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Pilota di rally muore durante la gara: è omicidio colposo per l'organizzatore


Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna nei confronti dell’organizzatore di una gara di rally automobilistico per il reato di omicidio colposo, la Corte di Cassazione (sentenza 31 maggio 2017, n. 27304) - nel rigettare la tesi difensiva secondo cui la sentenza avrebbe errato nel non valutare correttamente la dinamica del sinistro occorso che avrebbe portato ad escludere la responsabilità - ha ribadito il principio secondo cui gli organizzatori di corse automobilistiche (nella specie: "rally" di montagna) hanno l'obbligo giuridico di porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti di gara, non potendo, in difetto, invocare il carattere intrinsecamente pericoloso della predetta attività, che soltanto con riguardo alle condotte dei partecipanti può dirsi non ispirata al comune concetto di prudenza.



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. Pen., Sez. 4, 15 settembre 2008 n. 35326

Difformi

Non vi sono precedenti citati


Prima di soffermarci sulla, interessante, pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che

Per esaminare le responsabilità di tali soggetti, occorre individuare gli obblighi da loro violati e perciò conviene precisare innanzitutto i loro doveri e poteri. Essenzialmente un organizzatore di manifestazioni sportive deve:

a) controllare la adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti;

b) controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva;

c) controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.

Si può perciò affermare che l’organizzatore di competizioni sportive è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di gareggianti e spettatori ed a prevenire, rispettando le norme generali di prudenza e usando la normale diligenza, il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità. L’adozione di tali misure protettive dovrà essere più attenta e scrupolosa quanto maggiori sono i rischi per la natura della gara, le condizioni dei luoghi, la presenza più o meno massiccia del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti.

Prima di tutto per affermare la responsabilità penale di tali soggetti si dovrà riscontrare, ovviamente, un rapporto di causalità tra la manifestazione ed il danno verificatosi durante la stessa, nei confronti dei partecipanti o dei terzi. Questo nesso di causalità potrà ravvisarsi in un comportamento attivo, ma più verosimilmente in un comportamento omissivo degli organizzatori, i quali violino un obbligo giuridico a loro carico. A carico dell’organizzatore si può ravvisare, infatti, una posizione di garanzia. Per individuarla, però, bisogna fondere le concezioni formali e quelle sostanziali, in quanto se si vuole fondare la rimproverabilità solo sull’obbligo di garanzia (senza individuare la fonte formale), si potrebbe ipotizzare un rimprovero sia per violazioni di obblighi civilistici che penalistici, violando così l’extrema ratio del diritto penale; all’opposto la teoria formale risulta anch’essa insufficiente, perché non ogni obbligo ricompreso nelle fonti previste da tale teoria è suscettibile di essere automaticamente convertito in un obbligo di impedire l’evento penalisticamente rilevante. L’iter da seguire sarà allora questo: verificandosi un evento lesivo, se la condotta è omissiva, la si deve collegare ad una violazione di un obbligo; bisognerà, allora, trovare la fonte dell’obbligo e vedere se tale fonte contiene una posizione di garanzia.

Tanto premesso, nel caso in esame, il fatto da cui era scaturito il processo consisteva nell'incidente automobilistico occorso ad un pilota che, partecipante ad manifestazione sportiva automobilistica di rally, percorrendo alla guida della propria vettura una strada provinciale, andava ad urtare con la parte anteriore della fiancata sinistra dell'auto contro una quercia posta sul margine sinistro della carreggiata, perdendo la vita quasi sul colpo per effetto dell'impatto. L’imputato, presidente dell'associazione sportiva organizzatrice della manifestazione sportiva automobilistica e destinatario dell'autorizzazione dell'amministrazione provinciale, cioè in posizione di garanzia, era stato riconosciuto colpevole per avere omesso di delimitare, segnalare e proteggere, con rota balle o similari rispondenti ai requisiti di resistenza all'urto, comunque in modo tale da eliminare il pericolo dei veicoli in uscita dal piano viabile, le alberature, i manufatti, eventuali rocce sporgenti e quant'altro potesse costituire potenziale pericolo nelle immediate vicinanze della strada, così contribuendo a cagionare la morte dell'automobilista che, nel corso della settima prova speciale del rally, circa 300-400 metri dopo la partenza, dopo avere percorso un tratto rettilineo ed in leggera salita e dopo avere affrontato una curva volgente a sinistra a velocità superiore ai 100 km/h, avendo perso il controllo dell'auto, all'uscita della curva stessa andava ad urtare alla velocità di circa 80 km/h contro una grande quercia posta sulla banchina sul margine sinistro della carreggiata a circa un metro dal ciglio della strada, perdendo la vita.

Ricorrendo in Cassazione, l’imputato aveva sostenuto di non essere stata correttamente valutata la sua responsabilità, che andava esclusa. La Cassazione, diversamente, ha disatteso la tesi difensiva, osservando come la circostanza che la grande quercia posta nelle immediate vicinanze della strada (nella banchina e ad un metro circa dal ciglio) fosse priva di protezione, in difformità da quanto prescritto nel verbale di collaudo e nell'autorizzazione provinciale, correttamente era stata ritenuta dai giudici di merito fondante la colpa dell'imputato, anche considerato che il precetto cautelare violato era teso proprio ad evitare eventi del tipo di quello verificatosi, essendo peraltro prevedibile e concretamente prevenibile, nel contesto del rally automobilistico da svolgersi in strade chiuse al traffico, attività intrinsecamente pericolosa, l'errore del pilota, e che, essendosi in presenza di reato omissivo, il nesso di causalità tra omissione ed evento deve valutarsi in termini di alta probabilità logica, nel caso di specie avente riferimento anche alla notoria minore aderenza alla strada delle auto a trazione posteriore rispetto a quelle a trazione anteriore ed alla – ritenuta dal consulente - minor forza devastante dell'impatto o deviazione dell'evoluzione dell'incidente in caso di adeguata protezione del fusto della pianta.

I giudici di legittimità, pertanto, fanno nel caso di specie coerente applicazione di quella giurisprudenza che ribadisce come gli organizzatori di corse automobilistiche hanno l'obbligo giuridico di porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti di gara, non potendo, in difetto, invocare il carattere intrinsecamente pericoloso della predetta attività, che soltanto con riguardo alle condotte dei partecipanti può dirsi non ispirata al comune concetto di prudenza.

Da qui, dunque, il rigetto del ricorso.

La decisione in sintesi

Riferimenti normativi:

Art. 589 c.p.

Cassazione penale, sezione IV, sentenza 31 maggio 2017, n. 27304

Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza sugli argomenti trattati.

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