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Decorrenza degli interessi legali sulle spese di lite

Gli interessi legali sulle spese di lite, decorrono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la condanna.


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. civ. 11 giugno 2004, n. 11097, Trga Trento 9 dicembre 2015, n. 514, Trga Trento 9 novembre 2015, n. 453.

Difformi

Non sono state rinvenute pronunce difformi


Con la sentenza del 23 maggio 2017, n. 728, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale di Firenze, si occupa di stabilire quale sia il momento dal quale decorrono gli interessi legali sulle spese di lite tardivamente corrisposte.

Nel caso di specie, rilevava stabilire se il dies a quo fosse individuabile nel giorno di emissione della sentenza oppure in quello de suo passaggio in giudicato.

La questione sottoposta all’attenzione dei giudici toscani, riguarda una pronuncia con la quale il Tribunale di Pisa accoglieva la domanda volta all’attribuzione di una specifica qualifica professionale ad un dipendente del Ministero dell’Istruzione.

Con quella sentenza, il Ministero veniva altresì condannato al rimborso delle spese legali nei confronti del privato.

Successivamente la Corte di Appello di Firenze, confermava la decisione emessa dal Tribunale di Pisa, del 28.4.2007, disponendo a sua volta il pagamento delle spese di lite a favore del dipendente (sentenza del 29.10.2009).

Entrambe le pronunce, passate in giudicato il 1.1.2011.

Con il ricorso in esame (anche ai sensi dell’art. 112, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010), l’interessato richiede l’ottemperanza ai due giudicati relativamente alla condanna al pagamento delle spese legali e dei relativi interessi legali.

In corso di giudizio, il competente Ministero provvedeva a rimborsare le spese legali, omettendo però di corrispondere gli interessi legali, che secondo il deducente dovrebbero decorrere dal giorno di emissione delle sentenze.

I giudici amministrativi, confermano l’assunto secondo il quale l’accertamento giudiziale, e il suo effetto costitutivo, si perfeziona solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza. Conseguentemente, gli obblighi da esso derivanti sorgono solo da questa data.

La decisione del Tar Firenze, dispone pertanto che l’Amministrazione debba provvedere al pagamento degli interessi legali, calcolati con decorrenza dal passaggio in giudicato delle sentenze di riferimento (1.1.2011), entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia del Tar.

Qualora l’amministrazione dovesse comunque rimanere inadempiente, si dispone la nomina di un commissario ad acta, anche ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L. n. 669/1996 (convertito nella legge n. 30/1997), a norma del quale l'esecuzione delle sentenze deve avvenire, in caso di incapienza del pertinente capitolo di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso.

Tar Toscana, sez. I, sentenza del 23 maggio 2017, n. 728

Lo Studio legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza sugli argomenti in oggetto.

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