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La denuncia anonima è ammissibile???

Il diritto di querela

Il diritto di querela spetta ad ogni cittadino il quale ritenga di essere stato vittima di un reato. In detta specifica ipotesi questi può spontaneamente recarsi presso il locale Comando dei Carabinieri o la Stazione di Polizia ed esporre le sue ragioni all'ufficiale presente il quale redigerà apposito verbale e lo trasmetterà poi alla Procura della Repubblica. Questo non è l'unico modo per presentare una querela. L'atto infatti può essere redatto preventivamente, con l'assistenza di un avvocato, e poi depositato presso la cancelleria della Procura del luogo in cui il cittadino persona offesa abbia la residenza. E' d'obbligo precisare come al momento della presentazione della querela il cittadino deve essere adeguatamente identificato, indi per cui sono respinte tutte quelle richieste di segretezza, restando fermo l'obbligo di declinare le proprie generalità.

La ratio dell'esclusione del diritto di presentare querele anonime

La ragione che ha indotto il legislatore ad escludere il diritto di presentare querele anonime risiede nel fatto che deve essere garantito il diritto alla difesa del querelato il quale, per approntare al meglio la propria strategia difensiva, potrebbe volere venire a conoscenza non solo delle singole imputazioni, ma anche di colui il quale le muove. La premura che muove solitamente coloro i quali presentano una denuncia anonima è il timore della controquerela per calunnia. Giova precisare che se l'imputato dovesse essere assolto il querelante non ha alcuna responsabilità, salvo la sua malafede.

Le denunce anonime e l'art. 333 c.p.p.

Ai sensi dell'art. 333 c.p.p. comma 3, dunque, "Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240". L'art. 240, che per completezza espositiva si riporta, contempla l'ipotesi di documenti anonimi, che ai sensi del comma 1 del prefdetto articolo "I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato".

La denuncia anonima e i reati perseguibili d'ufficio

Giova esordire, per una più compiuta disamina, dal dettato normativo. L'art. 333 c.p.p. dispone che "Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria". Sebbene l'art. 333 c.p.p. anche in detta ipotesi escluda l'ammissibilità di una denuncia anonima non si dimentichi come la Cassazione abbia ammesso che "Una "denuncia anonima" non può essere posta a fondamento di atti "tipici di indagine" e, quindi, non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle "denunce anonime" possono stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis" (Cassazione penale, sez. VI, 22/04/2016, (ud. 22/04/2016, dep.04/08/2016), n. 34450).

Denuncia anonima "utile" per individuazione notitia criminis

Delle denunce anonime non può esserne fatto alcun uso. Le esigenze di garanzia che si pongono a tutela del diritto di difesa impongono che il querelante si qualifichi così da permettere al querelato di conoscere non solo l'imputazione a suo carico ma anche chi contesta detti fatti. Non è da escludere come, tuttavia, la Cassazione abbia precisato che se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis, l'attività della Polizia Giudiziaria e del P.M. può essere stimolata e questi possono compiere attività di indagine al fine di assumere dati conoscitivi.

Lo Studio legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza in materia.

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