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S.r.l.: la nullità della delibera per mancata convocazione del socio

Il Tribunale di Milano, Sezione Impresa, ha dichiarato la nullità della delibera assembleare di una s.r.l. per difetto assoluto di informazione in capo al socio impugnante che non era stato preventivamente convocato. Soggiunge poi Tribunale che il socio impugnante può provare tramite testimoni la sua mancata partecipazione all’assemblea anche qualora dal verbale dell’assemblea medesima risulti la sua presenza.


La fattispecie

Tizia, socia di una S.r.l., impugnava ex art. 2479 ter c.c. innanzi al Tribunale di Milano la delibera dell’assemblea della S.r.l. medesima.

Segnatamente Tizia rappresentava: a) di non aver ricevuto alcun avviso di convocazione assembleare; b) di non aver partecipato all’assise; c) che non corrispondeva a verità la verbalizzazione della sua presenza a detta assemblea risultante dal libro soci.

Al fine di dimostrare la sua mancata partecipazione all’assemblea, l’attrice deduceva prova testimoniale.

La S.r.l. non si costituiva in giudizio ed il Tribunale di Milano ne dichiarava la contumacia.

La decisione

Il Tribunale di Milano, dopo aver ascoltato i testimoni dedotti dall’attrice, ne accoglie la domanda rilevando quanto segue:

- ai sensi dell’art. 2479 ter, comme 3, c.c. le delibere assembleari possono essere impugnate nel più ampio termine di tre anni quando “prese in assoluta mancanza di informazione”. Si tratta di ipotesi di invalidità da riferire in via sistematica al procedimento di convocazione in senso proprio e risolventesi nel medesimo vizio di nullità previsto per le s.p.a. dall’art. 2379, comma 1, c.c.;

- l’attrice ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna convocazione relativa all’assemblea dei soci oggetto di impugnazione, deducendo pertanto il mancato adempimento da parte della Società dell’onere di tempestiva convocazione. Ciò non è stato smentito dalla Società la quale è rimasta contumace e non ha assolto all’onere probatorio che le incombeva;

- l’attrice ha infine provato - a mezzo della prova testimoniale - l’ulteriore fatto costitutivo attinente alla invalidità della delibera impugnata, e cioè la sua mancata partecipazione all’assise assembleare, in tal modo privando di ogni contraria efficacia probatoria le dichiarazioni circa la presenza di tutti i soci contenute nel verbale di detta riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; dichiarazioni la cui falsità di contenuto ben può essere dimostrata a mezzo di prova testimoniale, senza onere di proposizione di querela di falso, non vertendosi nel perimetro di efficacia di cui all’art. 2702 c.c..

Il Giudice dichiara nulla la delibera impugnata ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 3, c.c. risultando la stessa adottata in assenza di convocazione della socia impugnante, non presente alla riunione assembleare nonostante la contraria indicazione del verbale.

Sul difetto assoluto di informazione

La sentenza in commento, seppur sintetica, consente di appuntare l’attenzione sul profilo della nullità della delibera assembleare di s.r.l. per difetto assoluto di informazione. Il Tribunale di Milano si allinea infatti al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la delibera assembleare di una società a responsabilità limitata adottata senza la convocazione di uno dei soci è nulla per difetto assoluto di informazione ex art. 2479 ter c.c. e può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dall'avvenuta trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. In questo senso Trib. Milano 19 dicembre 2016 in www.altalex.com; Trib. Milano 13 dicembre 2012, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Napoli, 6 febbraio 2009 in Banca borsa tit. cred. 2011, 2, 234.

In argomento cfr. anche Cass. Civ. Sez. Unite 14 ottobre 2013, n. 23218 secondo cui: “salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”.

Vedasi anche Cass. Civ. 13 luglio 2007, n. 15672, ove precisato, in punto di onere probatorio, che: “ai fini della validità ed efficacia dell'avviso di convocazione dell'assemblea di una società a responsabilità limitata, l'art. 2484 c.c. previgente richiedeva due condizioni, rimaste invariate, una temporale, costituita dalla spedizione almeno otto giorni prima della data stabilita per l'assemblea, ed una spaziale relativa all'invio presso il domicilio indicato nel libro soci. La duplicità dei requisiti è destinata a contemperare l'esigenza di informare il socio in uno spazio temporale adeguato con l'esigenza, di pari rilievo, di una convocazione rapida. Risulta pertanto irrilevante che l'avviso non sia pervenuto al socio, se siano state rispettate entrambe le condizioni, dovendosi imputare esclusivamente alla sua negligenza la mancata comunicazione della modifica del domicilio”.

Tribunale di Milano, sentenza 30 marzo 2017

Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e consulenza in materia.

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