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Decreto che dispone il giudizio immediato e messa alla prova

Nei confronti di A. L., e' stato emesso decreto di giudizio immediato dal G.I.P. presso il Tribunale di Pisa, indata 20 aprile 2015, per i reati di cui agli articoli 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, 187 comma 8 del decreto legislativo n. 285/92 e succ. mod., art. 4 della legge n. 110/1975;

All'udienza dell'1 dicembre 2016 l'imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia ha fatto istanza di ammissione alla messa alla prova, depositando richiesta di elaborazione di un programma di trattamento all'U.E.P.E. territorialmente competente. Sull'accordo delle parti, questo giudice si riservava la decisione in ordine alla valutazione di ammissibilità dell'istanza all'odierna udienza, durante la quale il difensore dell'imputato sollevava questione di costituzionalità nei termini predetti.

2. Rilevanza della questione.

Sulla base della disciplina vigente, trattandosi di procedimento conseguente all'emissione di decreto di giudizio immediato, l'istanza di ammissione alla messa alla prova avrebbe dovuto essere proposta dall'odierno imputato entro i termini previsti dall'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale, cioè a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, e quindi l'istanza dallo stesso proposta alla scorsa udienza dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché' tardiva.

L'accoglimento dell'eccezione sollevata consentirebbe all'imputato di poter essere rimesso in termini per richiedere l'ammissione alla messa alla prova dovendosi ravvisare un oggettivo collegamento tra l'omissione dell'avviso

ed il mancato esercizio della facolta' cui l'avviso era preposto.

3. Non manifesta infondatezza.

Giova qui rammentare che l'art. 456, comma 2 prescrive che il decreto di giudizio immediato debba contenere solo l'avviso che l'imputato possa chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti. A tale proposito, poi, l'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale prevede che l'imputato, a pena di decadenza, possa chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Infine l'art. 446, comma 1 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, rimanda alle modalità e ai termini previsti dall'art. 458, comma l del codice di procedura penale.In modo analogo l'art. 464-bis, comma 2 del codice di procedura penale prevede che, in caso di notifica di decreto di giudizio immediato, la sospensione del procedimento con messa alla prova debba essere «formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'art. 458 c. 1 c.p.p.». Tuttavia

In questa sede, trattandosi per questo giudice di caso del tutto analogo - per i motivi che si diranno appresso - a quello gia' oggetto di esame da parte della Corte costituzionale nella sentenza n. 201 del 6 luglio 2016 (dep. 21 luglio 2016) debbono sinteticamente richiamarsi i principi posti a fondamento della predetta pronuncia.

La Consulta, chiamata a pronunciarsi sull'eccezione di costituzionalità dell'art. 460, comma l, lettera e) del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Savona in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, ha affermato che l'istituto della messa alla prova consiste «in un nuovo procedimento speciale alternativo al giudizio, nel corso del quale, il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova».

La Corte ha altresì ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale costante, «la richiesta diriti alternativi costituisce anch'essa una modalità, tra le

più qualificanti, dell'esercizio del diritto di difesa. Di conseguenza si è ritenuto che l'avviso all'imputato della possibilità di richiedere riti alternativi costituisca una garanzia essenziale per il godimento del diritto di difesa (sentenza n. 497 del 1995), e che la sanzione della nullità ex art. 178, comma 1, lettera e) c.p.p., nel caso di omissione dell'avviso prescritto dalla norma, trovi la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chiederli se per la richiesta è stabilito un termine a pena di decadenza».

La Consulta ha quindi rammentato che quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale sicché' la mancanza o l'insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi, allora la violazione della regola processuale che impone di dare all'imputato esatto avviso della sua facoltà comporta la violazione del diritto di difesa (sentenza n. 148 del 2004).

Nella presente pronuncia la Corte quindi concludeva nel senso che i consolidati principi sulle facoltà difensive per la richiesta dei riti speciali dovessero ritenersi valevoli anche per il nuovo procedimento di messa alla prova.

Dichiarava quindi illegittimo l'art. 460, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che il decreto penale di condanna contenesse l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere, mediante

l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, per violazione dell' art. 24, comma 2 della Costituzione, atteso che «la mancanza di tale avviso può determinare un pregiudizio irreparabile» al diritto di difesa, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in quanto l'imputato, non essendo stato avvisato, proponeva istanza di messa alla prova solo nel corso dell'udienza dibattimentale e, quindi, tardivamente.

Le conclusioni a cui la Corte è di recente pervenuta in materia di messa alla prova consentono di ritenere sussistente nel nostro ordinamento un principio fondato sull' art. 24 della Costituzione secondo cui la scelta delle alternative del giudizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, deve essere preceduta da uno specifico avviso.

E proprio tale principio appare violato nel caso di specie in materia di messa alla prova in quanto, non essendo contenuto nel decreto di giudizio immediato anche lo specifico avviso che la parte possa fare istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ciò si sostanzia in una lesione irreparabile del diritto della difesa di poter accedere ai riti alternativi considerato il breve termine previsto dall'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale a pena di decadenza per poter presentare l'istanza, termine che tra l'altro viene a cadere fuori udienza.

La questione appare pertanto non manifestamente infondata tanto in relazione all'art. 24 della Costituzione che in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Sotto tale ultimo profilo appare del tutto evidente come fra coloro che decidano di definire il procedimento con giudizio abbreviato o applicazione della pena su richiesta delle parti e coloro che, invece, volessero accedere al nuovo ed assimilabile rito alternativo della «messa alla prova» si crei una disparità di trattamento in quanto solo i primi riceverebbero lo specifico avviso della possibilità di richiedere tali riti, evitando così di incorrere nelle conseguenze derivanti dal termine di decadenza ex art. 458 del codice di procedura penale a cui rimarrebbero esposti solo i secondi.

Un'ulteriore disparità di trattamento vi sarebbe inoltre tra coloro che siano citati a giudizio mediante emissione di citazione diretta o giudizio direttissimo, ben potendo gli stessi accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova fino all'apertura del dibattimento (art. 464-bis, comma 2 del codice di procedura penale) e coloro, che per una mera scelta della pubblica accusa di procedere con giudizio immediato, senza che sia previsto uno specifico avviso nel relativo decreto, possono incorrere nel termine decadenziale di cui all'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale, di modo che, in caso di presentazione dell'istanza in fase predibattimentale, questa dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché' tardiva, come accadrebbe nel caso di specie.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2 del codice di procedura penale in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova entro quindici giorni dalla notifica del predetto decreto a pena di decadenza come previsto dall'art. 458, comma 1 del codice di procedura penale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

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