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Perdita di chance: sul danneggiato grava l’onere della prova

In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non una mera aspettativa dì fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. E’ quanto si legge nella sentenza n. 25102 del 24 ottobre 2017.



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. n. 1752/05

Difformi:

Non si rinvengono precedenti


La N.B. S.p.A. ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Napoli e l'A. S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'allagamento dei locali adibiti a sala gioco per la rottura di una tubatura della condotta idrica.

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'A. S.p.a. esclusiva responsabile dell'evento dannoso ed ha condannato la XL I.C. Ltd al pagamento in favore della N.B. della somma di euro 785. 224,77 oltre accessori.

La Corte di appello di Napoli ha modificato la sentenza di primo grado in relazione alla condanna diretta della XL I.C. C. Ltd al risarcimento del danno, condannando l'A. al risarcimento del danno in favore della N. B. nella misura di euro 245. 224,77, oltre accessori.

Avverso questa decisione propone ricorso la N.B. S.p.A. con un articolato motivo, con il quale la sentenza di primo grado viene censurata laddove ha rigettato il risarcimento del danno in ordine al mancato guadagno e alla perdita di chance.

Sostiene che per tutto il periodo ,durato circa otto mesi, dall'allagamento alla ripresa dell'attività ,non aveva conseguito gli introiti, che avrebbe ottenuto se avesse potuto espletare pienamente la propria attività. Prosegue affermando che la società N.B. ha dimostrato il verificarsi dell'evento, il mancato funzionamento delle apparecchiature di gioco, la chiusura forzata dei locali per tutto il tempo necessario alla ristrutturazione e di conseguenza ha diritto ad ottenere risarcimento del danno per il mancato incremento patrimoniale subito, liquidato quantomeno in via equitativa.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che, nella specie, i giudici di appello hanno dato conto adeguatamente dei motivi per cui non hanno proceduto alla liquidazione equitativa del danno da lucro cessante e da perdita di chance in assenza di prova da parte della ricorrente dell'entità del guadagno al momento dell'allagamento e, pur essendovi la prova della redditività dell'attività al momento della riapertura dei locali , tale dato era comunque inidoneo a determinare l'entità del mancato guadagno in mancanza dei costi di gestione dell'attività sicuramente ingenti . In tale valutazione i giudici di appello si sono attenuti alla costante giurisprudenza di legittimità, non avendo la parte fornito gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali ragionevolmente poteva disporre, affinché l'apprezzamento equitatívo fosse per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'Iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.

In particolare in relazione al danno da perdita di chance la decisione di basa sull'orientamento giurisprudenziale di legittimità, per il quale, in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non una mera aspettativa dì fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Con la precisazione che quando, come nel caso di specie, le chances che si assumono perdute attengono alla futura attività lavorativa del soggetto danneggiato ,la sola dimostrazione dell'esistenza di un evento dannoso non è sufficiente a far presumere anche la perdita della possibilità di futuri maggiori guadagni, spettando al danneggiato l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno gli ha precluso l'accesso a situazioni tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni. In applicazione di questi principi di diritto, la Corte di Appello ha ritenuto che non erano stati provati elementi tali da far presumere l'ulteriore danno da perdita di chance, essendo l'attività iniziata solo da un mese al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

Esito del ricorso:

Rigetto.

Riferimenti normativi

Art. 1226 c.c.

Art. 2056 c.c.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 24 ottobre 2017, n. 25102

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