Notifica civile viziata: nullità, inesistenza e raggiungimento dello scopo

Aggiornamento: 24 ott
Aggiornamento: 24 ottobre 2026.
Quadro aggiornato al 2026
La conoscenza informale dell’atto non sana indistintamente ogni omissione o inesistenza. Occorre qualificare il vizio e verificare il raggiungimento dello scopo nei termini e nelle forme pertinenti, anche attraverso la costituzione della parte. Indirizzo digitale, destinatario, relata e ricevute devono essere esaminati insieme. I rimedi contro una notifica nulla e una mai eseguita possono essere differenti.
Contributo originario e precedenti
Il testo che segue conserva il contributo pubblicato in precedenza. Gli orientamenti e i riferimenti temporali vanno letti alla luce delle precisazioni aggiornate riportate sopra.

Per la Cassazione la notifica in Cancelleria anziché alla PEC dell'avvocato è nulla, ma sanata dalla costituzione in giudizio dell'appellato
In aderenza ai principi distrumentalità delle forme degli atti processualie del giusto processo, non può essere dichiarata l'inesistenza della notifica a mezzo PEC, nonostante sia stata effettuata irritualmente, bensì la sua nullità, sanata dal fatto che l'atto è giunto a conoscenza del destinatario.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 22007/2017 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso con cui veniva censurata la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine all'eccezione d'inesistenza della notificazione dell'atto di appello.
Il caso: notifica in Cancelleria anzichè alla PEC dell'avvocato
La notifica, precisa il ricorrente, era stata eseguita presso la cancelleria del giudice adito, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
A detta del ricorrente, la notifica sarebbe stata irrituale, dunque inesistente, posto che l'indirizzo PEC dell'avvocato, iscritto nell'albo della circoscrizione in cui aveva sede l'ufficio giudiziario, era stato espressamente indicato: tutto ciò a meno che la notificazione in via telematica non fosse risultata impossibile per causa imputabile al destinatario.
L'introduzione dell'obbligo di effettuare le notifiche a mezzo PEC, prosegue il ricorrente, recidendo il collegamento tra la parte e la cancelleria del giudice adito, comporta infatti l'inesistenza, e non già la mera nullità della notifica effettuata presso la cancelleria, con la conseguente insanabilità del vizio per effetto della tardiva costituzione della controparte.
Cassazione: nulla la notifica irrituale in Cancelleria anziché alla PEC del legale
La prima sezione, tuttavia, propende per l'infondatezza del ricorso: la sentenza impugnata non ha affatto omesso di pronunciare in ordine all'eccepita irritualità della notificazione dell'atto d'appello, rilevabile anche d'ufficio, ma ne ha espressamente riconosciuto l'invalidità.
Anche se questa è stata eseguita in cancelleria, nonostante l'indicazione dell'indirizzo PEC del procuratore costituito per l'appellato in primo grado, tale circostanza non ha comportato l'inesistenza della notificazione, ma al più una nullità che deve ritenersi sanata per effetto della costituzione in giudizio dell'appellato.
L'affermazione dell'irritualità della notifica trova giustificazione nel disposto dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 (e non dell'art. 16, comma quarto, dello stesso decreto) introdotto d.l. 24 giugno 2014, n. 90, e già in vigore all'epoca della notificazione dell'atto di appello.
Tale norma consente la notifica al difensore presso la Cancelleria esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli appositi elenchi o dal registro generale degli indirizzi elettronici.
Nel caso in esame, la notifica dell'atto di appello presso la Cancelleria del giudice adito sarebbe stata imposta, ex art. 330 c.p.c., dalla circostanza che il procuratore dell'attore, all'atto della costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, non aveva eletto domicilio in quel Comune e quindi sarebbe dovuto intendersi domiciliato ex lege presso la cancelleria del giudice adito.
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