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Per il Tribunale di Viterbo il mutuo usurario diventa gratuito a prescindere

Nella concreta fattispecie, per la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 111/2017,

mentre il tasso di interessi convenzionale è sicuramente legittimo, non altrettanto può dirsi per ciò che concerne quello moratorio che sulla base di quanto disposto dal contratto di mutuo stipulato è di due punti percentuali superiore a quello corrispettivo, e cioè al 9,251% a fronte di un tasso soglia per il terzo trimestre del 2014 pari all'8,775%.

A dispetto di quanto sostenuto dal Credito Valtellinese, la circostanza che i mutuatari siano sempre stati puntuali nel pagamento delle rate del mutuo e che pertanto gli interessi moratori non siano mai stati in concreto applicati non è rilevante ai fini della affermazione della loro usurarietà, in quanto tale verifica riguarda il momento genetico della pattuizione e prescinde dal successivo concreto svolgimento del rapporto.

Peraltro, ad aderire alla tesi dell'istituto di credito, si finirebbe per "premiare" il cattivo debitore, che potrebbe quindi ottenere la restituzione degli interessi moratori illegali corrisposti e non già il solerte mutuatario, che ha invece puntualmente onorato tutto il suo debito.

Né ai fini della applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 e.e. può avere qualche rilievo la differente funzione tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi. Ed invero la diversa natura e funzione delle due tipologie di interessi in quanto quelli corrispettivi rappresentano la remunerazione del denaro mentre quelli moratori costituiscono una forma di risarcimento predeterminata dalle parti, non comporta un diverso regime giuridico a fronte di una norma, l'art. 2 della I. n. 108/96, la quale prevede che nel determinare il tasso effettivo globale medio deve tenersi conto testualmente "di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese", non distinguendo il titolo degli interessi, sicché "ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 e.e. e dell'art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo e quindi anche a titolo di interessi moratori" (Cass. n. 315 del 2013).

Sebbene tale ultima sentenza sia stata scorrettamente utilizzata per affermare del tutto strumentalmente che gli interessi corrispettivi e moratori andavano sommati, tuttavia la stessa è cristallina nell'affermare in realtà soltanto che l'usura va valutata anche in ordine agli interessi moratori

Peraltro tale principio era già stato affermato dalla stessa Corte e della Consulta (cfr. Cass. n. 14899/2000, Cass. n. 5324/2003 nonché Corte Cast. n. 29/2002) per la quale «...si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori...".


Si ritiene quindi che ai fini della valutazione della usurarietà anche del tasso moratorio si debba far riferimento alla rilevazione trimestrale del t.a.e.g. aumentato del 50%.

Per altro verso, tale percentuale rappresenta una "giusta" clausola penale per il ritardato pagamento e pertanto. in tale 50% può sicuramente trovare soddisfazione sia l'interesse della banca ad un pagamento tempestivo, sia il risarcimento del danno per il ritardato pagamento.

Ne consegue che nella concreta fattispecie sicuramente usurario è il tasso di interessi moratori.

L'ultimo aspetto problematico che resta da chiarire è se tale illiceità colpisca il

solo tasso moratorio ovvero investa anche quello corrispettivo.

Sotto tale profilo l'art. 1815 e.e. stabilisce testualmente che "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" senza in alcun modo distinguere tra quelli corrispettivi e quelli moratori, sicché in caso di illegalità di uno dei due non può che essere travolta tutta la pattuizione inerenti agli interessi.

Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e consulenza sugli argomenti trattati.

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