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L'atto di querela che cos'è?

La querela, prevista dall’art. 336 codice di procedura penale, è l’atto mediante il quale la persona offesa da uno dei delitti per i quali non è disposta la procedibilità d’ufficio (per i quali è prevista la denuncia), manifesta la propria volontà di perseguire penalmente il fatto di reato di cui la stessa è vittima.

Costituisce, pertanto, un "atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà, la legge ricollega l’effetto di rendere possibile l’esercizio dell’azione penale, con riguardo a taluni fatti criminosi" (Cass. n. 46282/2013), i quali in assenza di querela difetterebbero del presupposto necessario per la procedibilità.

La titolarità del diritto

Ex art. 120 c.p. il diritto di querela sorge in capo ad "ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza".

L’esercizio del diritto coincide, quindi, di regola con la stessa vittima del reato (soggetto passivo), che può esercitarlo personalmente o tramite procuratore speciale (art. 336 c.p.p.).

Quando la persona offesa, invece, è minore di anni 14 o è interdetta a causa di infermità di mente, il diritto è esercitato dal genitore o dal tutore.

Per i minori che abbiano compiuto 14 anni e gli inabilitati il diritto di querela è esercitabile direttamente o, in loro vece, dal genitore, dal tutore o dal curatore, anche di fronte alla contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, delle stesse vittime.


Gli elementi della querela

La dichiarazione di querela deve contenere due elementi essenziali: la notizia di reato e la volontà che si proceda penalmente in ordine allo stesso.

Il primo elemento consiste nella descrizione del fatto di reato, con eventuali notizie sull’autore dello stesso o sulle prove. Tuttavia, al querelante non compete dare una qualificazione giuridica all’evento, essendo sufficiente che lo stesso esponga anche succintamente il fatto (Cass. n. 4043/1985; Cass. n. 7313/1979).

Quanto al secondo elemento, la manifestazione della volontà da parte della persona offesa nel perseguire penalmente il colpevole del fatto di reato deve risultare in modo equivocabile dall’atto (Cass. Pen. n. 1445/1973).

In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della vittima non richiede formule sacramentali, pertanto, la stessa assume efficacia anche con la semplice dichiarazione "denuncio ad ogni effetto di legge" (Cass. n. 40770/2006) ed anche "implicitamente" (per c.d. fatto concludente) potendo riconoscersi la volontà di sporgere querela anche nell’atto con cui la persona offesa si costituisce parte civile, nonché "nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio" (Cass. n. 43478/2001).

L’atto di querela deve, infine, contenere la sottoscrizione del querelante, che andrà autenticata laddove la dichiarazione venga presentata materialmente da persona diversa dal proponente.

La mancata autenticazione della sottoscrizione, nell’ipotesi in cui la querela non venga recapitata personalmente dall’interessato, "riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela – determina – l’improcedibilità dell’azione penale" (Cass. n. 21447/2008).


Presentazione e termini della querela

La querela può essere presentata di fronte a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (ovvero all’estero, ad un agente consolare), sia in forma orale (in tal caso sarà il pubblico ufficiale a redigere il verbale e a farlo firmare alla parte) che in forma scritta.

Ove presentata personalmente dal proponente, l’autorità che la riceve, ex art. 337, 4° comma, c.p.p., deve provvedere all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione del soggetto che la presenta e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.

L’atto può essere recapitato anche tramite un incaricato o spedito per posta raccomandata, previa autentica della firma del soggetto legittimato, anche da parte del soggetto difensore nominato (Cass. n. 36989/2010; Cass. n. 39049/2007). La giurisprudenza ha ritenuto valida anche l’autenticazione della firma da parte del difensore non formalmente nominato, purchè la volontà della nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni presenti nell’atto, come l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione (Cass. n. 38905/2008; Cass. n. 26549/2006), mentre non è valida l’autentica della firma da parte di un avvocato non designato come difensore ma soltanto incaricato della sua presentazione (Cass. n. 42140/2008).

In ordine ai termini, il diritto di querela secondo quanto dispone l’art. 124, 1° comma, c.p., deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.

Il termine è raddoppiato a sei mesi se il fatto concerne reati contro la libertà sessuale.

Il diritto di querela, inoltre, salvo che la stessa non sia già stata proposta, si estingue con la morte della persona offesa (art. 126 c.p.).


La remissione e la rinuncia alla querela

Una volta proposta, la querela può essere ritirata per remissione o rinuncia.

La remissione è una manifestazione di volontà con la quale la persona offesa dichiara, anche a mezzo di procuratore speciale, all’autorità procedente o a un ufficiale di polizia giudiziaria (il quale deve trasmetterla immediatamente all’autorità) di non voler più perseguire penalmente l’autore del reato contestato in precedenza.

L’istituto della remissione può intervenire solo prima della condanna, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 152, 3° comma, c.p.), è irrevocabile e non può essere sottoposto a termine o condizioni.

Ove accettata dal querelato, esplicitamente o anche implicitamente (Cass. n. 19568/2010), anche tramite procuratore speciale, la remissione determina la cessazione dell’azione penale avviata con l’esercizio del diritto di querela e l’estinzione del reato (Corte Cost. n. 211/1995).

La remissione non opera con riferimento ai reati in materia sessuale.

Oltre alla remissione, la persona offesa può anche effettuare rinuncia al diritto di querela, manifestando la volontà di non procedere penalmente per il reato di cui è stata vittima.

La rinuncia è un atto irrevocabile e può essere manifestata espressamente o tacitamente (mediante fatti incompatibili con la volontà di querelare) da parte della persona offesa.

Ex art. 124, ultimo comma, c.p., la rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Vedi anche: La remissione della querela


Le differenze tra denuncia e querela

La presentazione della denuncia è facoltativa, salvo per determinati casi per i quali diventa un preciso dovere giuridico per qualunque soggetto, che ne risponde penalmente in caso di omissione (art. 364 c.p.).

Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e consulenza in materia

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