google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Tasso di mora usurario: conversione del mutuo oneroso in gratuito
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Se il mutuo è usurario, va restituito solo il capitale

Importante sentenza del Tribunale di Como (scaricabile) sull'usura del tasso di mora e la conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito ex art. 1815 secondo comma

Invero, merita censura la mera pattuizione usuraria in contratto.

Con ciò il giudice di prime cure, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, sia di legittimità che di merito, secondo cui ai fini dell'usura rileva il momento in cui la clausola usuraria è convenuta in sede di stipula, dispone la non debenza di interessi, siano essi corrispettivi o moratori.

Il giudice comasco, quindi, sanziona la pattuizione usuraria del tasso moratorio con la nullità degli interessi ai sensi dell'art. 1815 secondo comma, ovvero ha previsto la conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito.

In effetti la legge n. 108/1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, comma 3, ha valore assoluto in tal senso) che nel sistema era già presente, ovvero il principio di omogeneità di trattamento, pur nella diversità di funzione, sia degli interessi corrispettivi che di quelli moratori (come peraltro confermato da ultimo, da Cassazione Civile sez. 6, del 6 marzo 2017, n. 5598).

Lo Studio Legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e consulenza in materia

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