google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Linea ADSL guasta per 2 mesi? Escluso il danno senza prova certa
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Linea ADSL guasta? Escluso il risarcimento all’avvocato che rimane senza internet per due mesi



ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA:

Conformi:

Cass. civ. sez. III, 19/12/2006, n. 27149

Cass. civ. sez. II, sent., 20 maggio 2011, n. 11254

Cass. civ. sez. III, 03/12/2015, n. 24632

Cass. civ. sez. unite 11/11/2008, n. 26972

Difformi:

Cass. civ. n. 8827 e 8828/2013

Corte cost. n. 233/2003


Il caso posto al vaglio dei giudici di legittimità, con la pronuncia in commento, verte nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto il risarcimento danni patrimoniale e non discente da inadempimento contrattuale.

Nel caso di specie sono stati analizzati dalla S.C. diversi istituti giuridici quali: la responsabilità del debitore, c.c. art. 1218, il risarcimento del danno art. 1223 c.c., la valutazione equitativa del danno art. 1226 cod. civ. e l'onere della prova ex art. 2697.

Orbene, in tema di responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all'attore/creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetta, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.

Difatti, in tema di risarcimento danni discendenti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale, già la Cassazione civile Sez. III, con la pronuncia del 19 dicembre 2006, n. 27149, ha statuito che: “ Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità ( e non di mera possibilità ) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”.

E ciò non può essere diversamente inteso, in quanto ex art. 1223 cod. civ. il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno).

Da quanto precede discende che per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità così (Cass. 5 marzo 1973, n. 608).

Nel precipuo il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. 20 maggio 2011, n. 11254).

Sotto il profilo del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., non può prescindersi dall'applicazione al caso di specie dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008.

Il danno non patrimoniale, secondo il precedente orientamento del 2003 (Cass. civ. n. 8827 e 8828/2013, Corte cost. n. 233/2003), è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche in tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica; secondo tale orientamento, il danno non patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, dovrebbe essere distinto nelle tre diverse categorie del danno biologico, morale ed esistenziale, inteso, quest'ultimo, quale lesione del fare areddituale della persona.

Questa tesi, in virtù dell'interpretazione fornita dalle SS.UU., è da ritenersi oramai superata in quanto il danno non patrimoniale è una categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una sottocategoria denominata danno esistenziale, poiché ciò finirebbe inevitabilmente per condurre il danno non patrimoniale nella sfera dell'atipicità; questo tipo di interpretazione, peraltro, non è voluta dal Legislatore ordinario, né tantomeno può ritenersi compatibile con la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ, che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo la Costituzione.

Le classiche figure del danno biologico, del danno morale, del danno da perdita del rapporto parentale, in virtù di quanto sopra, sono state degradate dalla giurisprudenza a mere figure utilizzabili solo ed esclusivamente ai fini descrittivi.

Il danno non patrimoniale ex art. 2059 cc., perciò, è un danno tipico, nel senso che il nostro ordinamento giuridico lo riconosce solo nei casi espressamente previsti dalla legge, da ricercarsi non solo nelle espresse ipotesi di pregiudizi non pecuniari risarcibili secondo la normativa, ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse di rango costituzionale; in tale ultima ipotesi, la risarcibilità del danno è ammessa solo se l'interesse leso sia un interesse attinente ai beni personali e non patrimoniali (interesse c.d. della persona) e se il danno arrecato sia grave e perciò l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità. Non è ammesso il risarcimento di danni del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità, ed in generale non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale.

Nel caso affrontato dagli Ermellini con la sentenza in commento, il consumatore ha allegato ma non provato il danno non patrimoniale, riconducendolo al diritto costituzionalmente garantito alla libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione: in particolare, il ricorrente avrebbe subito anche dei danni relativi alla sfera lavorativa, menomata dalla temporanea impossibilità di usufruire del collegamento internet.

Ebbene, tale lesione non pare rispettosa dei criteri risarcitori graniticamente affermati con le SS.UU. 26972/2008, poiché pur essendo il collegamento ad internet un mezzo di comunicazione ormai di utilizzo quotidiano nella nostra società, il pregiudizio arrecato al consumatore non può certo considerarsi grave e rilevante, ma anzi, deve ritenersi inidoneo a raggiungere tali parametri.

Il profilo dell'attività lavorativa, invece, non è certo riconducibile alla sfera non patrimoniale del professionista, bensì a quella economica, ma avrebbe dovuto essere suffragato da idonei elementi probatori che, nel caso di specie, non sono stati forniti dal ricorrente.

Cassazione civile, sez. III , sentenza 21 giugno 2017, n. 15349

Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce consulenza e assistenza sulla materia trattata.

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