google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Fideiussione bancaria: il garante non può opporre eccezioni relative a
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Fideiussione "solve et repete": il garante non può opporre eccezioni relative al rapporto

Il fideiussore può sottrarsi al pagamento solo se prova la nullità del rapporto di valuta per illiceità della causa o contrarietà a norme imperative


Da tale qualificazione discende l’estensione della garanzia anche a clausole invalide, di tal che il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa.

Con l’espressione dei predetti principi di diritto, il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico dott. Mario Suriano, ha confermato i principi ormai consolidati dalla giurisprudenza in tema di fideiussione bancaria, qualificata correntemente quale contratto autonomo di garanzia.

Si tratta della sentenza n.11972 del 10 ottobre 2013, resa all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dal fideiussore ingiunto avverso la banca creditrice, nel quale l’opponente aveva dedotto una serie di eccezioni relative al merito ed all’entità della pretesa creditoria, nonché l’avvenuto superamento del c.d. “tasso soglia” previsto in tema di usura dalla L. n.108/1996.

Il Tribunale, superato – previa c.t.u. grafologica – il preliminare disconoscimento, ad opera della opponente, delle sottoscrizioni del contratto di fideiussione, ha nettamente rigettato ogni domanda, stante la corretta qualificazione della fideiussione c.d. omnibus quale “contratto autonomo di garanzia”.

Il Giudice ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale dominante, ad avviso del quale l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, spezzandosi così il nesso di accessorietà tra l’obbligazione garantita e l’obbligazione del garante.

Secondo il richiamato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale” e, pertanto, “la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale” (così Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947).

Stante la totale autonomia tra le due obbligazioni, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa, atteso che l’ordinamento riconosce sì alle parti l’autonomia negoziale (art.1322 cc), ma non contempla la possibilità che queste, attraverso la stipula di un contratto autonomo di garanzia, mirino ad assicurare indirettamente un risultato vietato dall’ordinamento medesimo.

Di qui la considerazione circa la possibilità, nel caso di specie, di opporre al creditore il solo eventuale superamento del c.d. tasso soglia antiusura, circostanza che, sebbene dedotta nell’atto introduttivo, non è risultata sorretta né da specifiche allegazioni, né dalla produzione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2 della L.108/1996 (che, in quanto atti amministrativi non sono coperti dal principio jura novit curia), né da ulteriori elementi che potessero valere quale prova della asserita violazione dell’art. 644 c.p.

Ad ulteriore conferma della autonomia del contratto di fideiussione rispetto all’obbligazione garantita, è stata indicata dal giudice la clausola secondo la quale “la fideiussione si intende estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, e ciò anche nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano ritenute invalide”.

Nulla questio, dunque, circa l’impossibilità per il fideiussore di rifiutare il pagamento, neanche per la dedotta violazione dell’art.1956 cc (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura), atteso che il garante è risultato essere contemporaneamente anche amministratore unico della società debitrice, circostanza che è valsa ad escludere la mancata conoscenza delle sopravvenute precarie condizioni economiche della correntista.

La pronuncia in esame si pone in esatta continuità con la giurisprudenza del medesimo Tribunale, nonché con l’orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, che è stato più volte oggetto di trattazione su questa rivista (si segnalano la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione terza civile, Giudice dott. Massimiliano Sacchi n.3583 del 14.03.2013, nonché la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione terza civile, Giudice dott. Massimiliano Sacchi, n.10864 del 10.10.2012).


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Mario Suriano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa iscritta ai N° 14659/2011 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,

e vertente

TRA

C.V.

OPPONENTE

E

BANCA S.p.A.;

OPPOSTA

CONCLUSIONI


Per l’opponente: come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Per l’opposta: “… conclude riportandosi a tutto quanto dedotto, chiesto ed eccepito con raccoglimento delle istanze formulate ed il rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione”.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Giova premettere che con decreto monitorio n. 1680/2011 emesso da questo Tribunale in data 2/3/2011 è stato ingiunto alla Alfa S.r.l. e alla signora C.V. il pagamento, in favore della BANCA S.p.A., del complessivo importo di 507.089,42, nonché alla Beta S.p.A. il pagamento del minor importo di 317.813,94, il tutto oltre interessi e spese del procedimento.

Il pagamento di tali importi è stato preteso dalla banca essendo la Alfa Srl debitrice nei confronti della stessa per esposizione bancaria relativa al conto corrente ordinario n.(OMISSIS) per un importo di €189.275,48, nonché per omesso pagamento di finanziamento distinto dal n.(OMISSIS), per un importo pari ad €317.813,94.

Tale debito della Alfa S.r.l. era garantito da fideiussioni rilasciate dalla C.V. e dalla Beta S.p.A., nei cui confronti – come si è visto – è stato anche richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo.

Avverso tale provvedimento monitorio è stata promossa opposizione anzitutto dalla signora C.V., e successivamente, con l’instaurazione di separata controversia, anche dalle altre due società ingiunte.

Le due liti sono state oggetto di riunione e di successiva separazione essendo intervenuto in corso di lite il fallimento sia della Alfa S.r.l. sia della Beta S.p.A.

Conseguentemente, resta oggetto di decisione esclusivamente l’opposizione avanzata nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1680/2011 dalla C.V.

Giova, preliminarmente, evidenziare che gli avvocati M.P. e R.F. hanno comunicato, all’udienza del 12/2/2013, di aver rinunziato al mandato loro conferito dalla C.V.

Tale rinunzia, tuttavia, non produce effetto alcuno, non essendo avvenuta la sostituzione dei difensori (art. 85 c.p.c.).

Nel merito, l’opposizione è infondata.

Anzitutto, va rilevato che pur avendo la C.V. disconosciuto sia la conformità agli originali degli atti di fideiussione a sua firma apparente, sia le stesse sottoscrizioni apposte in calce a tali atti, non ricorrono dubbi circa la ricorrenza e la validità del rapporto di garanzia personale instauratosi tra le parti in lite sia con la fideiussione omnibus del 19/7/2001 sia con la fideiussione specificamente rilasciata in data 18/9/2007 a garanzia del mutuo chirografario concesso dalla banca alla Alfa S.r.l. in pari data.

La BANCA S.p.A. ha, infatti, prodotto in giudizio gli originali delle scritture private e l’accertamento peritale scaturito a seguito dell’istanza di verificazione di firma presentata dalla BANCA S.p.A. dopo il disconoscimento operato dalla C.V. si è concluso a favore della riconducibilità delle medesime sottoscrizioni all’odierna opponente.

Con congrua e corretta motivazione, il nominato c.t.u. non ha avuto dubbio nell’affermare che tutti gli scritti sottoposti al suo esame presentino le caratteristiche identificativi grafiche e grafologiche degli scritti di sicuro pugno della C.V. e, dunque, tutti eseguiti dalla medesima.

Gli altri motivi di opposizione riguardano il merito del credito vantato dalla banca nei confronti della garantita Alfa S.r.l. e, in particolar modo, della parte riconducibile allo scoperto di conto corrente.

L’opponente, infatti, si è lamentata di non essere stata posta nelle condizioni di svolgere le proprie difese, non avendo l’istituto di credito fornito la prova dell’avvenuta comunicazione alla società Alfa S.r.l. degli estratti del conto corrente in precedenza citato; ha, poi, evidenziato che il prodotto estratto conto certificato conforme alle scritture contabili aveva valore di prova soltanto nell’ambito della fase monitoria e non anche nella successiva fase contenziosa di opposizione a decreto ingiuntivo; ha, infine, contestato l’effettiva entità del credito vantato dalla banca poiché frutto dell’illegittima applicazione di una capitalizzazione trimestrale delle competenze, della commissione di massimo scoperto, lamentando, infine, l’avvenuto superamento del cosiddetto “tasso soglia” previsto in tema di usura ex L. 108/1996.

Da ultimo, ha eccepito la decadenza della creditrice dal diritto alla garanzia ai sensi dell’articolo 1956 c.c..

Sul punto giova, però, evidenziare che nella specie trattasi di garanzia personale da inquadrarsi nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, poiché, secondo la previsione di cui all’art. 7) del contratto in atti, il fideiussore è tenuto a pagare alla banca, “a semplice richiesta scritta”, quanto dovutole (e ciò secondo “le risultanze delle scritture contabili dell’Azienda di credito”), ed inoltre, come indicato dall’art. 8), la fideiussione si intende estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, e ciò anche nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano ritenute invalide.

Come affermato anche da recente condivisibile giurisprudenza di legittimità, l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cosiddetto “Garantievertrag”), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale (così Cass., 27.9.2011, n.19736; Cass., 19.5.2011, n.10998; Cass., 28.10.2010, n.22107).

Detto principio si pone in linea dì continuità con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo le quali il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre Il fideiussore è un “vicario” dei debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (in tal senso, Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947).

Nel caso di specie, peraltro, tale qualificazione è ancor di più avvalorata dalla specifica indicazione dell’estensione della garanzia anche a clausole invalide, rendendo la fideiussione sottoscritta insensibile al principio di accessorietà rispetto all’obbligazione principale.

In conseguenza di ciò il garante – improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia – non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall’ordinamento (vedi Cass., 3.3.2009, n. 5044; cfr. anche Cass., 7.3.2002, n. 2742).

Orbene, con riferimento alle specifiche doglianze avanzate dalla opponente riguardo la validità delle clausole in precedenza elencate, l’unica forma di nullità che, ove sussistente, è in grado di condurre ad un risultato vietato dal nostro ordinamento, è costituita dall’ipotesi dell’addebito a carico della correntista di interessi usurari, tenuto conto delle seguenti norme: l’art. 644 c.p., che prevede quale reato il caso in cui una parte, si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, disponendo che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari; il D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, convertito nella L. n. 24 del 2001, il quale stabilisce che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 cod.pen., e dell’art.1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”; la L n. 108 del 1996, art. 2, che dispone che il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari è stabilito con D.M.; l’art. 1815 c.c., comma 2, il quale dispone che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

L’evocata nullità della clausola concernente la disciplina degli interessi per contrarietà con una norma penale, ai sensi dell’art. 1418 c.c., può dunque astrattamente configurarsi come giusto motivo di rifiuto al pagamento da parte del garante.

Tuttavia, nella specie, non risulta affatto dimostrata la ricorrenza di tale fattispecie.

La stessa eccezione è stata, infatti, promossa in maniera del tutto generica, pur essendo stata l’opponente posta nelle condizioni di segnalare in maniera specifica il dedotto superamento del tasso soglia stante l’avvenuta produzione in giudizio, da parte della Banca degli estratti conto integrali dei rapporti oggetto del ricorso per ingiunzione.

Inoltre, è stata omessa la produzione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2 della L. n. 108/1996.

Trattasi di atti amministrativi, riguardo ai quali non può trovare applicazione il principio jura novit curia di cui all’art. 113 primo comma c.p.c., dovendo tale norma essere letta ed applicata, con riferimento all’art.1 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale contiene l’indicazione delle fonti del diritto, le quali non comprendono gli atti suddetti (vedi Cass., 26,6.2001, n. 8742; Cass. 5.7.1999, n. 6933).

Detta omessa produzione non consente di affrontare allo stato, anche con la nomina di una C.T.U., la questione concernente l’avvenuto superamento del cd. tasso soglia, con conseguente impossibile valutazione circa la sussistenza della condotta illecita della banca dedotta in giudizio.

In definitiva, la banca sulla base delle proprie risultanze contabili (cfr. in proposito gli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente intercorso con la Alfa S.r.l.) aveva diritto ad ottenere “a prima richiesta” il pagamento del saldo da parte del fideiussore ed era onere di quest’ultimo dimostrare che il credito si era formato in virtù dell’illecita annotazione di interessi usurari.

La C.V. non ha assolto al predetto onere della prova.

D’altro canto appare anche infondata l’eccezione sollevata con riferimento all’articolo 1956 c.c. poiché la C.V., nella qualità di amministratore unico della Alfa S.r.l. (cfr. sulla camerale in atti) non poteva non essere a conoscenza delle sopravvenute precarie condizioni economiche della correntista.

L’opposizione va, pertanto, respinta.

Le spese del presente giudizio gravano a carico della parte soccombente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM


Tribunale di Napoli così provvede:

a) rigetta l’opposizione spiegata da C.V., avverso il decreto ingiuntivo n. 1680/2011 emesso da questo Tribunale in data 2/3/2011 su ricorso della BANCA S.p.A.;

b) condanna C.V. al pagamento, in favore della società opposta, delle spese del presente giudizio, liquidate nelle somme di € 2.300,00 per esborsi (ivi comprese le spese di c.t.u. poste provvisoriamente a carico della BANCA S.p.A.), e di € 15.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Napoli, 10/10/2013

Il Giudice

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