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L'indeterminatezza del corrispettivo dovuto dal cliente determina la nullità delle clausole


Con sentenza n. 650/2017 del 12 maggio 2017, il Tribunale di Udine- Est. Giudice Lorenzo Massarelli - ha dichiarato la nullità delle condizioni economiche contrattuali di un leasing immobiliare e di un contratto di finanziamento per lavori di ristrutturazione ad esso collegato per i seguenti diversi motivi, con conseguente condanna della convenuta: 1) Per indeterminatezza, ex art. 1346 c.c., delle condizioni economiche di indicizzazione dei tassi, (disciplinate nelle “Condizioni Particolari”); 2) per la previsione contrattuale, di due criteri “difformi” di indicizzazione; 3) la variazione futura della misura dei canoni mensili e del rapporto di cambio tra Euro e Libor CHF con violazione dell’art. 117 co.4 T.u.b.; 4) l’utilizzo di un parametro più sfavorevole al cliente rispetto alla previsione pubblicizzata; 5) difformità della valuta rilevante nel rapporto con l’euro, tra contratto e foglio illustrativo; 6) mancata allegazione del piano di ammortamento e conseguente indeterminatezza per mancata indicazione del dato temporale (360 o 365 giorni); 7) mancata indicazione, al momento della stipula del reale tasso di cambio Euro/CHF, onde consentire al cliente l’individuazione dello spread applicato.



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Trib. Milano, sez. spec. impr., 30/10/2013; Trib. Udine, 14/09/2016, n. 1104; App. Bari 26/06/2014 n. 1014; Cass. n. 12276/2010; ABF, decisione n. 79 08/06/2013, n. 79

Difformi:

Cass. 03/02/1994 n. 1110; Cass. 18/05/1996, n. 4605


Il Tribunale di Udine si è pronunciato su un caso, avente ad oggetto un contratto di leasing immobiliare, condannando la società finanziaria, in accoglimento delle eccezioni, sollevate dalla società utilizzatrice, che ha lamentato la nullità delle clausole , di due contratti, il primo, di locazione finanziaria ed il secondo, di finanziamento per i lavori della ristrutturazione dell’immobile. In merito al leasing finanziario, parte attrice ha contestato la disciplina delle pattuizioni, che determinano la variabilità del corrispettivo, collegato all’indicizzazione, per l’acquisto del bene in leasing, oltre alla violazione dell’art. 117 e delle disposizioni regolamentari. L’attrice, lamenta altresì, la nullità del secondo contratto per difetto di forma scritta, chiedendo la restituzione delle somme versate, in misura superiore alla soglia fissata (art. 117 T.U.B. o art. 1284 c.c).

Sempre parte attrice , rileva, che nel contratto sono inserite pattuizioni integranti “contratti derivati”, senza il rispetto degli obblighi informativi, preliminari, gravanti sull’intermediario secondo il T.U.F. e senza esplicitare, né compensare i valori finanziari negativi delle componenti derivate ; chiede di conseguenza la risoluzione parziale delle clausole inerenti la fissazione degli interessi e il risarcimento del danno derivato dal complessivamente negativo, andamento delle componenti derivative.

Il Tribunale, ha pertanto ritenuto fondata l’eccezione sull’indeterminatezza della clausola del contratto di leasing immobiliare, laddove la stessa preveda le modalità di variazione futura della misura dei canoni mensili, per effetto di due criteri di indicizzazione, privi di parametri univoci, ricavabili dal contratto. Tale indeterminatezza non può, afferma il Giudice monocratico, essere desunta dalla prassi bancaria, perché in ambito bancario, è esclusa l’applicazione degli usi negoziali.

Nel caso di specie, la clausola contrattuale, prevede l’indicizzazione all’andamento del Libor CHF, senza previamente indicare il relativo meccanismo di calcolo. Ne discende pertanto, la nullità ex art. 1346 c.c. della pattuizione, così come già confermato dal Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento recante r.g. n. 13980/11 del 30 ottobre 2013. Inoltre il predetto Tribunale, ha ritenuto impossibile ricavare, per implicito il piano di ammortamento, senza sapere se la base temporale sia di 360 o di 365 giorni, in quanto in sua mancanza potrebbero individuarsi, più versioni del piano di ammortamento, diverse come entità e velocità di rimborso del capitale. Tale aspetto, risulta non irrilevante, laddove non ci si trovi al cospetto di un contratto di leasing di godimento, in cui gli interessi finanziari non hanno natura autonoma, ma sono inglobati nel canone che rappresenta il corrispettivo anche del godimento del bene e non del solo capitale (Cass. n. 14760/2008), tuttavia innanzi ad un contratto di leasing traslativo, in cui gli interessi hanno principalmente funzione di remunerare il prestito. Secondo quanto riportato nella pronuncia in commento, è risultata nulla, altresì la clausola che subordina il canone periodico, alle “future variazioni” della misura convenzionalmente pattuita, del rapporto di cambio tra Euro e CHF, per violazione non solo alle regole fissate dal codice civile, in tema di determinabilità dell’oggetto dell’accordo, ma anche dell’art. 117, comma 4, T.U.B., nonché del provvedimento contenente la disciplina sulla “trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari”, emesso dal Governatore della Banca d’Italia il 25 luglio 2003 (G.U.R.I. n. 191 del 19.08.2003). Nel prosieguo del testo è stata asserita altresì, la nullità della clausola contrattuale, laddove si utilizza un parametro più sfavorevole al cliente rispetto alla previsione pubblicizzata per il calcolo del quantum del rischio cambio, quando, lo stesso avrebbe, invece avuto effetti benefici per il cliente.

Il Giudice, decreta anche la nullità, per la rinvenuta difformità tra contratto e foglio illustrativo: la variabilità del canone della valuta rilevante nel rapporto con l’Euro, non è prevista del foglio informativo.

Sempre riguardo alla clausola sul rischio di cambio, essa è nulla per indeterminabilità quando, come nel caso di specie, la base di calcolo della rata, presuppone l’indicizzazione a rischio di tasso e l’indicizzazione a rischio di cambio è a sua volta indeterminabile, per mancata indicazione, al momento della stipula, del reale Tasso di cambio Euro/CHF. In relazione al c.d. leasing in construendo, diretto a finanziare spese di ristrutturazione di immobile concesso in godimento e collegato perciò, leasing finanziario, con oggetto il medesimo immobile, l’accettazione unilaterale della determinazione del cambio di riferimento, non ha alcun valore giuridico, se collegato al contratto originario ove manca tale requisito, trattandosi infatti di una lacuna originaria del contratto, che può essere colmata solo con patto scritto e sottoscritto da entrambe le parti. Il verbale di consegna, non è da intendersi come contratto, ma un negozio unilaterale sottoscritto solo da una delle parti. Pertanto, quando c’è una pattuizione sul rischio cambio, che fa riferimento ad un accordo fra due parti, ma manca la sottoscrizione di entrambe, è nulla la clausola che prevede l’indicizzazione pro futuro. Già in una precedente pronuncia, il medesimo Tribunale, con sentenza n. 1104 del 14 settembre 2016, ha affermato la nullità delle clausole contrattuali riportanti condizioni economiche indeterminate e/o indeterminabili, all’interno di un contratto di leasing immobiliare, (nel contratto sarebbero state inserite pattuizioni integranti “contratti derivati”: “indicizzazione variazione tassi”, “indicizzazione rischio cambio”, “clausola floor”). Nel contratto di leasing in questione viene indicato il tasso effettivo (ovvero il tasso interno di attualizzazione, mediante il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene ed il valore attuale di canoni e prezzo di opzione); mentre nelle Clausole Particolari, dello stesso vengono inserite previsioni difformi, le quali prevedono “canoni variabili in base a due criteri di indicizzazione,” il Libor CHF 3 mesi 365 e l’indicizzazione al tasso di cambio Euro/Franco Svizzero.

Riferimenti normativi:

Art. 1224 c.c.

Art. 1284 c.c.

Art. 1346 c.c.

Art. 1418 c.c.

Art. 2033 c.c.

Art. 117 T.U.B.

Tribunale di Udine, sentenza 12 maggio 2017, n. 650

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