milanesi una s.r.l., proprietaria di un bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria, era stata cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2490 c.c., senza la redazione del bilancio finale di liquidazione: il creditore ipotecario aveva quindi promosso azione di accertamento volta ad individuare l’attuale proprietario del bene, che nei registri immobiliari risultava ancora in capo alla società estinta, al fine di poter poi agire in via esecutiva sull’immobile stesso. Il Tribunale di Milano – rilevato che la cancellazione della società dal Registro delle imprese aveva determinato l’estinzione dell’ente e che l’ipotesi di cancellazione disposta d’ufficio risulta equiparata a quella di cancellazione volontaria a richiesta del liquidatore della società - ha ritenuto applicabili alla fattispecie i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle citate pronunce del 2013, affermando che – per effetto della cancellazione della s.r.l. e della sua conseguente estinzione – il bene immobile è divenuto di proprietà esclusiva dell’unica socia a far data dalla cancellazione stessa. Tale soluzione, conforme al già esaminato orientamento della Suprema Corte, consente anche – secondo quanto si legge nella motivazione della pronuncia – di eliminare l’incongruenza derivante dalla titolarità del bene immobile da parte di un soggetto non più esistente nell’ordinamento giuridico. Si tratta di un principio già affermato dal Tribunale di Milano in precedenti pronunce, nelle quali si è negata la possibilità di procedere alla cancellazione della cancellazione di una società di capitali in presenza di una posta attiva non considerata nel bilancio finale di liquidazione, sul rilievo per cui l’effetto estintivo della cancellazione non può essere posto in discussione in presenza di rapporti non definiti al momento della cancellazione dell’ente. Se la cancellazione della società dal Registro delle imprese segna il momento ultimo di vita dell’ente, ciò significa che eventuali residui attivi non possono più essere ricondotti alla sfera giuridica della società, ormai irrimediabilmente estinta: i soci subentrano quindi nella titolarità dei rapporti societari, ancora pendenti al momento della estinzione della società, per l’operare di un meccanismo di tipo derivativo-successorio, solo in parte analogo a quello delle persone fisiche. Con riferimento ai residui attivi, la vicenda di tipo successorio determina il trasferimento ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, dei diritti e dei beni non liquidati. Ne consegue la piena legittimità, sul piano sistematico, di fattispecie di società cancellate dal Registro delle imprese (e, quindi, estinte) con rapporti giuridici pendenti, nel senso che l’ordinamento ammette che tali situazioni giuridiche “sopravvivano” all’estinzione del suo titolare: per quanto attiene ai rapporti attivi, si tratta di beni o diritti che, durante la fase di liquidazione, non sono stati oggetto né di trasferimento a terzi né di attribuzione ai soci. Inoltre, la successione dei soci nella titolarità di situazioni soggettive attive non importa alterazione della destinazione delle attività della società al soddisfacimento dei creditori sociali, posto che l’interpretazione estensiva della disciplina di cui all’art. 2495, c. 2, c.c. permette di affermare la ricorrenza della responsabilità dei soci cessati verso i creditori sociali non solo entro i limiti delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione ma anche entro i limiti di successive attribuzioni patrimoniali pervenute ai soci cessati in dipendenza del loro subentrare nelle posizioni attive della società cancellata.

Il ricorso al rimedio della cancellazione della cancellazione può invece essere utilizzato nelle ipotesi in cui la cancellazione risulti del tutto fittizia, avendo la società continuato la propria attività imprenditoriale o comunque mantenuto l’apparato aziendale dopo la cancellazione, facendo prevalere in tali ipotesi la sostanza sulla forma.

Tribunale di Milano 10 aprile 2017

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