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Il danno da fermo tecnico va allegato e provato


Il danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l'uso del veicolo (lucro cessante). Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 13718/2017 della Suprema Corte di cassazione.



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. Civ. 07/02/1996, n. 970; Cass. Civ. 19/11/1999, n. 12820; Cass. Civ. 17/07/2015, n. 15089; Cass. Civ. 14/10/2015, n. 20620

Difformi

Cass. Civ. 23/06/1972, n. 2109; Cass. Civ. 14/12/2002, n. 17963; Cass. Civ. 13/07/2004, n.12908; Cass. Civ. 09/11/2006, n. 23916; Cass. Civ. 08/05/2012, n. 6907; Cass. Civ. 19/04/2013, n. 9626; Cass. Civ. 04/10/2013, n. 22687; Cass. Civ. 26/06/2015, n. 13215.


P.M. citò in giudizio G.G. (responsabile) e la R.M.A. (società assicuratrice del veicolo) per il risarcimento del danno subito dalla propria autovettura in conseguenza di un incidente stradale.

Il Giudice di pace ne rigettò la domanda per carenza di legittimazione attiva.

Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'appello da lui proposto, ha condannato le controparti a risarcirgli il danno, nonché a rimborsargli le spese dei due gradi di giudizio.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che sulla questione se, ai fini del risarcimento, il danno da fermo tecnico debba formare oggetto di specifica dimostrazione oppure sia automaticamente ricollegabile alla mera indisponibilità del veicolo, sussiste un pluriennale contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.

Secondo l'orientamento più risalente, il danno in parola, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subìto, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore

Al contrario, secondo un diverso indirizzo, affermatosi in tempi più recenti ed attualmente prevalente, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato che la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso).

Tanto premesso, i Giudici di legittimità hanno ritenuto di dover dare continuità all'orientamento più recente, ed attualmente prevalente, non apparendo convincenti le ragioni poste a fondamento dell'indirizzo più risalente. Come si è già rilevato, quest'ultimo indirizzo, infatti, col ritenere sussistente il danno da fermo tecnico in ragione del fatto stesso che il veicolo non abbia circolato, per un verso attribuisce rilievo alla nozione di danno in re ipsa, la quale è invece estranea al nostro ordinamento che subordina il risarcimento alla sussistenza di un concreto pregiudizio della sfera giuridica patrimoniale o non patrimoniale del richiedente; per altro verso fa applicazione distorta della regola (art. 1226 c.c.) che prevede la liquidazione equitativa del danno, la quale è invece consentita soltanto a condizione che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è peraltro provata con certezza la sussistenza. In conformità al più recente orientamento, va dunque riaffermato il principio secondo cui il danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l'uso del veicolo (lucro cessante). Corretta, pertanto, appare la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato il capo di domanda relativo al danno da fermo tecnico, sul rilievo che l'attore, cui spettava il relativo onere, non avesse dimostrato in alcun modo tale voce di danno e che la stessa non fosse suscettibile di liquidazione equitativa.

Esito del ricorso

Rigetto.

Riferimenti normativi

art. 1226 c.c.

Cassazione civile, Sez. III, sentenza 31 maggio 2017, n. 13718

Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e consulenza sugli argomenti trattati.


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