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Responsabilità del coordinatore della sicurezza

Infortuni: coordinatore per l’esecuzione responsabile se provato il rischio interferenziale

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato l’affermazione di responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, colpevole del reato di lesioni colpose gravi ai danni di un lavoratore, intento allo smontaggio di pannelli di truciolato sul luogo di lavoro mentre si trovava sopra un trabattello con ruote, la Corte di Cassazione (sentenza 17 luglio 2017, n. 34869) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui al coordinatore competeva di coordinare l'attività delle diverse imprese in ragione della interferenza tra le lavorazioni e non già di vigilare sull'azione dei lavoratori, i quali avevano operato del tutto eccentricamente rispetto alla previsione del POS - ha affermato che al fine di attribuire al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione omissioni in sede di verifica e di adeguamento del POS e di vigilanza e di coordinamento in sede di esecuzione (od anche, ad esempio, la non adeguata verifica della formazione dei dipendenti impegnati nella lavorazione), è necessario accertare la ricorrenza di un rischio interferenziale che deve governarne e scandirne l'azione, così da potere comprendere il rilievo e le conseguenze delle omissioni, operando un’adeguata distinzione dei campi presidiati da differenti figure di garanzia.


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. pen. sez. 4, 7 novembre 2013, n. 44977

Difformi:

Non si rinvengono precedenti


Prima di soffermarci sulla, interessante, pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare il quadro normativo che delinea la posizione di garanzia e i compiti della figura del coordinatore per la sicurezza. Prevede l'art. 90, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Il successivo comma prevede che nel caso previsto nel comma precedente, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 successivo.

La posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è solo quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS (da ultimo: Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2016, n. 27165, B.); nondimeno la figura del coordinatore rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza (Cass. pen. sez. 4, 8 aprile 2015, n. 14167, M., Ced Cass. 263150), laddove i piani organizzativi e lavorativi siano comunque in grado di interferire (Cass. pen. sez. 4, 19/07/2016, n. 30557, P.C. e altri in proc. C. e altri, Ced Cass. 267687).

Tanto premesso, nel caso in esame, si discuteva di un infortunio sul lavoro ai danni di un operaio il quale era intento allo smontaggio di pannelli di truciolato sul luogo di lavoro mentre si trovava sopra un trabattello con ruote. All’imputato, quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione era contestato di avere omesso di verificare la idoneità del P.O.S. della s.r.l. datrice di lavoro dell’infortunato, la quale aveva del tutto omesso di indicare e prevedere i rischi del suddetto smontaggio e di formare il dipendente in relazione all'esatto utilizzo del trabattello. Il giudice di appello confermava la valutazione del primo giudice in ordine alla insufficienza del POS della ditta datoriale e l'assoluta carenza di previsione di rischi quali quelli derivanti dallo smontaggio dei pannelli anche nel del Piano di sicurezza e di coordinamento, laddove si trattava della fase topica della lavorazione, sia in relazione alle modalità di smontaggio sia in relazione all'utilizzo del trabattello. Assumeva il giudice di appello che al CSE incombeva una funzione di verifica del POS e di integrazione dello stesso. Escludeva sotto diverso profilo la abnormità del comportamento del lavoratore tale da escludere il rapporto di causalità rispetto alla condotta del coordinatore, atteso che lo stesso risultava privo di esperienza, di idonea formazione professionale e di precise istruzioni sulle modalità di lavoro, tanto da essere incorso in palesi errori in fase di lavorazione.

Ricorrendo in Cassazione, l’imputato sosteneva che al coordinatore competeva di coordinare l'attività delle diverse imprese in ragione della interferenza tra le lavorazioni e non già di vigilare sull'azione dei lavoratori, i quali avevano operato del tutto eccentricamente rispetto alla previsione del POS. In aggiunta, denunciava un errore concettuale del giudice di appello per avere in sostanza assimilato la posizione di garanzia del coordinatore alla sicurezza al datore di lavoro e al suo preposto evidenziando che la figura di garanzia del primo non si sovrappone a quella degli altri due, ai quali incombeva la stretta vigilanza delle opere.

In assenza di una attenta verifica della sussistenza di un rischio derivante dalla interferenza di lavorazioni riconducibili a ditte diverse, si finisce cioè – secondo i Supremi Giudici - per ampliare oltremodo il ruolo e le funzioni del CSE, in particolare quelle connesse alla generale vigilanza sulla configurazione delle lavorazioni, laddove a questa figura non risultano attribuiti né compiti relativi al rapporto diretto con le maestranze, né una minuziosa ingerenza nella gestione giornaliera del cantiere. In ultima analisi, la definizione dell'ambito di intervento e di controllo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può prescindere dalla sussistenza di un rischio di interferenza tra ditte, laddove è questa la ipotesi ove risulta accresciuto il pericolo di eventi infortunistici che necessita la presenza di una posizione di garanzia ulteriore in fase di esecuzione.

AI contempo, però, osserva la Cassazione, tale piano non deve essere confuso con le responsabilità riconducibili facenti capo tanto al committente quanto al datore di lavoro, i cui rispettivi compiti non possono essere gestiti dal coordinatore per la esecuzione dei lavori, fatte salve quelle violazioni così macroscopiche che vadano a cadere nella ipotesi sub f) del citato art. 92 che consente al coordinatore l'esercizio di poteri inibitori delle lavorazioni in comprovate situazioni di urgenza e di imminente pericolo per i lavoratori.

Da qui, dunque, l’annullamento con rinvio della sentenza per colmare la lacuna motivazionale circa le ragioni e l'ambito di intervento del coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione.

Riferimenti normativi:

Art. 90, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 17 luglio 2017, n. 34869

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