google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Il Maso Chiuso: l'istituto e origine
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Il Maso Chiuso: l'istituto e origine

Il maso chiuso è un istituto di origine antichissima diffuso nelle zone alpine orientali, contrassegnato sin dall'origine da due elementi, uno economico e l'altro giuridico. Il primo ele­mento individua, storicamente, una comunità familiare ed un'azienda agricola autosufficiente, poste per lo più, in territorio montano, in cui gli edifici erano circondati e chiusi dai campi e dal bosco, di guisa che ogni podere risultava cir­condato da una parte del bosco comunale, sufficiente a coprire i bisogni di cia­scuna azienda agricola, che veniva così ad essere indipendente rispetto ai feuda­tari dominanti le sottostanti vallate. La fierezza di carattere del popolo germani­co è stata, peraltro, magistralmente evidenziata da Tacito, che, nel De Germania, cap. 16, sottolinea l'insofferenza dei germani a convivere in villaggi, com'era, in­ vece, costume dei Romani: «colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit vicos locant no,n in nostrum morem connexis et cohaerentibus aedificiis; suam quisque domum spatii cirrcumdat».

I

Disciplinato fino al 31 luglio 1929 dalla legge 12 giugno 1900, n. 47, della Contea Principesca del Tirolo, l'istituto del maso chiuso fu abolito dal r.d.l. 4 novembre 1928, n. 2325, che estese anche all'Alto Adige la legislazione italiana, ma so­pravvisse, di fatto, nelle abitudini di vita di quelle popolazioni.


La Costituzione della Repubblica Italiana, recependo l'accordo De Gasperi­

Gruber del 5 settembre 1942, all'art. 116 assicura a talune regioni, fra cui il Tren­tino-Alto Adige, «forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con la quale è stato approvato lo Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, ha attribuito (art. 8) alle pro­vincie la potestà legislativa sull'ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini . L'istituto è stato, così, reintro­dotto dalla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, e successive leggi provinciali 2 settembre 1954, n. 2; 25 dicembre 1959, n. 10, tutte trasfuse nel t.u. 7 febbraio 1962, n. 8, modificato dalla legge provinciale 27 luglio 1978, h. 33, con la successiva e conseguente emanazione del nuovo t.u. 28 dicembre 1978, n. 32, e succes­sive leggi provinciali 26 marzo 1982, n. 10 e 24 febbraio 1993, n. 5. Oggi l'istituto è disciplinato dalla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 176, che ne ha man­ tenuto la struttura ed i principi ispiratori, rivisitandolo, peraltro, in più punti, ed in particolare eliminando la prevalenza della linea maschile su quella femminile e disciplinando più completamente la posizione successoria del coniuge super­stite.

Lo Studio legale Giovannoni e Bettella offre assistenza e consulenza sulle problematiche trattate.


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